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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 21/3/2017 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 17E01749 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per
il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa -
Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»,
emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016,
con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le entita'
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il
2017;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2017 0022428 del 3 febbraio 2017
e n. M_D E0012000 REG2017 0038093 del 24 febbraio 2017 dello Stato
maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per
l'emanazione del 2° bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 VFP
1 nell'Esercito;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 -
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2017 e' indetto il 2° bando per il reclutamento
nell'Esercito di 6.000 VFP 1, per incarico/specializzazione che sara'
assegnato/a dalla Forza armata, ripartiti nei seguenti tre blocchi di
incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di luglio
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 22 marzo
2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992 al 10 aprile
1999, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 24 aprile
2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992 al 23 maggio
1999, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2017, 2.000 posti.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 21 giugno
2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992 al 20 luglio
1999, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti
categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di
carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei
appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi
posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta',
fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal
reclutamento.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito dell'iter di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di reclutamento di cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel prosieguo: portale
dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere
in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al
termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata
da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma
digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento -
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle
istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi.
Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare,
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di
interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di
accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di
accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei
concorsi.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascun
blocco dall'art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere stampato e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all'occorrenza, all'atto della presentazione presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia
della stessa.
5. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso sia dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di
preferenza e di precedenza, nonche' del diritto alla riserva dei
posti, si intenderanno acquisiti.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La
domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al
portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' prorogato di un tempo pari a
quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet
del Ministero della difesa e nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal successivo art.
5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al
precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvedera' a
informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di
reclutamento dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso
i reparti/comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell'Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari
«Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati
per l'espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni
segnalate, a unita' di paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari
«Serenissima» sulla base delle esigenze pianificate dalla Forza
armata per ciascun blocco;
u) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
v) l'eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe
alpine;
w) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
10. Con l'invio telematico della domanda con la modalita'
indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I candidati che, convocati per l'incorporazione, non si
presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le
dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente
successivo.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei
concorsi saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero
della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, i candidati
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali
comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia
fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica
certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte
dei candidati.
Art. 6
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata
nell'art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 fatta eccezione
per quelli relativi:
all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza
fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della
relativa graduatoria;
g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso i Centri di selezione o enti o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando;
l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione presso
i suddetti Centri di selezione o enti o centri sportivi puo'
avvenire:
in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove di efficienza
fisica;
successivamente, in caso di idoneita' alle prove di efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale;
h) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove
di efficienza fisica;
i) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
precedente lettera i);
k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) presentate per il 2° o 3° blocco da candidati che hanno gia'
prodotto domanda di partecipazione per il blocco immediatamente
precedente;
c) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3;
d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire
ai candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al
giudizio o alla votazione conseguiti con il diploma di istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di preferenza e di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti.
2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 nei limiti specificati
dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del
presente articolo;
b) a non ammettere per il 2° e 3° blocco le domande di candidati
gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di
reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle prove
di efficienza fisica.
4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno
segnalati all'Autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per le prove di efficienza fisica;
c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
d) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
saranno insediate presso i Centri di selezione o enti o centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado compreso tra Tenente e Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
saranno insediate presso i Centri di selezione indicati dalla Forza
armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all'Amministrazione della Difesa o
convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
insediata presso il Policlinico militare di Roma o altra struttura
indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o
Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, per l'individuazione dei candidati da
convocare alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui al successivo art. 10, la
commissione valutatrice redige la graduatoria di cui all'art. 6,
lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di
merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da enti statali o regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5;
h) maestro di sci: punti 4;
i) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla
precedente lettera h): punti 4;
j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5;
k) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e
specialita'): punti 2;
l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2;
m) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5;
5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3;
6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5;
n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (si evidenzia che non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne' qualunque
altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati):
1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il punteggio di
cui al precedente punto 1): punti 2;
3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3;
p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE):
1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
2) istruttore federale di 1° livello, non cumulabile con il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro
militare veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): punti 1;
r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,5;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2;
s) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.
2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande per ciascun blocco.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria
di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per
il 1° blocco: 15.000; per il 2° blocco: 15.000; per il 3° blocco:
15.000.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di
nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato
escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante
messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata -
all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante
messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica - all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano.
