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CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di referendario
riservato a candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti da
destinare alle sezioni o alla procura aventi sede in Bolzano.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/2004 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E05354 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 30/10/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934,n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 305;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, ed in particolare
l'art. 1;
Vista la legge 27 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare
l'art. 13, commi 3 e 4;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di presidenza
nell'adunanza del 23 - 24 marzo 2004, nonche' l'intesa raggiunta con
la Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive
integrazioni e modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di
referendario nel ruolo di magistratura della Corte dei conti, da
destinare alle Sezioni o alla Procura della Corte dei conti aventi
sede in Bolzano, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico
tedesco.
2. Un posto e' riservato ai candidati indicati nella lettera e)
del successivo art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente.
3. Il posto riservato ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzato, sara' conferito al candidato idoneo.
Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di
stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) gli impiegati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in
giurisprudenza con qualifica dirigenziale o appartenenti alle
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita'
anche complessiva nella qualifica o posizione funzionale.
2. I candidati dovranno risultare appartenenti al gruppo
linguistico tedesco e la dichiarazione di appartenenza a tale gruppo
dovra' essere documentata nei modi di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Al concorso sono ammessi coloro che abbiano superato l'esame
di accertamento di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da
certificare mediante attestato di bilinguismo rilasciato con le
modalita' previste dall'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976.
Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 4.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta
semplice secondo lo schema di cui all'allegato A), corredate dei
documenti indicati all'art. 6, debbono essere rivolte al presidente
della Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate
al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i
sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
3. Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al
Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra
indicati.
4. La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita' pena l'esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
indicazione della categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono inoltre dichiarare la data in cui e' stato emanato
il provvedimento di nomina a magistrato di tribunale nel caso in cui
tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art. 2 devono altresi' dichiarare:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari.
4. I candidati di cui alla lettera e) dell'art. 2 in possesso,
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra
laurea, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista
dall'art 1, comma 2.
5. I candidati che intendano sostenere la prova di esame
facoltativa in una o piu' delle lingue, indicate nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
6. I candidati hanno facolta' di sostenere le previste prove di
esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo
l'indicazione da effettuarsi nella domanda di concorso.
7. Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in
caso di nomina, a raggiungere la sede assegnata e a prestarvi
servizio per un periodo non inferiore a 10 anni.
8. La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai
sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
Art. 6.
1. Alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente
esercitata;
2) certificato, rilasciato dalla competente universita',
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell'art. 2;
4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli avvocati per i candidati appartenenti alla categoria di cui
alla lettera d) dell'art. 2.
5) attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
6) dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco
rilasciata nei modi indicati nell'art. 18 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/1976.
2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari,
corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o
segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti
l'autenticita'.
5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a
precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare
riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni, eccezion
fatta per lo stato matricolare che comunque deve essere a data
recente.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.
Art. 7.
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono
presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti -
Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del personale -
via Baiamonti, 25 - 0195 Roma, entro il termine di quindici giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti
il possesso dei titoli stessi.
2. Nel concorso hanno la precedenza i candidati idonei residenti
da almeno due anni nella provincia di Bolzano.
Art. 8.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Corte dei conti - Segretariato generale -
Ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti, 25 - 00195
Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
2) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego.
2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che intendano
avvalersi della riserva prevista dall'art. 1, comma 2, devono,
altresi', produrre il diploma di laurea in originale o in copia
autenticata in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia
o di altro titolo di studio equipollente.
Art. 9.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che
appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2,
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita' del
personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine
stabilito dal precedente art. 8, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo
professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche'
l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di
congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego.
Art. 10.
1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4),
5), 6) e 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a
produrli.
2. I documenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 debbono essere
conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.
Art. 11.
1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
2. Per la prova sulle lingue straniere il giudizio e' dato dalla
commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di
ciascuna delle lingue indicate dal candidati.
Art. 12.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita' e rendimento
dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di
cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
2. A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun
candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva
ogni commissario dispone di dieci punti.
3. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che in
detta valutazione non abbia ottenuto almeno trenta punti nella
valutazione del complesso dei titoli.
Art. 13.
1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgeranno a Bolzano.
3. I candidati che abbiano raggiunto almeno 30 punti nella
valutazione dei titoli riceveranno comunicazione dei giorni, dell'ora
e della sede in cui avranno luogo le prove scritte.
4. Durante le prove scritte sara consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa
verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 17,00 del
giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina
di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili,
l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno
indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita' del candidato
e dovranno essere contenuti in appositi contenitori o borse al fine
di evitare possibili smarrimenti.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.
Art. 14.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso
delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di quarantadue sessantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di
dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno
di quarantadue punti.
4. Per la prova facoltativa la commissione esaminatrice puo'
attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal
candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma secondo.
Art. 15.
Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,
terranno anche conto del particolare ordinamento
giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.
Art. 16.
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati
dichiarati idonei e' approvata con decreto del presidente della Corte
dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla magistratura della Corte.
2. Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione e'
ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al presidente della
Corte stessa, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di
Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 17.
1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di Presidenza.
2. I vincitori del concorso saranno assegnati alle sezioni o alla
procura della Corte dei conti aventi sede in Bolzano.
Art. 18.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all'indirizzo internet www.corteconti.it.
> 2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della
Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, il diario
delle prove nonche' tutte le informazioni oggetto di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 19.
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e
mobilita' del personale, per le finalita' di gestione del concorso.
2. Il conferimento ditali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
5. Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti della
Corte dei conti - Segretariato generale - Ufficio accessi e mobilita'
del personale - via Baiamonti, n. 25 - 00195 Roma, titolare del
trattamento.
Art. 20.
1. Il presente decreto sara' comunicato al servizio del bilancio
di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, li' 23 luglio 2004
Il presidente: Staderini
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