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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Modifiche ed integrazioni al decreto 8 giugno 2001, concernente il
concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2001-2002. Differimento dei termini.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 14/8/2001
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:001E7363
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/10/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con il
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
in data 6 giugno 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del decreto n. 537 del 1999, e' stato individuato il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2001-2002;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
dell'8 giugno 2001, con il quale e' stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2001-2002;
Preso atto delle difficolta' organizzative prospettate da molte
universita' ai fini di un corretto espletamento della prova e della
costituzione dei competenti organi direttivi delle scuole;
Ritenuta pertanto la necessita' e l'urgenza di differire i
termini previsti dal richiamato decreto 8 giugno 2001 e di dare
ulteriori disposizioni intese a garantire l'adozione di criteri
omogenei per l'espletamento degli adempimenti previsti;
 
Decreta:
 
Art. 1.
1. La data del 16 ottobre 2001 prevista dall'art. 1, comma 3, e
dall'art. 2, comma 1, del decreto 8 giugno 2001 citato nelle
premesse, e' differita al 18 dicembre 2001. Allo stesso, comma 1,
dell'art. 2 la data del 21 settembre, termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, e' differita al 12
ottobre 2001.

                               Art. 2.
L'art. 4 del decreto 8 giugno 2001 e' sostituito dal presente:
"Art. 4.
1. "Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli
atenei sedi di esami di cui all'allegato 1 una commissione
giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di
ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e
presieduta dai componente avente maggiore anzianita' di ruolo ovvero,
a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. La
commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai
sensi dell'art. 5. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' "La Sapienza" di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste conienenti
gli elaborati predisposti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.
3. Il numero dell'elaborato sorteggiato e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine
dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli
elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. E 'in ogni
caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia
aperto il plico contenente il questionario prima della autorizzazione
della commissione.
4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede provvedono a
ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA
il giorno 13 dicembre 2001. L'esito della correzione degli elaborati
e' comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di
ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte
della commissione giudicatrice.".

                               Art. 3.
In calce all'allegato 1 sono inserite le seguenti note:
1) la Scuola dell'Universita' di Milano statale e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Milano-Bicocca e con l'Universita'
dell'Insubria;
2) la Scuola dell'Universita' di Padova e' istituita in
convenzione con l'Universita' di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'
Foscari;
3) La Scuola di Trento e Verona e' istituita in convenzione tra
i due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa. Per
l'anno 2001-2002 la sede ove si svolge il concorso e ove dovranno
pervenire le domande di partecipazione e' l'Universita' di Trento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2001
 

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
 

Il Ministro della giustizia
Castelli

 

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