A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa
documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9,
presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla
Forza armata per le prove di efficienza fisica e l'accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei
posti disponibili per ogni blocco.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve
avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero
da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato
secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport.
La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera'
l'esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validita', come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza del titolo stesso
rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN - con
campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita - dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux - ovvero test Quantiferon - per
l'accertamento dell'eventuale contatto con il micobatterio della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario presentare anche
il referto dell'esame radiografico del torace nelle due posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la visita - dell'analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta
impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all'allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona
salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche,
gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche' la presenza/assenza di
patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico
prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove
di efficienza fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione
di tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento.
4. I candidati saranno dapprima sottoposti alle prove di
efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al
presente bando. Il superamento delle prove potra' comportare
l'attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento
anche di una sola di tali prove determinera' il giudizio di
inidoneita' e, quindi, senza procedere a ulteriori prove e/o
accertamenti, l'esclusione dal concorso.
Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e sara'
reso noto ai candidati seduta stante.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni
formuleranno un giudizio di idoneita' ovvero di inidoneita', che
comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con
determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM
alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante
apposito foglio di notifica.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' alle prove di
efficienza fisica.
7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della
normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento.
8. Per i candidati risultati idonei alle prove di efficienza
fisica, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti
accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina
carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per
l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo
referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per
consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei
concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i
concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi
all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso
informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,
di discredito alle istituzioni.
9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno
volti a verificare, fra l'altro, il possesso, da parte dei
concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla
direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato
generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle
premesse;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze tra
500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati
riscontrati affetti dalle sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 8, comunicando le motivazioni agli stessi
e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato
attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR);
apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della
caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza
l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il
giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad
accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita'
psico-fisica.
11. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del
possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio
di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati
potranno essere convocati in un primo tempo presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica e successivamente, in
caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale.
In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 3,
lettere a), b) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile e
limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma
3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) (solo per i concorrenti di
sesso femminile).
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il
giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni
delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai
candidati mediante apposito foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30 giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame - da allegare necessariamente (come
file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata
da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o
a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per immagine (file
in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione o inidoneita' alle prove
di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della
predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte
della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel
caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa
commissione medica presso il Centro di selezione che lo aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di selezione indicato
dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei
requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti
idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno
incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza
giuridica.
17. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365 giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di
reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo
precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti
accertamenti:
verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla
visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le
caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo
- e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
Art. 11
Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la graduatoria di
merito in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale
ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tale graduatoria,
comprendente i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in
attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e
attitudinali, verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui al presente
articolo sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa -
consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/
GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio
ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei
concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 12
Procedura in caso di posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per
l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello
Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare
l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria del blocco precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.
Art. 13
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei posti
di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora
vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori,
dalle graduatorie in corso di validita' dei VFP 1 nella Marina
militare e nell'Aeronautica militare, i candidati idonei ma non
utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l'opzione di
arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma
prefissata di un anno saranno convocati presso i Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base
della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla copertura dei posti
previsti.
2. La convocazione agli interessati e' effettuata con le
modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l'ora
di presentazione.
3. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta conformemente
all'allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado,
nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale
del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN - con campione biologico
prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di
incorporazione - di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che
presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara'
attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta
conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che per
la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale,
dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle
premesse del bando.
4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno
presentare, all'atto dell'incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi».
6. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e
nelle altre regioni soggette a reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto.
7. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i
Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui
all'art. 11, che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari.
8. Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati.
9. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della Difesa e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo
di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16
Possibilita' e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle
procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel
relativo bando.
Art. 17
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e'
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 18
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i
candidati potranno fruire, se disponibili, di:
vitto a spese del richiedente;
alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa.
3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell'alloggio presso tali
Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri di selezione;
b) il responsabile della Sezione C3I del Comando militare
Esercito «Piemonte»;
c) il presidente della commissione valutatrice;
d) i presidenti delle commissioni preposte alle prove di
efficienza fisica;
e) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
f) il presidente della commissione medica concorsuale unica di
appello;
g) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 21
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2017
Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
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