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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso a duecento posti di notaio
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.3 del 9/1/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E0147 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 200 |
Scadenza: | 23/2/2001 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e libere professioni
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n.
314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950,
n. 231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre
1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e
successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.
Disposizioni generali
Art. 2.
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabili dall'art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5)
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni quaranta alla data del presente decreto,
ovvero gli anni cinquanta, per i soli aspiranti i quali risultino
iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 26 luglio 1995, n. 328.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato,
deve essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore
di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalita' (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a tutti gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con
l'esatta menzione della data e dell'universita' in cui venne
conseguito;
8) il compimento entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile
prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e' stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneita' in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
9) l'esclusione di difetti che importino inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
a) quietanza comprovante l'effettuato versamento della tassa
erariale di L. 96.000 stabilita dall'art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, per
ammissione ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento
della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sara' effettuato presso un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto
di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.a., secondo quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con
le modalita' di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9
dicembre 1997 (in G.U., supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre
97 - serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione,
n. 327/E del 24 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale, n. 3 del 5 gennaio
1998), indicando il codice tributo "729T". Sono esenti dal pagamento
di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1,
ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui L. 1.000 per tassa di concorso e L. 2.000 per contributo alle
spese di concorso;
c) due fotografie uguali a colori, formato tessera, di misura
non superiore a centimetri quattro per quattro, riproducenti
l'effigie recente del candidato, salvo che si tratti di candidati
ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
5. I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o far pervenire la domanda, con le quietanze e le fotografie, al
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
6. La sottoscrizione in calce alla domanda puo' essere apposta
dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
7. Nell'ipotesi di spedizione per posta o di sottoscrizione
apposta non in presenza del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata da un
notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza
dell'aspirante; in alternativa puo' applicarsi il disposto di cui
all'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Per i
dipendenti statali e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel
quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al
Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e
delle libere professioni - Ufficio notariato, con lettera
raccomandata.
9. La comunicazione produrra' effetto dal momento in cui essa
perverra' al suddetto Ufficio.
10. Il candidato che presenti personalmente la domanda puo' far
legalizzare le fotografie di cui alla lettera c), a cura dell'ufficio
ricevente, secondo il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
11. Diversamente, dovra' allegare alla domanda le due fotografie,
di cui una dovra' essere stata incollata su di un supporto cartaceo,
con l'attestazione del notaio della corrispondenza con l'effigie del
candidato e l'altra rechera' esclusivamente sul retro il sigillo e la
sigla del notaio, nonche', a carattere stampatello, il nome e cognome
del candidato.
12. I candidati che si trovino all'estero potranno assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 5
gennaio 1967, n. 200.
13. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal direttore generale della Direzione generale degli affari civili e
delle libere professioni del Ministero della giustizia, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti e delle altre
condizioni, in difetto dei quali puo' disporre, in ogni momento, con
decreto motivato, l'esclusione dal concorso.
Prova di preselezione
Art. 5.
1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 saranno
precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque
minuti, salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con
strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un
questionario di quarantacinque domande; i candidati sceglieranno la
risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per
ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le
domande viene attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni
domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991,
per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta';
1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato
si ottiene sottraendo al punteggio 45.585 il numero di 991, per ogni
domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda
di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per
ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio
conseguito si formera' la graduatoria di merito, cosi' come previsto
dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n.
74, modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456.
Ogni sessione della preselezione sara' preceduta da una dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
2. Le domande verteranno sulle materie oggetto del concorso.
3. Esse saranno distribuite per materia ed avranno, per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli
questionari saranno generati mediante l'impiego della stessa
procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si
articolera' la prova.
4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte
quelle poste ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 13 febbraio 2001, in
conformita' a quanto previsto nel regolamento, di cui al comma 1.
5. In detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data
di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in
precedenza.
Art. 6.
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano documentata richiesta nella domanda, ovvero
successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la presentazione
o la spedizione della stessa, saranno assistiti, nella lettura dei
quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
2. Per i predetti candidati portatori di handicap la commissione
potra' aumentare il tempo a disposizione per lo svolgimento della
prova, in misura comunque non superiore ai trenta minuti.
Art. 7.
1. Al termine di ogni sessione, a ciascun candidato sara'
consegnato un attestato, copia del quale - controfirmata per ricevuta
dal candidato medesimo - rimarra' alla commissione di esame che
provvedera' ad allegarlo al verbale. L'attestato conterra' il numero
progressivo di ciascun quesito proposto al candidato (da 1 a 45), il
numero identificativo del quesito pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, nonche¨ il testo integrale della risposta selezionata o
l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto risultante dalla
stampa fornita dal sistema informatico di preselezione. Tale
attestato, in originale ed in copia, sara' a firma del presidente o
di un componente o di un segretario della commissione di esame.
