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UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
anno accademico 2000/2001

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.80 del 13/10/2000
Ente:UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"
Località:-
Codice atto:000E9284
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/11/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con il quale e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998 di istituzione
dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale "Amedeo
Avogadro";
Visto il decreto rettorale n. 5 del 22 ottobre 1999 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale "Amedeo
Avogadro";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione del senato accademico del 19 giugno 2000,
n. 8/2000/3 - 1;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'11
settembre 2000, n. 4/2000/5.2;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Sono istituiti per l'anno accademico 2000/2001, i corsi dei
dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro".
Per ciascun dottorato vengono indicati la durata, i posti
complessivi messi a concorso, il numero di borse di studio e le
eventuali sedi consorziate delle quali siano state acquisite le
lettere di intenti.
 
Filosofia del linguaggio
 
facolta': lettere e filosofia;
sede: dipartimento di studi umanistici;
durata: quattro anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
 
Tradizioni Linguistico - Letterarie nell'Italia antica e moderna
 
facolta': lettere e filosofia;
sede: dipartimento di studi umanistici;
durata: tre anni;
posti: cinque;
borse: tre (di cui una finanziata da altri enti);
posti liberi: due.
 
Medicina molecolare
 
facolta': medicina e chirurgia;
sede: dipartimento di scienze mediche;
durata: quattro anni;
posti: cinque;
borse: tre (di cui una finanziata da altri enti);
posti liberi: due.
 
Scienze ambientali
 
facolta': scienze matematiche, fisiche e naturali;
sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate;
durata: tre anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
 
Scienze chimiche
 
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
sede: dipartimento di scienze e tecnologie avanzate;
durata: tre anni;
posti: tre;
borse: due;
posti liberi: uno.
 
Scienza delle sostanze bioattive
 
facolta': farmacia;
sede: dipartimento di scienze chimiche, alimentari, farmaceutiche
e farmacologiche;
durata: tre anni;
posti: otto;
borse: cinque (di cui tre finanziate da altri enti);
posti liberi: tre.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini stranieri sono ammessi al dottorato in soprannumero
nel limite della meta' dei posti istituiti dall'Universita' e con
arrotondamento all'unita' per eccesso. Ad essi non puo' essere
concessa alcuna borsa di studio ad eccezione di quelle assegnate dal
Paese di origine o dal Ministero degli affari esteri.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana,
dovranno, unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere, fare espressa richiesta di partecipazione al
concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati devono redigere le domande di ammissione,
separate per ciascun concorso per il quale si intende partecipare,
secondo il fac-simile allegato facente parte integrante del presente
bando, con tutti gli elementi in esso richiesti.
E' consentita la partecipazione, con "riserva", agli esami di
ammissione anche a coloro che conseguiranno il diploma di laurea
prima dell'inizio ufficiale dei corsi.

                               Art. 3.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
Le domande di ammissione al concorso, compilate in carta libera,
con firma autografa del candidato indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro"
- Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli, (dal 1o novembre 2000,
via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli) - devono essere spedite a mezzo
raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Non saranno
prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine di
scadenza del bando.
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
contengono tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Il candidato nella domanda di ammissione dovra' sotto la propria
responsabilita' dichiarare (a macchina o in stampatello):
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico);
possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, indicare un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la
domanda;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, o che conseguira' nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita, o verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.

                               Art. 5.
 
Convocazione e diario delle prove d'esame
 
Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Universita'
degli studi del Piemonte orientale con le modalita' di cui ai commi
successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese, e dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici
giorni prima della data prevista. La convocazione per la prova orale
avverra' ugualmente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti
giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
1) passaporto;
2) carta d'identita';
3) patente di guida.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca, sara' nominata dal
rettore, sentito il collegio dei docenti. La predetta commissione e'
composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori
universitari di ruolo. La commissione puo' essere integrata da non
piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e
private, anche straniere.

                               Art. 7.
 
