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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE

Concorsi per l'ammissione ai corsi dei dottorati di ricerca XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000
Ente:UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Località:Varese  (VA)
Codice atto:000E6749
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 "Determinazione
dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca" e succ. integrazione
del 14 dicembre 1998;
Visto il regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita'
degli studi dell'Insubria approvato dal senato accademico il
10 aprile 2000;
Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione in data
19 maggio 2000;
Viste le delibere di consiglio di amministrazione e senato
accademico in data 24 maggio 2000 con cui per ciascun corso di
dottorato di ricerca sono stati determinati il numero di posti messi
a concorso, il numero di posti coperti da borsa di studio e
l'ammontare dei contributi per la frequenza e l'accesso ai corsi;
 
Decreta:
 

Art. 1.
 

Istituzione
 
E' istituito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria il
XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. Per l'ammissione ai
corsi dei dottorati sono indetti pubblici concorsi per esami. Per
ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti messi a concorso
e il numero delle borse disponibili.
 
DOTTORATI XVI CICLO SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA
 
=====================================================================
Titolo | Sedi consorziate |Durata (anni)|Posti|Borsa
=====================================================================
Analisi, protezione e| | | |
gestione delle | | | |
biodiversità | | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Biologia | | | |
evoluzionistica e | | | |
dello sviluppo | | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Chirurgia e | | | |
biotecnologie | | | |
chirurgiche | | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Grenoble 2 (Irep-D) | | |
|Univ. Pierre Mendes | | |
|France; Universitat | | |
|de Barcelona; | | |
|University of Sussex;| | |
|Universidad autono-ma| | |
|de Madrid; Université| | |
|des Sciences Sociales| | |
|de Toulouse (Lerep); | | |
Economia della |Copenaghen Business | | |
produzione e dello |School; Université de| | |
sviluppo |Neuchatel (Irer) | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Fisica | | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Immunopatologia |Torino, Genova | 4 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Patologie | | | |
degenerative | | | |
congenite ed | | | |
acquisite | | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
|Piemonte orientale | | |
Scienze chimiche |(Alessandria) | 3 | 4 | 2
---------------------------------------------------------------------
Storia e dottrina | | | |
delle istituzioni | | 3 | 4 | 2
 
Per le sedi consorziate e' in corso di stipula la convenzione.
 
Art. 2.
 

Requisiti di ammissione
 
Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al
precedente articolo, senza limitazioni di' eta' e cittadinanza,
coloro che siano in possesso di diploma di laurea coerente con il
dottorato o di titolo accademico conseguito all'estero,
preventivamente dichiarato dal collegio dei docenti equipollente alla
laurea o coerente con il dottorato.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione
al dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta
di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Tali
documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza
diplomatica italiana all'estero competente secondo le norme in vigore
in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto
condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data
di svolgimento della prova concorsuale.
 
Art. 3.
 

Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A),
devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi
dell'Insubria e presentate o inviate all'ufficio dottorati di
ricerca, via Ravasi 2, 21100 Varese, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
predetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante la spedizione.
Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) il cognome, il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita;
b) la residenza
c) la cittadinanza;
d) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui
concorso intende partecipare;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) le lingue straniere conosciute;
i) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
j) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso contrario, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni per il periodo di durata del corso di dottorato;
k) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio per un corso di dottorato;
l) di essere/non essere titolare di un assegno di ricerca;
m) di avere preso visione del bando di concorso;
n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando anche
c.a.p. e numero telefonico) con espressa menzione dell'impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
La domanda dovra' inoltre contenere il consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. In applicazione
a tale legge si informa che l'Universita' si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali
dati saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al
concorso ed all'eventuale stipula e gestione del rapporto con
l'Universita'.
 
Art. 4.
 

Esclusioni
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del
concorso cui il/la candidato/a intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di partecipazione al concorso. A tale proposito si ricorda che
costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti
viziati da falsita' ideologiche e/o materiali, nonche' utilizzare
atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie
penali previste dagli articoli 482, 485, 489, 495, 496 del codice
penale. Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o
dichiarazioni false o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia
retroattiva alla presentazione dell'istanza;
 
Art. 5.
 

Commissione giudicatrice
 
La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei
candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti
tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita',
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le
modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
 
Art.6.
 