Art. 8.
1. I candidati non esonerati od ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla preselezione saranno tenuti a presentarsi, a pena
di decadenza, conformemente al calendario di cui al comma quarto, per
sostenere la relativa prova, nel luogo, giorno ed ora di inizio della
stessa secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 6 aprile 2001.
2. In detta Gazzetta si dara' comunicazione della nuova data di
pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
3. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avra' valore di
notificazione a tutti gli effetti.
4. Il calendario sara' formato dopo la ricezione delle domande,
secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio della lettera iniziale
del cognome dei candidati.
5. Il sorteggio per l'ordine di partecipazione alla prova avra'
luogo nella sede del Ministero della giustizia, in Roma, via Arenula,
70, a cura dell'ufficio notariato, previo avviso, a mezzo telegramma,
della data e dell'ora, ad almeno cinque candidati, i quali avranno
facolta' di presenziare.
6. I candidati che si presenteranno per sostenere la prova di
preselezione saranno identificati al momento dell'ingresso nei locali
in cui si svolge ogni sessione.
7. All'uopo, esibiranno uno dei documenti di cui al successivo
art. 12 e ritireranno dal personale la tessera di identificazione.
8. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano aver luogo
una o piu' sessioni nella giornata programmata, il Presidente della
commissione di esame stabilira' la data di rinvio dandone
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per cause
di forza maggiore - adeguatamente documentate - la commissione potra'
differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la data
originariamente fissata per lo svolgimento della prova di
preselezione del candidato richiedente.
9. La tessera di cui al, comma 7, da utilizzare in occasione
della prova di preselezione, dovra' essere conservata, nell'ipotesi
di superamento della prova in questione, per l'identificazione, ai
fini delle successive prove di concorso, secondo quanto previsto
negli articoli 11 e 12.
10. I candidati non potranno avvalersi, durante la prova, di
qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche ufficiale, ne' di
qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione a qualsiasi norma
stabilita per lo svolgimento della prova di preselezione, la
commissione di esame deliberera' l'immediata esclusione del candidato
dal concorso.
Art. 9.
1. La graduatoria di tutti i candidati che hanno partecipato alla
prova di preselezione e' formata dal sistema automatizzato, sulla
base della elaborazione del programma informatico; la commissione
determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai sensi
dell'art. 5-ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla
legge 26 luglio 1995, n. 328.
2. Detta graduatoria verra' trasmessa al Ministero della
giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni - Ufficio notariato, dal presidente della commissione -
unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai supporti
informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di cui si
compone la preselezione - e sara' resa pubblica mediante foglio da
affiggersi nei locali del Ministero.
3. Dell'avvenuta affissione sara' data comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2001. In
tale Gazzetta si dara', inoltre, comunicazione delle modalita' di
convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di svolgimento
delle prove scritte, di cui ai successivi articoli 11 e 12.
4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si dara' comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
5. Tale pubblicazione, con riferimento a quanto specificato nei
precedenti commi, avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Qualora, successivamente alla pubblicazione della fissazione
delle date per lo svolgimento delle prove scritte, le medesime non si
siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni indicati a norma del
comma 3, del luogo e delle nuove date del loro svolgimento verra'
data comunicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
edita il secondo venerdi' successivo alla data prevista per lo
svolgimento dell'ultima prova scritta.
7. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti.
Prove di concorso
Art. 10.
1. L'esame scritto constera' di tre distinte prove
teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima
volonta' ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema
si richiedera' la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei
principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici
relativi all'atto stesso.
2. L'esame orale constera' di tre distinte prove sui seguenti
gruppi di materie:
a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli
istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di
notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.
Art. 11.
1. I candidati ammessi alle prove scritte saranno tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e
con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.
2. Al momento dell'identificazione personale, che potra' avvenire
anche il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio, i candidati ammessi in conseguenza del superamento della
prova di preselezione, potranno esibire la tessera di
identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati
ammessi di diritto esibiranno uno dei documenti di identificazione,
precisati nel successivo art. 12.
3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e
7, per la preventiva verifica da parte della commissione, e' ammessa
nei giorni che precederanno quello della prima prova scritta, secondo
quanto previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e'
subordinata alla preventiva identificazione del candidato, ai sensi
del comma precedente.
4. Non saranno, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
5. A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
7. In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non
consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Saranno
esclusi, altresi', manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi
consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa,
diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la
consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi
normativi.
Art. 12.
1. I candidati, al fine di ritirare la tessera di identificazione
di cui agli articoli precedenti, dovranno presentare la carta di
identita' ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero
un valido documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da
un'autorita' di Stato.
2. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l'effigie del candidato.
3. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
dovranno dimostrare la propria identita' personale, presentando la
tessera di identificazione, in alternativa ai documenti di cui al
comma 1.
Art. 13.
1. Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che
avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte
e non meno di centocinque nel complesso.
2. L'esame orale si intendera' superato se il concorrente avra'
riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno
di centocinque punti nel complesso.
3. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o piu' precedenti concorsi, per esame, sara'
aumento di due punti per ciascuna delle idoneita' precedentemente
conseguite. Tale aumento verra' applicato sul voto complessivo delle
prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in
parte sull'uno e in parte sull'altro.
4. I concorrenti ai quali sara' applicato l'aumento stesso,
avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito
nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle
successive sue modificazioni. Tale diritto non spettera' ad essi in
confronto di altri concorrenti.
5. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito
nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.
Procedimento di nomina
Art. 14.
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sara'
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parita' di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto
dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 13, l'ordine di
graduatoria sara' determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di
ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria anzidetta sara' tenuto
conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di
ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.
Art. 15.
1. I concorrenti, dopo il superamento della prova orale, al fine
dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire
al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili
e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza,
entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo
alla data che sara' fissata e comunicata dall'amministrazione, i
seguenti documenti:
1) l'estratto per riassunto o, in caso di pluralita' di nomi,
per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non
puo' essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto
semplice;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia
notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non
sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente
autorita' accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
5) il certificato medico rilasciato dalla unita' sanitaria
competente per territorio o da un medico militare attestante lo stato
fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per
l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di
difetti che importino la inidoneita' all'esercizio delle funzioni
notarili. In detto certificato dovra' essere precisato che e' stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi
dell'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia
autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella
fissata nella comunicazione di cui al primo, comma del presente
articolo.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, numero 5) del presente
articolo, deve essere di data non anteriore di tre mesi, mentre
quello di cui al primo comma, numero 2) di data non anteriore a sei
mesi, a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
Art. 16.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far
pervenire, inoltre, al Ministero della giustizia - Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato -
a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del
precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli
eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria
generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti idonei.
2. I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma,
specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare:
la qualifica di mutilato o di invalido di guerra o per fatto di
guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve
risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero
dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione
generale delle pensioni di guerra, oppure della competente
associazione nazionale.
3. La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve
risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la
categoria e la voce della invalidita' da cui e' colpito, ovvero il
mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale
al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidita'.
4. La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da
certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e
la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5
ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare
da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
6. La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la
lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve
risultare da certificato rilasciato dalla competente Associazione
nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare
dal mod. 69-ter, rilasciato a nome del padre, dall'amministrazione da
cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da
certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
invalidi e mutilati del lavoro.
9. La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o
della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile
per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla
Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del
candidato.
10. La qualifica di figli di mutilati e degli invalidi per
servizio deve risultare a nome del padre da certificazione rilasciata
dall'Amministrazione da cui dipende il genitore mutilato o invalido
per servizio.
11. La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante
attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono
anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana,
secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i
profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge
25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato,
rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro
condizione.
12. Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto
per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal Sindaco
del comune di residenza, attestante la loro qualifica.
13. Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o
nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della
sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi
del lavoro.
14. Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante
l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei
figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle pubbliche amministrazioni
deve essere comprovato mediante specifica attestazione
dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e' sufficiente
la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo debbono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti di cui al primo comma, numeri 1) e 2)
dell'art. 15 e di cui al comma quattordici del presente articolo,
esenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della
buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi
pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.
Art. 17.
1. Il Direttore Generale degli affari civili, riconosciuta la
regolarita' delle operazioni del concorso, approva, con decreto, la
graduatoria.
2. Il Direttore Generale degli affari civili, con lo stesso
decreto, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato,
di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei
posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a
concorsi per trasferimenti andati deserti, esistenti al momento della
formazione della graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.
Art. 18.
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la
graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del
concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia -
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni -
Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente
l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in
ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di
Bolzano e' richiesta (art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
3. I posti notarili della provincia di Bolzano, pertanto, saranno
assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca,
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. I vincitori del concorso che aspirano ad uno dei posti della
provincia di Bolzano, dovranno allegare, alla dichiarazione
contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in originale od in
copia autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di conoscenza
delle due lingue summenzionate.
5. Gli stessi vincitori del concorso, oltre alla indicazione del
posto o dei posti della provincia di Bolzano, potranno, ove occorra,
completare la predetta dichiarazione, con la indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero
corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
6. Qualora manchino le dichiarazioni, di cui ai precedenti commi,
il direttore generale degli affari civili provvedera' d'ufficio
all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvedera'
all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano
essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni
di servizio.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
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