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UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
ed economia, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Napoli «Federico II» - XIX ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.88 del 11/11/2003
Ente:UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Località:Napoli  (NA)
Codice atto:03E06351
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli
«Federico II»;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9 luglio 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 2003 dell'11 giugno 2002, con il
quale e' stato emanato il regolamento di disciplina del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II»;
Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, n. 115,
con il quale veniva previsto, nell'ambito della programmazione del
sistema universitario 2001/2003, il finanziamento, fra l'altro,
dell'iniziativa denominata «Scuola superiore per l'alta formazione
universitaria - dottorati di ricerca in scienze filosofiche,
giuridiche e storiche», concernente l'Universita' degli studi di
Napoli «Federico II»;
Viste le note MURST prot. n. 1839 del 28 dicembre 2001 e n. 654
del 29 luglio 2003, con le quali sono stati attribuiti i fondi
riguardanti il finanziamento sopra indicato;
Vista la proposta istitutiva del dottorato in «Diritto ed
economia», presentata dal prof. Sandro Staiano, nell'ambito
dell'iniziativa denominata «Scuola superiore per l'alta formazione
universitaria - dottorato di ricerca in scienze giuridiche ed
economiche», con la quale si richiedevano quattro borse di studio;
Visto il verbale del 22 luglio 2003 del nucleo di valutazione
dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II», nel quale e'
stato espresso il relativo parere sul dottorato sopra indicato;
Viste le delibere del senato accademico n. 14 del 28 luglio 2003
e del consiglio di amministrazione n. 23 del 16 settembre 2003, con
le quali, fra l'altro, e' stato approvato il corso di dottorato di
ricerca citato e stabilito che l'onere finanziario riguardante le
quattro borse di studio richieste, nel caso in cui non possano essere
utilizzati i citati fondi MIUR, rientri nella programmazione generale
dei dottorati di ateneo;
Vista la nota del prof. Sandro Staiano - coordinatore del corso
di dottorato suddetto - con la quale e' stata comunicata la
determinazione del rispettivo collegio dei docenti circa il numero
dei posti senza borsa di studio da mettere a concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito, nell'ambito del XIX ciclo, il corso di dottorato di
ricerca sotto indicato con sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Napoli «Federico II». E' indetto pubblico concorso,
per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
medesimo, finanziato nell'ambito della programmazione del sistema
universitario 2001/2003, ex art. 12 del decreto ministeriale n. 115
dell'8 maggio 2001.
Diritto ed economia (totale posti: otto dei quali quattro
ricoperti da borsa di studio; durata anni: tre).
Sede amministrativa: scuola superiore per l'alta formazione
universitaria «Federico II».
Coordinatore del corso: prof. Sandro Staiano.
Il 50% dei suddetti posti con borsa di studio e' riservato a
candidati che non abbiano conseguito il diploma di laurea presso
l'Universita' degli studi di Napoli «Federico II».
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati.
L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve
avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame
riguardanti il dottorato di ricerca a cui e' destinato il
finanziamento. La convenzione puo' prevedere specifiche modalita' del
programma di studio e di formazione che non contrastino con le
disposizioni normative contenute nel citato decreto ministeriale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso, senza limiti di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di uno
dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una universita' straniera che non sia gia' stato
dichiarato equipollente al diploma di laurea, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In
tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al
fine di consentire opportunamente al collegio dei docenti la
valutazione del titolo posseduto, dalla documentazione di cui al
successivo art. 3, comma 6, lettera c).