Svolgimento delle prove d'esame e graduatoria di merito
 
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli
aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Domanda di iscrizione
 
I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Universita' del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" -
Area studenti, piazza Risorgimento n. 12 - 13100 Vercelli (dal 1o
novembre 2000 via Duomo, 6 - 13100 Vercelli), entro il termine
perentorio di otto giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, la sottoelencata
documentazione:
1) domanda di iscrizione al primo anno di dottorato di ricerca
in carta resa legale da L. 20.000 su apposito modulo predisposto
dall'Universita';
2) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
3) diploma originale di scuola secondaria o titolo straniero
equivalente;
4) certificato di laurea;
5) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
6) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro;
7) dichiarazione dalla quale risulti:
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di
laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di essere a conoscenza che ai sensi della legge n. 476/1984,
art. 2, i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca sono collocati, a domanda, in congedo straordinario senza
assegni per il periodo di durata del corso e che il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di previdenza e quiescenza.

                              Art. 10.
 
Tasse di iscrizione e frequenza
 
All'atto dell'iscrizione i dottorandi senza borsa di studio
conferita dall'Ateneo dovranno versare la somma di L. 500.000
(e 258,228) quale prima rata del contributo di iscrizione ai corsi,
unitamente al contributo di L. 170.000 (e 87,798) a favore dell'EDISU
(ente regionale per il diritto allo studio).
L'importo della seconda rata (contribuzione) per l'anno
accademico 2000/1, da versare entro il 31 marzo 2001, e' calcolato
sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti tre fasce di
reddito: prima fascia L. 2.548.000 (e. 1.315,932), seconda fascia L.
3.058.000 (e. 1.579,325), terza fascia L. 3.567.000 (e. 1.842,201).
Per l'inserimento nelle tre fasce di reddito, l'indicatore della
condizione economica non puo' superare i limiti della seguente
tabella:
----> Vedere Tabella a pag. 54 della G.U. <----
Nel caso di presenza nel nucleo familiare di persone non
autosufficienti, con invalidita' pari o superiore al 66%,
riconosciuta tale dagli enti competenti, ovvero di piu' figli
iscritti all'universita', agli istituti universitari, o agli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore
legale, ovvero un solo genitore (ad esclusione dei casi di
separazione non legalmente riconosciuta), il limite dell'indicatore
della condizione economica e' riferito a quello relativo al nucleo
familiare convenzionale con un componente in piu'.
La presenza contemporanea di piu' situazioni tra quelle sopra
riportate da' luogo al cumularsi degli effetti.
I dottorandi sono tenuti al pagamento di una indennita' di mora
di L. 100.000 (e 51,646) in caso di versamento effettuato oltre i
termini previsti
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento della
tassa e della contribuzione.
Sono altresi' esonerati dal pagamento della tassa e della
contribuzione coloro che, ammessi al dottorato di ricerca, a
prescindere dal conferimento di borse di studio, dichiarino e
comprovino di essere portatori di handicap con grado di invalidita'
superiore al 66%.

                              Art. 11.
 
Documenti redatti in lingua straniera
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio
messe a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa di studio
e' pari a L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
prima indicate.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipata con
cadenza mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al 50%
della borsa stessa per un periodo complessivo che non superi l'esatta
meta' della durata del corso.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni. In questi
casi non puo' essere erogata la borsa di studio per l'intera durata
della sospensione.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente
concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
I dottorandi titolari di borse di studio non possono esercitare
il commercio e l'industria, non possono svolgere attivita'
professionale o di consulenza retribuita con enti pubblici e privati,
non possono svolgere attivita' professionale o di consulenza
retribuita con enti pubblici e privati. I dottorandi dipendenti di
enti pubblici o privati devono essere posti in aspettativa senza
assegni o istituti similari, per l'intera durata del corso.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi del Piemonte orientale "Amedeo
Avogadro", si consegue alla conclusione del corso di dottorato di
ricerca previo superamento dell'esame finale subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e'
puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 15.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca ed in particolare il decreto rettorale n. 5 del 22 ottobre
1999 di emanazione del regolamento in materia di dottorato di
ricerca.
Vercelli, 2 ottobre 2000
Il rettore: Viano

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