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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.58 del 31/7/2009 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 9E005017 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/8/2009 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale
militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni, in
particolare gli articoli 5, 7 e 58;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto
2007, n. 130;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', il quale prevede, tra l'altro, che, in relazione alle
esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti
specifici requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;
Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale, serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2008;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il
reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 6 (sei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta'
sopraindicato;
b) siano cittadini italiani;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneita'
fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7 della
legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n.
130;
f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
ufficiale;
g) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio miltare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al
successivo art. 12;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad
eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le domande dovranno essere spedite, a pena di irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (a tal fine fara' fede
la data apposta dall'ufficio postale accettante).
Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza
e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto
disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile.
3. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero
per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su
modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al
citato allegato A al presente decreto ed inoltrarla, entro i termini
sopra indicati, tramite l'Autorita' diplomatica o consolare che ne
curera' l'immediato inoltro al predetto indirizzo (entro il terzo
giorno dalla data di ricezione). I militari in servizio, impiegati
all'estero in localita' ove non vi sono le predette Autorita',
potranno presentare, entro i medesimi termini, la domanda al comando
di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione),
dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In questi
casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'Autorita/comando ricevente.
4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di
posta elettronica (se posseduto). Il concorrente dovra', inoltre,
segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o messaggio di posta
elettronica (al seguente indirizzo: r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax
(al seguente numero: 06/517052774) al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito,
n. 186 - 00143 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto
eventualmente gli obblighi militari;
d) il proprio stato civile;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) il possesso della laurea specialistica in psicologia,
l'universita' presso la quale e' stata conseguita, con il relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di
conseguimento e il voto;
g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lett. c),
l'universita' presso la quale e' stato conseguito, con il relativo
indirizzo e la data di conseguimento;
h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002 n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Il
concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma -
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare la veridicita' delle dichiarazione rese, acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39
del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313;
i) il servizio militare eventualmente prestato o in atto, con
indicazione della durata e del grado rivestito;
l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il centro
documentale o la capitaneria di porto di riferimento;
2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter
della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche
se negativa;
m) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita
permanente dei requisiti di idoneita' fisica da accademie, scuole,
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 7;
p) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle di
partecipazione ai concorsi;
q) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
s) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa (una a scelta fra francese, inglese, spagnolo o
tedesco);
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma autografa. La mancanza di sottoscrizione comportera' il rigetto
della domanda.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 5, lettere f), g), m), o) e p),
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti prove e accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del
medesimo decreto - all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito (presumibilmente entro il mese di dicembre 2009) con il
decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) commissione per la prova di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier
generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
presidente;
b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro;
c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente
laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale,
membro;
d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica,
membri;
c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier
generale in servizio permanente, presidente;
b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
c) un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario
laureato in psicologia, membro;
d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a
voto.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in
psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.
Art. 6.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonche'
della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e'
riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura
generale e il 50% di cultura militare) e la durata massima della
prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 5, comma 2, e comunicati ai concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un
tema su argomenti tratti dal programma riportato nel gia' citato
allegato B al presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
ore 0930, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale
Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il diario che sara' reso noto con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 8
settembre 2009. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette prove
sara' resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
del 4 settembre 2009. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, del 4 settembre 2009 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede
prevista almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della
prova nei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di altro
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della
raccomandata con cui la medesima e' stata spedita.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara'
loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e
militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con
l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti
dalla commissione appena terminate le relative operazioni.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per
essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1, lettera b), i
concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per
cento dei quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il
punteggio di 18/30.
L'esito della prova scritta di cultura generale e militare sara'
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata
indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di
esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e
l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito
dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla
prova, rilasciandone ricevuta.
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta
prova.
I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura
tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di detta prova, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito della stessa, a partire dal 45° giorno successivo alla
data di svolgimento della prova al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il
pubblico - viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012
ovvero consultare il sito “www.persomil.difesa.it”.
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Art. 7.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma
2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che
abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale
del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati
dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel
precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima
della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale
e il relativo esito sara' comunicato agli interessati prima
dell'effettuazione della prova orale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a
10/30, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti 2;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di
punti 2;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.
Art. 8.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli
accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre
2009, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli
interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di
garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I
medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente ad un anno
all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato
da medici della Federazione medico - sportiva italiana, o da
personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate
che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in
medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato
determinera' l'esclusione dal concorso. In sostituzione di detto
certificato il personale militare dell'Esercito in servizio potra'
produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con
l'effetto ivi previsti;
b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se
effettuato entro i sei mesi precedenti la data della visita medica
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate;
d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale da non oltre sei mesi. Ai sensi dei decreti
dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il
30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva
tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita'
militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni
dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui
potranno andate incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno
compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di
cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di
certificato medico di cui all'allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal
candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di
visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti
sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la
dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata convenzionata, da non oltre tre mesi, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata entro i sei mesi precedenti la data di presentazione.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
del test di gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della
effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli esami previsti al successivo art. 9, comma 2, al test di
gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al
successivo art. 9, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 1 metro, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60”, massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso
femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato E contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato E al presente decreto.
7. Il personale militare dell'Esercito in servizio sara' esonerato
dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora,
all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione, rilasciata dal Comandante di corpo secondo il modello
riportato nell'allegato F al presente decreto, che attesti il
superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla
pubblicazione 12/A/1 “L'addestramento militare”, ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere i suddetti esercizi,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a).
Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'art.
5, comma 3.
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato E al
presente decreto.
Sara' cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere
al rilascio, qualora richiesto dagli interessati, della suddetta
certificazione.
8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
con le matassine colorate, campo visivo e motilita' oculari normali;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psicologico/psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia ( ALT - AST );
5) birilubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanza stupefacenti,
nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 3, la commissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
e che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5.
Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti lettere, risultino comunque incompatibili con il
successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
a) “idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con
indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4;
b) “inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con
indicazione della causa di inidoneita'.
I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista
idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver
cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino
alterazioni dell'attivita' di “G6PD” tali in ogni caso di
comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica
somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche'
delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato D al presente
bando.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra'
gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale
militare, la relativa comunicazione formale.
11. I concorrenti dichiarati “inidonei” anche a
seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8,
saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, attraverso
una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo)
ed una intervista di selezione individuale valutera' le modalita' con
cui il soggetto:
a) struttura il pensiero;
b) interagisce con il mondo esterno;
c) organizza e gestisce il lavoro;
d) la motivazione e i valori che sostengono la sua scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
a) area cognitiva (modalita' di interagire e di affrontare le
situazioni reali);
b) area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
c) area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
d) area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno
dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 11.
Prova orale
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica
(presumibilmente nel mese di novembre/ dicembre 2009).
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi
dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel
gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 12.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 4 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto
dall'art. 8 comma 2 del presente decreto, sono a carico dei
concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente
decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.
Art. 13.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di
merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in
applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n.
127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n.
191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito “www.persomil.difesa.it”.
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Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non potra' frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del
casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la falsita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.
Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale del personale militare, titolare del trattamento.
Responsabile del trattamento e' il Direttore della 1ª Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale
militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2009
Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio
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