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l'allegato schema esemplificativo reperibile sul
sito web di ateneo www.unina.it (pagina «didattica/dottorati di
ricerca»), dovra' essere indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Napoli «Federico II» - ufficio
dottorato di ricerca - palazzo degli uffici - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli e recapitata, entro e non oltre trenta
giorni - a pena di esclusione dal concorso - dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con una delle seguenti modalita':
1) consegna diretta al punto informativo dell'ufficio dottorato
di ricerca - palazzo degli uffici - via Giulio Cesare Cortese n. 29 -
80133 Napoli - nei seguenti giorni ed orari:
lunedi', mercoledi', venerdi': dalle ore 9 alle ore 12;
martedi' e giovedi': dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15
alle ore 17;
2) spedizione tramite corriere espresso o con equivalente
sistema di spedizione. In tal caso, sulla busta contenente la domanda
di partecipazione dovra' essere riportata la dicitura «Concorso di
dottorato di ricerca XIX ciclo - inoltro urgente ufficio dottorato di
ricerca». Nell'ipotesi di spedizione, l'amministrazione universitaria
non assume responsabilita' in ordine alle domande che saranno
recapitate all'ufficio sopra indicato oltre il suddetto termine.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il suddetto
termine anche se spedite antecedentemente e, pertanto, non fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma la data di
ricezione della domanda presso l'ateneo.
Qualora il termine medesimo venga a scadere di sabato o in un
giorno festivo si intendera' protratto al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Alla domanda di partecipazione dovra' essere allegata, a pena di
esclusione, la ricevuta in originale dell'avvenuto versamento di
Euro 15,00 (quindici/00 euro), quale contributo organizzazione
concorso, da effettuarsi con versamento su c/c postale n. 113803
intestato all'Universita' degli studi di Napoli «Federico II» corso
Umberto I, Napoli, indicando quale causale «partecipazione al
concorso di ammissione al dottorato di ricerca in diritto ed economia
XIX ciclo».
Il contributo versato per l'organizzazione del concorso non
verra' restituito in nessun caso.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, il
codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si
intende ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, il
numero di telefono e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
c) la denominazione del titolo di studio posseduto, con
l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso
degli studi, dell'universita' che lo ha rilasciato, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo di studio
conseguito presso una universita' straniera non dichiarato
equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato, l'equipollenza. Esclusivamente a tal
fine, alla domanda di partecipazione deve essere allegato il
certificato di laurea, tradotto e legalizzato, con indicazione degli
esami sostenuti e del piano di studi seguito, nonche' eventuali
ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la
valutazione di equipollenza citata;
d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle
indicate dal bando di concorso al successivo art. 4, comma 2;
e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione del recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame.
Non saranno ammesse alla partecipazione al concorso, pertanto, le
domande che non contengano:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende
partecipare;
il titolo di studio posseduto (durata almeno quadriennale) con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' che lo
ha rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della
dichiarazione di equipollenza;
allegata la ricevuta del versamento di Euro 15,00 quale
contributo organizzazione concorso.
Ai candidati non ammessi al concorso verra' comunicata, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esclusione dal medesimo.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Analogamente l'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni
imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero da eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4.
 
Prove di esame
 
Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una prova
scritta e di un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese,
francese, spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto delle prove sono
relativi ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso
di dottorato.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove in discorso verra'
comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita
almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, il
calendario con le date di svolgimento del concorso, nonche' quella
dell'affissione dei risultati della prova scritta che rappresentera'
notifica ufficiale agli interessati. Tali notizie saranno, altresi',
reperibili sul sito Internet www.unina.it (pagina
«didattica/dottorati di ricerca»).
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica,
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento munite di
fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice, che sara' pubblicata sul citato sito
web di ateneo, e' nominata con decreto rettorale ai sensi dell'art. 9
del regolamento di ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
La commissione giudicatrice, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone complessivamente di 100 punti per le due prove, di
cui 40 per la prova scritta e 60 per l'orale.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 26/40.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.

                               Art. 6.
 
Graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al
successivo art. 7, comma 3, o di rinuncia entro trenta giorni
dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Ammissione al corso
 
Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria del
concorso di dottorato sara' affisso all'albo ufficiale dell'ateneo,
ubicato nelle seguenti sedi:
1) edificio sede centrale: corso Umberto I n. 40/bis - Napoli;
2) edificio universitario: «Palazzo degli uffici» - via Giulio
Cesare Cortese n. 29 - Napoli,
nonche' reso noto sul sito web di ateneo www.unina.it (pagina
«didattica/dottorati di ricerca»), entro il ventesimo giorno
successivo alla data della prova orale.
Tale affissione rappresentera' notifica ufficiale dei risultati
concorsuali.
I vincitori entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla
data di affissione della graduatoria dovranno presentare o far
pervenire - a pena di decadenza - al punto informativo dell'ufficio
dottorato di ricerca: palazzo degli uffici - via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - Napoli, nei seguenti giorni ed orari: lunedi',
mercoledi' e venerdi' ore 9 - 12; martedi' e giovedi': 9 - 12 e 15 -
17 -, la richiesta di iscrizione al corso in carta semplice, che
dovra' contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti
dichiarazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso
della laurea con relativa votazione finale;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o
aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorato di ricerca, nonche' dichiarazione di non essere iscritto ad
una scuola di specializzazione o, nel caso affermativo, l'impegno
scritto a sospenderne la frequenza;
c) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter
frequentare, per tutta la durata del suddetto dottorato, un altro
corso di studio universitario (diploma universitario, laurea - breve
o specialistica - specializzazione, master e dottorato di ricerca);
Le dichiarazioni sostitutive citate possono essere rese mediante
compilazione di un unico modulo che sara' reperibile anche sul sito
web dell'Ateneo www.unina.it (pagina «didattica/dottorati di
ricerca»).
Alla richiesta di iscrizione dovranno, inoltre, essere allegati
la fotocopia di un documento di identita' debitamente firmata ed una
fotografia formato tessera. Gli ammessi al corso che non fruiscono
della borsa di studio devono perfezionare la relativa iscrizione,
consegnando all'ufficio dottorato di ricerca le ricevute di pagamento
delle tasse e dei contributi - di cui al successivo art. 9 - entro
quindici giorni dalla data di scadenza per effettuare l'iscrizione
stessa. Gli importi e le modalita' di pagamento delle tasse e dei
contributi sranno resi noti sul sito internet dell'ateneo
www.unina.it (pagina «didattica/dottorati di ricerca»).
Non si terra' conto delle documentazioni pervenute oltre il
termine indicato al comma 3 del presente articolo, anche se spedite
antecedentemente.

                               Art. 8.
 
Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso per ciascun dottorato, tenendo conto che, ai sensi
del citato articolo, la meta' delle borse di studio e' riservato ai
vincitori che non abbiano conseguito il diploma di laurea presso
l'Universita' degli studi di Napoli «Federico II».
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
L'importo della borsa ammonta a 10.561,54 euro comprensivo dei
contributi previdenziali cosi' come stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 16 dicembre 1998, n. 293 e successive
integrazioni e modificazioni. La borsa sara' erogata in rate
bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito
personale complessivo annuo e' fissato in 7.746,85 euro lordi. Esso
va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa
medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale, nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono
presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva
relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause di incompatibilita' contenute nel presente articolo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
accademico di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio
dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione
contributiva INPS, iscrivendosi alla «Gestione separata»
dell'istituto medesimo.
La modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile
anche sul sito web dell'Ateneo www.unina.it (pagina
«didattica/dottorati di ricerca»).

                               Art. 9.
 
Tasse e contributi
 
Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di
entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti ai corsi di laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto
versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.

                              Art. 10.
 
Obblighi, incompatibilita', sospensioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti del dottorato. Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso universita' o istituti di ricerca, per un
periodo complessivamente non superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio di cui al precedente art. 8, comma 3, e' incrementata del 50%.
Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti,
sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato e di
un altro corso di studio universitario: corso di diploma
universitario, di laurea (breve o specialistica), di
specializzazione, di master. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno
dei predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la
sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso
periodo.
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 11.
 
Titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di
dottorato, ed e' conferito dal rettore, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca.

                              Art. 12.
 
Accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del
procedimento
 
Ai candidati e' garantito l'accesso alla documentazione inerente
il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale
diritto si esercitera' secondo le modalita' stabilite con regolamento
di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti, emanato con decreto rettorale
n. 2386/1998.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita'
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in
conformita' alle previsioni del regolamento di Ateneo, recante
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, emanato con decreto
rettorale n. 2854/1998.
Il capo dell'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi di Napoli «Federico II» e' responsabile di ogni adempimento
inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di
competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non previsto
dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386/1998.

                              Art. 13.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 22 ottobre 2003
Il rettore: Trombetti

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