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UNIVERSITA' DI CATANIA

Bando di concorso pubblico, per titoli, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca internazionale - XXIII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 30/10/2007
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:07E07252
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/11/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto dell'Universita' di Catania;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2004 n. 277 ed in particolare
l'art. 22 con il quale si istituisce la Scuola Superiore di Catania
nell'ambito dell'Universita' di Catania;
Visto il decreto rettorale n. 7620 del 7 settembre 2005 con il
quale la Scuola Superiore di Catania viene individuata quale
struttura didattica speciale dell'Ateneo;
Visto l'Accordo di Programma tra il MIUR e l'Universita' degli
Studi di Catania per il potenziamento della Scuola Superiore di
Catania stipulato in data 12 settembre 2005, contenente i due Target
di interventi: a) Servizi residenziali e di comunita', b) Attivita'
di alta formazione e ricerca ed in particolare l'iniziativa
denominata Dottorati di ricerca internazionale";
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 che, in
attuazione della sopra citata legge 210/98, regolamenta la materia
del dottorato di ricerca ed in particolare l'art. 5 commi 4 e 5 e
l'art 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 7;
Visto il proprio decreto n. 4564 del 31 luglio 2003 relativo
all'innalzamento ad Euro 12.000,00 del limite di reddito per il
beneficio delle borse di studio di dottorato di ricerca;
Visto il Regolamento del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, emanato con decreto ministeriale
del 22 ottobre 2004 istitutivo della Scuola Superiore di Catania;
Visto il Regolamento dell'Universita' di Catania per gli studi di
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 4548 del
27 ottobre 1999 e successive modifiche emanate con decreto rettorale
n. 4648 del 4 agosto 2003;
Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del sopra citato
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 nel caso di dottorato
istituti a seguito di accordi di cooperazione internazionale la
commissione giudicatrice del concorso nonche' le modalita' di
ammissione ai corsi sono definite secondo quanto previsto negli
appositi accordi;
Viste le convenzioni di cooperazione internazionale ed
interuniversitaria stipulate tra l'Universita' degli Studi di Catania
e le Universita' di Aalborg, Mason, Messina, Montpellier, e Tours per
il funzionamento e la gestione dei corsi dei dottorati di cui infra;
Visto lo Statuto ed il Regolamento della Scuola;
Visto il proprio decreto n. 9462 del 16 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
1. Nell'ambito del XXIII Ciclo sono istituiti i dottorati di
ricerca internazionali con sede amministrativa presso la scuola
superiore dell'Universita' degli studi di Catania.
2. Sono indetti i concorsi, per titoli, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca internazionale di seguito riportati con
indicazione della durata, dei posti complessivi messi a concorso, del
numero di borse di studio, degli Enti finanziatori e delle sedi
consociate:
 
----> Vedere tabella a pag. 5 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso, alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di
laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di titolo
accademico conseguito all'estero gia' dichiarato equipollente.
Qualora il titolo accademico non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea italiana, i candidati dovranno unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere -
chiederne l'idoneita' al collegio dei docenti, allegando i documenti
utili al riconoscimento del titolo (tipo, denominazione e durata
corso di studi, piano di studio con la specificazione di ogni singola
attivita' formativa svolta incluso l'elenco dei corsi sostenuti e
relative votazioni). Il provvedimento di idoneita' sara' adottato con
riserva ai soli fini dell'iscrizione al corso. Lo scioglimento della
riserva e' subordinato alla presentazione della documentazione di cui
all'art. 8, comma 3.
2. Gli interessati devono redigere le domande di ammissione in
lingua italiana o inglese, separate per ciascun concorso per il quale
si intende partecipare, secondo il fac-simile allegato facente parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in esso
richiesti.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione, con firma autografa del candidato,
con indicato il domicilio eletto agli effetti del concorso, e'
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente
bando. Essa deve essere indirizzata al Rettore dell'Universita' e
presentata direttamente o spedita tramite servizio postale al
seguente indirizzo: Al Rettore dell'Universita' degli studi di
Catania, ufficio dottorato di Ricerca Piazza Universita', 2 - 95131
Catania".
2. La domanda di ammissione deve essere prodotta, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Non saranno ammesse le
domande presentate oltre il predetto termine. Per le istanze
pervenute tramite servizio postale fara' fede la data del timbro
dell'Ufficio postale accettante la missiva.
3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o inglese, il
candidato dichiarera' con chiarezza e precisione sotto la propria
responsabilita':
a) il proprio nome e cognome, il codice fiscale, la data e il
luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero
telefonico e l'indirizzo e-mail). Puo' essere omessa l'indicazione
del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso,
evidenziando tale circostanza;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea (vecchio ordinamento) o la laurea
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) posseduta, con la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il titolo
accademico conseguito presso una Universita' straniera e gia'
riconosciuto equipollente con indicazione degli estremi del
provvedimento di equipollenza ovvero il titolo di studio conseguito
presso una Universita' straniera e del quale si richiede, ai soli
fini dell'ammissione al corso, il riconoscimento di idoneita' al
collegio dei docenti;
e) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
Docenti;
h) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese
requisito imprescindibile per l'ammissione la cui conoscenza dovra'
essere documentata attraverso autocertificazione o tramite una
certificazione di cui alla successiva lettera b del comma 5;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) il curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente
datato e sottoscritto;
b) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl conseguiti dal candidato, fatta salva la facolta' di allegare
attestazioni equivalenti;
c) progetto di ricerca;
d) lista di eventuali pubblicazioni corredate da relativi
abstract;
e) fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
Inoltre, i candidati in possesso di un titolo accademico
straniero per il quale si richiede al collegio dei docenti il
riconoscimento di idoneita' dovranno allegare i documenti relativi al
tipo, denominazione e durata corso di studi, piano di studio con la
specificazione di ogni singola attivita' formativa svolta incluso
l'elenco dei corsi sostenuti e relative votazioni.
Tutti i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua
italiana o inglese.
5. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione. Nei casi
in cui NON sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
ss.mm.ii). Il candidato si assume la responsabilita' delle
dichiarazioni rilasciate nel curriculum vitae et studiorum. I
candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno
automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della
borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva
l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali
previste dalle norme vigenti. L'Amministrazione si riserva di
effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni
in vigore. L'Universita' si riserva in ogni caso di adottare, anche
successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di
esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni
di bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.
6. Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati,
sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

