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UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Concorso pubblico a tre posti di categoria D - posizione economica D1
- area biblioteche. (Decreto rettorale n. 35)
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 3/11/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |
Località: | Cagliari (CA) |
Codice atto: | 00E10097 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 3/12/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 7,
comma 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319 ed in particolare l'art. 22, comma 11;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazione, in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, art. 13,
comma 1;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
in data 22 luglio 1999 con la quale si autorizza, fra l'altro,
l'avvio delle procedure di reclutamento per quattro collaboratori di
biblioteca (settima qualifica dell'area funzionale delle
biblioteche);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto Universita' sottoscritto in
data 9 agosto 2000;
Considerato che nel nuovo sistema di classificazione del
personale la figura dell'ex collaboratore di biblioteca deve essere
ascritta alla categoria C dell'area biblioteche;
Considerato che per l'accesso a tale categoria C e' richiesto il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado anziche'
del diploma di laurea, come previsto dalla previgente normativa;
Considerato che il consiglio di amministrazione, con
l'assegnazione di quattro posti di livello settimo, aveva inteso
procedere all'assunzione di personale laureato per lo svolgimento di
attivita' autonoma e qualificata;
Considerato che per tali ragioni si ritiene opportuno procedere
alla selezione di personale da inquadrare nella successiva categoria
D, posizione economica D1;
Considerato che il maggior costo per la copertura dei posti di
categoria D rende indispensabile ridurre il numero dei posti messi a
concorso al fine di riequilibrare la spesa complessiva;
Ritenuto opportuno, per le ragioni suesposte, procedere alla
copertura di tre posti dei quattro originariamente autorizzati dal
consiglio di amministrazione;
Accertata la vacanza dei posti messi a concorso e la relativa
copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Presso questa Universita' e' indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, a tre posti di personale di categoria D - posizione
economica D1 - dell'area biblioteche.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di: economia e
commercio, scienze bancarie e economia aziendale, scienze economiche,
giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche demografiche
ed attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e
bancarie, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione,
lingue e letterature straniere.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea equipollenti ai
titoli suindicati.
Si terra' conto delle relative equiparazioni ai sensi della
normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza, ai sensi della vigente normativa in
materia.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione del concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta con decreto rettorale.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, indirizzate al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Cagliari - settore concorsi e assunzioni, via Universita'
n. 40 - 09124 Cagliari, e' di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, oltre il proprio
nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non e'
dattiloscritta - vedi allegato A):
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
5) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2 del
presente bando, con l'indicazione della data di conseguimento del
titolo stesso e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito;
6) godimento dei diritti politici;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti
d'impiego;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziato da invalidita' insanabile.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio, n. 104, dovranno avanzare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove d'esame.
Dalle domande deve risultare, altresi', il recapito cui
indirizzare le eventuali comunicazioni.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, non e' soggetta ad
autenticazione.
Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa
amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
questa amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato B)
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, della legge 16 giugno
1998, n. 191, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, relativamente al servizio valutabile prestato presso
l'Universita' o le pubbliche amministrazioni, con l'indicazione degli
incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti;
copia fotostatica del documento di identita'.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.
Art. 5.
Prove d'esame
Le prove d'esame consisteranno in:
due prove scritte, di cui una a contenuto prevalentemente
teorico-pratico;
una prova orale.
La prima prova scritta (elaborato o quesiti) vertera' su
argomenti di bibliografia e/o biblioteconomia.
La seconda prova a contenuto teorico-pratico vertera' su
modalita' di organizzazione di un servizio in biblioteca.
La prova orale vertera' sugli argomenti delle prime due prove con
particolare riguardo a: progettazione e gestione dei servizi, i
servizi di informazione e le esigenze dell'utenza, strumenti e
strategie per la ricerca bibliografica in linea, periodici
elettronici, linguaggi documentari, nonche' sull'ordinamento
universitario, sullo statuto e sul regolamento
amministrativo-contabile dell'Universita' di Cagliari, principi di
riforma della pubblica amministrazione e sui diritti e doveri dei
dipendenti come recepiti dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto Universita'. La prova orale
comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di una delle lingue
ufficiali dell'Unione europea (attraverso la lettura e la traduzione
in italiano di brani di media difficolta' indicati dalla commissione)
e della conoscenza elementare di strumenti informatici con programmi
applicativi in ambiente microsoft - office (word, excel) e di reti
informatiche (internet, posta elettronica).
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a
duecento, sara' possibile effettuare una preselezione, realizzata
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati e concernente le materie
oggetto delle prove d'esame.
Il diario e la sede delle prove scritte o della eventuale
preselezione, con un preavviso di almeno quindici giorni, verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 19 dicembre 2000. Tale
pubblicazione sara' considerata convocazione ufficiale per i
candidati sia alle prove scritte o alla eventuale preselezione. Sulla
stessa Gazzetta Ufficiale verra' eventualmente comunicato il rinvio
ad altra data della pubblicazione del diario in argomento.
