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SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA

Pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca in economia politica

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 7/7/2000
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DI MILANO - BICOCCA
Località:-
Codice atto:000E6141
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 giugno 1998, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Milano;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 12 mano 1999, con il quale la
Seconda Universita' degli studi di Milano ha assunto la denominazione
di universita' degli studi di Milano-Bicocca;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto le statuto dell'Universita' degli studi di Milano;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto
rettorale 24 marzo 2000;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del
12 giugno 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca.
E' indetto presso l'universita' degli studi di Milano-Bicocca
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di
dottorato di ricerca:
Economia politica:
sede: dipartimento di economia politica;
durata: 3 anni;
posti: 3;
borse di studio: 3.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza del
bando. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento
dei posti globalmente messi a concorso.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle componenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data
del 31 luglio 2000.
 
Art. 3.
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della lingua inglese.
 
Art. 4.
 
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca e redatta secondo lo
schema allegato al presente bando, va presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell'ateneo
nuovo n. 1 - 20126 Milano, con il riferimento "Segreterie studenti",
con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la delibera del collegio dei docenti con la quale
e' stata dichiarata l'equipollenza ai fini dell'ammissione al corso
di dottorato;
e) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute, oltre alla
lingua inglese;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
 
Art. 5.
 
Il corso di dottorato di ricerca oggetto del presente decreto
viene svolto nel quadro di un accordo di cooperazione internazionale
con le universita' aderenti allo Scottish Doctoral Program
(Edimburgo, Glasgow, Stirling, Aberdeen, Dundee, St Andrews,
Strathclide, Heriot-Watt).
Il primo anno del corso di dottorato prevede che tutte le
attivita' didattiche e seminariali siano programmate d'intesa con lo
Scottish Doctoral Program e si svolgano presso l'Universita' di
Edimburgo con costo di iscrizione di 2800 lire sterline pari a
8.600.000 lire italiane circa a carico dello studente. Durante tale
periodo la borsa verra' integrata nella misura prevista dal
successivo art. 11. Lo studente avra' pieno accesso alle strutture
didattiche scientifiche e logistiche a disposizione dello Scottish
Doctoral Program.
 
Art. 6.
 
Le prove di esame si svolgeranno presso il dipartimento di
economia politica dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
sito in piazza dell'ateneo nuovo n. 1 - terzo piano, edificio U6,
Milano, con le modalita' di cui ai commi successivi e secondo il
seguente calendano:
prova scritta: 11 settembre 2000, ore 9;
prova orale: 18 settembre 2000, ore 9.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 7.
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 8.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a sessanta punti per ciascuna delle
due prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari,
ognuno di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a
(1:n) x 60 punti, dove n e' pari al numero di membri della
commissione.
E' ammesso alla prova il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a quaranta/sessantesimi.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti di
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno della facolta' o del dipartimento presso cui si e'
svolta la prova.
Al termine della prova la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati
nelle singole prove.

                               Art. 9.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dall'affissione della
graduatoria presso l'albo del dipartimento di economia politica. In
tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre
mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia'
usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
L'affissione all'albo del dipartimento di economia politica ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza fruizione di borse, fatti salvi i requisiti di cui al
successivo art. 11.
La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a
quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto
1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita
per iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera
che copra tutta la durata degli studi.

                              Art. 10.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera
debitamente firmata);
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti
requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) i dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di
cui al successivo art. 11 devono inoltre produrre, previa richiesta
da parte dell'amministrazione universita', autocertificazione sul
reddito personale complessivo annuo.

                              Art. 11.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15 milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge. Per quanto previsto
dall'art. 5, secondo comma, del presente bando, limitatamente al
primo anno del corso di dottorato di cui trattasi, l'ammontare della
borsa e' di L. 37.186.250 lorde, pari a 19.205 euro circa.

                              Art. 12.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato per
l'anno accademico 1999/2000 in L. 23.000.

                              Art. 13.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 14.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 16.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il rettore: Fontanesi

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