                               Art. 4.
Finanziamento Borse di studio Enti/Ditte
I posti di dottorato sopra elencati prevedono il finanziamento
delle borse di studio da parte dei seguenti Enti/Ditte:
Energetica:
una borsa Ditta Maltauro il cui contributo e' motivato dallo
specifico interesse allo svolgimento ed allo sviluppo delle attivita'
di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il
corso di dottorato;
una borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato
allo specifico interesse sulla tematica relativa ai Sistemi
fotovoltaici ad alta efficienza";
una borsa ITAE CNR il cui contributo e' motivato allo specifico
interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca
nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di
dottorato;
una borsa ERG POWER & GAS S.p.A. il cui contributo e' motivato
allo specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle
attivita' di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato
istituito il corso di dottorato;
Nanoscienze:
due borse DPM-CNR il cui contributo e' motivato allo specifico
interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita' di ricerca
nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il corso di
dottorato;
una borsa STMicroelectronics Srl il cui contributo e' motivato
allo specifico interesse sulla tematica relativa ai Microsistemi e
biotecnologie per la salute";
una borsa INSTM il cui contributo e' motivato allo svolgimento
del seguente programma di ricerca Sintesi di nanostrutture a base di
ossidi";
Cellule Staminali:
tre borse Ist. Sup. Sanita' il cui contributo e' motivato allo
specifico interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attivita'
di ricerca nei settori disciplinari per i quali e' stato istituito il
corso di dottorato.

                               Art. 5.
Modalita' di svolgimento della procedura di selezione
1. Le procedure di selezione per l'ammissione a ciascun corso di
dottorato consiste nella valutazione dei titoli di seguito riportati:
a) laurea conseguita;
b) curriculum vitae et studiorum;
c) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl, fatta salva la facolta' di allegare attestazioni equivalenti;
d) eventuali pubblicazioni;
e) progetto di ricerca.
2. La selezione si intende superata solo se il candidato ottiene
un punteggio non inferiore a 60/120.

                               Art. 6.
Nomina e attivita' della Commissione Giudicatrice
1. Ciascuna commissione giudicatrice dei concorsi per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' a quanto disposto nei singoli accordi di
cooperazione internazionale ed interuniversitaria.
2. Preliminarmente alla valutazione dei titoli, ciascuna
commissione giudicatrice dei corsi di dottorato di ricerca fissa i
criteri generali per la valutazione degli stessi.
3. Ogni commissione, per la valutazione dei titoli di ciascun
candidato, dispone di centoventi punti.
4. La valutazione si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 60/120.
5. Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria
generale di merito che viene sottoscritta dal Presidente e dal
Segretario della commissione ed affissa nel medesimo giorno nell'albo
della Sede presso cui si e' svolta la selezione e sara' consultabile
sul sito internet della Scuola Superiore all'indirizzo
http://www.scuolasuperiorecatania.it> 6. Nel caso in cui due o piu' candidati vengano graduati con
uguale punteggio, la commissione procedera' ad un colloquio per le
posizioni ex-aequo, al fine di formulare una graduatoria
differenziata

                               Art. 7.
Approvazione atti concorsuali
7. Con decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali
nonche' le graduatorie, unitamente alla nomina dei vincitori di
ciascuna selezione.