Tutte le eventuali altre comunicazioni riguardanti il concorso
nonche' la convocazione per la prova orale verranno inoltrate ai
singoli candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Durante le prove scritte i candidati potranno consultare soltanto
i dizionari o i testi di legge non commentati specificatamente
autorizzati dalla commissione giudicatrice. Di tale autorizzazione
verra' data preventiva comunicazione ai candidati unitamente alla
convocazione per le medesime prove scritte nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10 o
equivalente. La prova orale si intende superato con una votazione di
almeno 7/10 o equivalente.
La commissione giudicatrice ha a disposizione cento punti cosi'
suddivisi:
punti 88 da riservare alle prove d'esame cosi' ripartiti: 28
punti alla prova scritta, 28 punti alla prova teorico-pratica e 32
punti alla prova orale.
Le prove si intendono superate se il candidato riportera' una
votazione di almeno 7/10 o equivalente in ciascuna di esse;
punti 12 da riservare alla valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 6.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove (dato dalla somma della media dei voti riportati nelle
prove scritta e pratica e dal voto della prova orale).
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna prova scritta, almeno venti giorni prima della data di
svolgimento della prova stessa.
La prova orale dovra' svolgersi in una aula aperta al pubblico di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
Sono valutabili:
il servizio prestato a tempo indeterminato presso l'Universita'
di Cagliari o altra pubblica amministrazione con una qualifica non
inferiore alla sesta delle aree amministrativo-contabile e delle
biblioteche per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
il servizio prestato presso l'Universita' di Cagliari a tempo
determinato a seguito della stipula di:
contratto di diritto privato di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 19 del CCNL del comparto Universita' stipulato in data
21 maggio 1986, con una qualifica non inferiore alla ex sesta delle
aree funzionali amministrativo-contabile e delle biblioteche per ogni
anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
contratto di lavoro autonomo o para subordinato a prestazione
coordinata e continuativa o libero professionale ai sensi
dell'art. 58, comma 5, del regolamento amministrativo-contabile di
questo Ateneo per ogni anno punti 3, fino ad un massimo di punti 6;
contratto di diritto privato di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 37 della legge regionale n. 4/1992 per ogni anno punti 3,
fino ad un massimo di punti 6;
i servizi prestati a tempo determinato si intendono riferiti a
periodi anche non continuativi cumulabili fino ad un massimo di
ventiquattro mesi e comunque valutabili per frazioni non inferiori a
dodici mesi ciascuna.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 12.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte,
prima della correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai
titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima della
prova orale.
Art. 7.
Preferenza a parita' di merito
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno superato la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.
Art. 8.
Approvazione della graduatoria
La commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito sulla base dei risultati degli esami e
della valutazione dei titoli.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto rettorale ed
e' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di
Cagliari.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla data di
pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si
tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione documenti di rito
Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, area biblioteche, posizione economica D1, e assegnato a
prestare servizio presso questa Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Il concorrente chiamato in servizio deve presentare, entro il
termine di trenta giorni dall'assunzione in servizio, la seguente
documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso con la data ed il luogo del conseguimento;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la cittadinanza posseduta italiana ovvero cittadinanza di
altro Stato membro dell'Unione europea;
d) il godimento dei diritti politici (con l'indicazione che
il requisito era posseduto anche alla data di scadenza del bando di
concorso);
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere a
carico procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
2) dichiarazione attestante che il vincitore non ricopre altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati, ed, in caso affermativo, dichiarazione
di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere
eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa;
3) certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciato da un
medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di
residenza, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale
concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire
sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso.
Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed
assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un
esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto
ogni capacita' lavorativa, che egli, per la natura e il grado della
sua invalidita' non puo' riuscire di danno alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e
che il suo stato fisico e' comparabile con l'esercizio delle mansioni
del ruolo impiegatizio cui aspira.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a
presentare, nei termini di cui al primo comma, la dichiarazione
sostitutiva di certificazione relativamente al possesso del titolo di
studio nonche' allo stato di servizio civile aggiornato con
l'indicazione della retribuzione goduta.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' degli Stati
esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti negli Stati
stessi e debbono essere, altresi', legalizzati dalle competenti
autorita' consolati italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a
presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i
casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai fini della legge n. 675/1996, citata nelle premesse, si
informa che l'Universita' si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 11.
Rinvio a norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni in materia di
concorsi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' la rag. Maria Bonaria Puddu, funzionario
amministrativo, settore concorsi e assunzioni, Universita' degli
studi, via Universita' n. 40 - Cagliari.
Cagliari, 5 ottobre 2000
Il rettore: Mistretta
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