Prove d'esame
 
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica
della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
Al candidato deve essere comunicato l'esito della prova scritta
prima di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene
fissata la data della prova orale. Questa puo' essere stabilita per
lo stesso giorno, se tutti i candidati acconsentono, o, in caso
contrario, entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di differente valutazione da parte dei commissari,
ognuno di essi attribuisce al candidato, per ciascuna prova, fino ad
un massimo di 20, 15 o 10 punti a seconda che la commissione sia
formata da tre, quattro o cinque componenti. E' ammesso alla prova
orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un
punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale e' pubblica e si
intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a
40/60. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle due prove.
La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta
all'albo rettorale.
I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
tra gli ammessi al corso, decadono qualora non esprimano la loro
accettazione per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra il candidato che, in
base alla graduatoria, risulta essere il primo dei non ammessi.
Le commissioni devono concludere i propri lavori entro sessanta
giorni dalla data del decreto di nomina.
 
Art. 7.
 

Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a
concorso per dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
I candidati ammessi, dovranno presentare all'Universita'
dell'Insubria entro il termine perentorio di giorni quindici, che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, domanda di iscrizione su carta legale, o resa
legale, corredata dai seguenti documenti:
a) una fotocopia fronte e retro del documento di identita',
debitamente firmato, in carta libera;
b) autocertificazione di cittadinanza;
e) una fotocopia fronte e retro del tesserino, rilasciato dal
Ministero delle finanze, riportante il codice fiscale;
d) il diploma - documento originale - di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini stranieri, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
e) il certificato di laurea con la relativa votazione;
f) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in
caso contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
g) la dichiarazione di non aver fruito in precedenza di altre
borse di studio o di dottorato;
h) ricevuta di versamento della contribuzione, per coloro che
non si sono collocati in posizione utile per godere di una borsa di
studio;
i) dichiarazione del reddito complessivo familiare relativo al
1999 per coloro che non si sono collocati in posizione utile per
godere di una borsa di studio.
La mancata presentazione della domanda entro i termini sopra
esposti comporta la decadenza dal diritto di frequenza ai corsi di
dottorato.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza.
 
Art. 8.
 

Frequenza ai corsi
 
Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca assegnate. La sospensione degli obblighi di frequenza del
dottorato, fino ad un massimo di un anno, e' consentita in caso di
servizio militare di leva, o servizio civile sostitutivo, di grave e
documentata malattia, in caso di maternita' nei limiti della
normativa prevista per i dipendenti pubblici o per particolari
situazioni familiari. La sospensione interrompe il godimento della
borsa di studio, con successivo recupero alla ripresa della
frequenza, fermo restando che le annualita' di borsa non possano
eccedere la durata del ciclo di dottorato. La sospensione e'
accordata con provvedimento del rettore su documentata domanda fatta
pervenire dall'interessato al coordinatore del corso.
Il collegio dei docenti puo' proporre al rettore, con delibera
motivata, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o
che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale
dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
a) giudizio negativo da parte del collegio dei docenti in sede
di verifica annuale dell'attivita' svolta;
b) assenze ingiustificate superiori a due mesi;
Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni
per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti
iscritti ai corsi di studio dell'Universita'.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca.
L'eventuale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per
il bilancio dello Stato e dell'Universita' e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile
con la contemporanea iscrizione a scuole di specializzazione o
perfezionamento o ad altri corsi di dottorato. L'iscrizione a corsi
di dottorato di ricerca e' compatibile con la fruizione di borse di
studio per attivita' di ricerca tranne per quanto previsto
dall'art. 6 della legge n. 398/1989. L'iscrizione a corsi di
dottorato di ricerca e' compatibile con la fruizione di una borsa di
studio per il perfezionamento all'estero tranne per quanto previsto
dall'art. 6 della legge n. 398/1989 e a con-dizione che il periodo
formativo all'estero persegua temi scientifici che rientrino nel
curriculum formativo stabilito dal collegio dei docenti, che a tal
fine deve esprimersi.
 
Art. 9.
 

Borse di studio
 
Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai corsi che sono conferite ai dottorandi collocati ai primi posti
delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e'
aumentato del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo' essere
superiore a meta' della durata del dottorato.
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984,
l'importo della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
 
Art. 10.
 

Contributi per l'accesso e la frequenza
 
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito
nel 1999 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:
 
=====================================================================
Reddito complessivo familiare |Ammontare del contributo
=====================================================================
Sino a L. 15 milioni |L. 0
Da oltre L. 15 milioni fino a L. 70 milioni |L. 100.000
Da oltre L. 70 milioni sino a L. 130 milioni|L. 250.000
Redditi superiori a L. 130 milioni |L. 500.000
 
Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
Per quanto non disposto specificamente dai punti precedenti del
presente bando, l'Universita' degli studi dell'Insubria si attiene
alla normativa in vigore, cosi' come modificata ed integrata dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 387/1997, dalla legge
n. 210/1998 e dal regolamento di applicazione della legge n. 210/1998
e al regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi dell'Insubria.
Varese, 12 luglio 2000
Il rettore: Dionigi

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