                               Art. 8.
Ammissione ai corsi
1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
2. Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I
rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato senza
borsa, fino al numero di posti previsti.

                               Art. 9.
Domanda di iscrizione
1. I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
1. domanda di iscrizione al 1° anno di corso, in resa legale;
2. fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
3. dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza;
c) la laurea posseduta con l'indicazione della relativa
votazione, della data di conseguimento e dell'Universita' presso la
quale e' stata conseguita oppure titolo di studio conseguito presso
l'Universita' straniera dichiarato equipollente a una laurea
italiana.
d) di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato
di ricerca;
e) di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di
dottorato, ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un
corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, di perfezionamento
all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca;
f) di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
g) di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
h) di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al
presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
i) di non fruire di un reddito annuo personale complessivo
lordo superiore a Euro 12.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di
studio per il superamento del suddetto limite di reddito (alla
determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi ed
emolumenti di qualsiasi natura).
2. I cittadini stranieri devono anche dichiarare di essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso di un titolo universitario straniero, riconosciuto idoneo
con riserva ai sensi dell'art. 2 comma 1, dovranno presentare
all'atto di iscrizione i seguenti documenti:
a) titolo di studio in originale con esami sostenuti e relativa
traduzione e legalizzazione effettuata dalla Rappresentanza italiana
(Ambasciata o Consolato) del Paese ove e' stato conseguito il titolo
stesso
b) dichiarazione di valore del titolo di studio, da richiedere
alla stessa Rappresentanza.

                              Art. 10.
Borse di studio
1. Ai vincitori primi graduati, aventi reddito personale
complessivo annuo lordo non superiore a Euro12.000,00, verra'
conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, la borsa di studio.
2. A tal fine, dovranno produrre:
autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
fotocopia modello I.N.P.S. attestante l'avvenuta costituzione
della posizione contributiva;
dichiarazione di essere a conoscenza che le borse di studio di
cui al presente bando sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche e che comunque utilizzate non danno luogo a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche;
3. Le eventuali economie di borse di studio o frazione di esse
saranno impegnate per essere utilizzate nei successivi cicli di
dottorato.
4. Le borse, della durata massima pari a quella prevista per
l'intero corso di dottorato, sono confermate con l'ammissione
all'anno di corso successivo del borsista e vengono assegnate ai
candidati utilmente collocati in graduatoria, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
stessa. L'importo della borsa di studio e' di euro 10.561,54 annui,
al lordo delle ritenute a carico del borsista. Tale importo sara'
adeguato agli aumenti previsti dalla norma.
5. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti presentano
una particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche
svolte al Collegio dei docenti il quale, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' degli interessati, ne determina
l'ammissione all'anno di corso successivo ovverosia ne propone al
Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. L'importo della
borsa di studio e' elevato del 50% per cento in proporzione ed in
relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso
Universita' o Istituti di ricerca.
6. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
7. Alle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
8. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
10. Nei limiti della disponibilita' logistica della residenza
della scuola superiore di Catania, i cittadini stranieri, vincitori
del concorso, potranno essere ospitati dalla Scuola secondo le
tariffe previste dal vigente Regolamento.
11. La Scuola Superiore di Catania in linea con l'Accordo di
programma sottoscritto con il MIUR in data 12 settembre 2005, si
impegna, secondo i propri regolamenti, a sostenere i vincitori del
concorso non beneficiari delle borse, riconosciuta la condizione
economica e di merito, attraverso sostegni finanziari e di servizi.

                              Art. 11.
Incompatibilita'
1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono
essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario
(laurea, DU/I, II livello, Scuole di Specializzazione, corsi di
perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro
dottorato di ricerca, ecc.).

                              Art. 12.
Dipendente pubblico
1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso e puo'
usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo
di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

                              Art. 13.
Obblighi dei dottorandi
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei docenti.

                              Art. 14.
Conseguimento del Titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
2. La nomina della commissione giudicatrice dell'esame finale
nonche' il rilascio del titolo vengono disciplinati dagli accordi di
cooperazione internazionale e interuniversitari.

                              Art. 15.
Trattamento dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo
regolamento di attuazione adottato dall'Universita', i dati personali
forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Universita' degli
studi di Catania e trattati per le finalita' connesse al conferimento
e alla successiva gestione delle attivita' procedurali correlate, in
conformita' alle previsioni normative

                              Art. 16.
Rinvio
1. I Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando,
si fa riferimento alle norme contenute nella legge 210/98, nel
decreto ministeriale 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento
dell'Universita' di Catania per gli studi di dottorato di ricerca, e
successive modificazioni, e negli accordi di cooperazione
internazionali ed interuniversitari, nonche' nelle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
Catania, 17 ottobre 2007
Il rettore: Recca

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