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CAMERA DEI DEPUTATI

Prova di qualificazione, per esami, per l'assunzione a contratto di
sei operai con mansioni di addetto al reparto barbieria

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2003
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E00630
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/3/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                  IL COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
 
Visto il piano di reclutamento per il triennio 2001-2003,
approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 285 del
22 marzo 2001, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1798 del 6 aprile 2001;
Visto il documento di verifica annuale del piano di reclutamento
per il triennio 2001-2003, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 47 del 12 marzo 2002, resa esecutiva con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 468 del 21 marzo 2002;
Visti gli articoli 7, 45, 51, 52, 55 e 58 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visti, in particolare, l'art. 45 del Regolamento dei Servizi e
del personale, che stabilisce le funzioni attribuite al primo livello
funzionale-retributivo e l'art. 52, comma 1, lettera a), del medesimo
Regolamento, che reca la disciplina del requisito anagrafico per la
partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi
presso la Camera dei deputati;
Vista la normativa vigente in materia di eta' minima per
l'ammissione al lavoro e per l'avviamento all'apprendistato;
Considerata la specificita' della professionalita' del personale
addetto al reparto barbieria, che rende opportuno il possesso di
un'adeguata pregressa esperienza professionale, nonche' il prolungato
possesso di specifica perizia e precisione nello svolgimento delle
mansioni manuali tipiche;
Ritenuto applicabile, conseguentemente, l'art. 52, comma 1,
lettera a), secondo periodo, del Regolamento dei Servizi e del
personale, in materia di fissazione dei limiti di eta' per la
partecipazione alla presente prova di qualificazione;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con Decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del
27 luglio 2000, resa esecutiva con Decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2000;
Vista la proposta del Segretario generale, formulata ai sensi del
citato art. 55 del Regolamento dei Servizi e del personale;
 
Delibera:
 
Art. 1.
 
Posti per i quali e' indetta la prova di qualificazione
 
1. E' indetta una prova di qualificazione, per esami, per
l'assunzione a contratto di sei operai con mansioni di addetto al
reparto barbieria (codice 029).

                               Art. 2.
 
Riserva di posti
 
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
c) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
e imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado. Qualora il
diploma di istruzione secondaria di primo grado sia stato conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi
della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di primo
grado conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve
essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza
del termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve
essere allegato alla medesima domanda di partecipazione;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) esperienza professionale come barbiere ovvero parrucchiere
maturata, per un periodo non inferiore a sessanta mesi nell'arco
degli ultimi dieci anni, in regime di lavoro dipendente presso le
pubbliche amministrazioni, ovvero presso privati in possesso
dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, ovvero in regime di lavoro
autonomo.
2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi da quelli previsti dal menzionato art. 8 del Regolamento di
disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la
prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo
svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto
parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
4. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione,
nonche' quelli che diano titolo di preferenza, a parita' di
punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione
delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini
della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in
materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla
normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la
spedizione delle domande di partecipazione.
5. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
nonche' dei titoli di preferenza dichiarati e di provvedere
direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. In
particolare, l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque
momento della procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di
cui al comma 1, lettera g), la documentazione attestante l'attivita'
concretamente svolta e i relativi periodi contributivi e di
provvedere direttamente all'accertamento medesimo.
6. Tutta la documentazione richiesta ai sensi del comma 5 deve
essere spedita dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei
termini e con le modalita' indicati nella richiesta. I termini
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei
requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura,
anche successivo alle prove d'esame.
7. Per difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione puo'
disporre in ogni fase della procedura l'esclusione dalla prova di
qualificazione, dandone comunicazione agli interessati.
8. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione
alla prova di qualificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile anche presso la Camera dei deputati, via della Missione
n. 9 - 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve
essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale,
Ufficio per il reclutamento e la formazione, Casella postale 136 -
00187 Roma San Silvestro, esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque
pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il
codice della prova di qualificazione (029). Alla domanda di
partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione
del provvedimento di equipollenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera
d).
2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1,
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla
prova di qualificazione. L'Amministrazione tiene conto di
un'eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato
solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime
modalita' indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva
della precedente. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o
integrazioni della domanda di partecipazione, ne' consente modifiche,
regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini
stabiliti dal medesimo comma 1.
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve
indicare il codice della prova di qualificazione e i propri dati
anagrafici, secondo lo schema riportato in allegato B.
5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, il
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita',
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) cognome e nome;
b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della
provincia;
c) data di nascita e sesso;
d) codice fiscale;
e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
f) il possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 1,
lettere a), c), d), e), f), g);
g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma
2;
i) il recapito, completo di via, numero civico, codice di
avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera
ricevere le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il
numero telefonico completo di prefisso;
f) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione alla prova di qualificazione.
6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa alla Camera dei
deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la
formazione, via della Missione n. 9 - 00186 Roma, dopo la scadenza
del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione.
7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte dal candidato ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo
di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di
domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano oltre il
termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del presente
articolo, nonche' di domande nelle quali il candidato non abbia
dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g).
8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.

                               Art. 5.
 
Comunicazioni con i candidati
 
1. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati,
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
via della Missione, n. 9 - 00186 Roma, con lettera raccomandata,
qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 4, comma 5,
lettera i). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed
alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito nella domanda di
partecipazione o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, una prova pratica
professionale e una prova orale.
2. La prova selettiva consiste in cento quesiti, a risposta
multipla e a correzione informatizzata, sulle materie di cui
all'allegato C. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno
estratti da un volume di cui l'Amministrazione curera' la
pubblicazione. L'Amministrazione declina ogni responsabilita' in
ordine a volumi di quesiti non editi dalla stessa Amministrazione.
Ove necessario, per lo svolgimento della prova selettiva i candidati
sono distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio della
lettera di inizio delle convocazioni.
3. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per
ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati il primo giorno non festivo seguente a
ciascuna giornata di prove, mediante affissione di elenchi presso la
Camera dei deputati, albo del Servizio del personale, via della
Missione, n. 9 - 00186 Roma.
4. L'ammissione alla prova pratica professionale e' deliberata al
termine della sessione dedicata alla prova selettiva. Sono ammessi
alla prova pratica professionale i candidati che, in base al
punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro
il sessantesimo posto. Il predetto numero di sessanta ammessi puo'
essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex-aequo
all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
5. L'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica
professionale sara' affisso presso la Camera dei deputati, albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma, a
partire dalla data che sara' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del quarto venerdi' successivo all'ultima giornata
della prova selettiva. L'affissione dell'elenco degli ammessi alla
prova pratica professionale costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla data di affissione decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi.
6. La prova pratica professionale consiste nella verifica della
capacita' del candidato di svolgere le attivita' connesse alla
professionalita' di addetto al reparto barbieria e, specificatamente,
il taglio e l'acconciatura di capelli, il taglio e la rasatura della
barba, eventualmente preceduti da meccanismi di lavaggio o da altri
trattamenti igienizzanti del cuoio capelluto, della cute, del viso e
della barba e da operazioni di pulizia, disinfezione e
sterilizzazione delle attrezzature, delle suppellettili e degli
strumenti di lavoro. Il tempo a disposizione e' determinato dalla
Commissione esaminatrice di cui all'art. 7.
7. La prova pratica professionale e' valutata in trentesimi. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica
professionale abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.
8. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione, delle attitudini e dell'aggiornamento
professionale del candidato, con riferimento alle materie di cui
all'allegato C.
9. La prova orale e' valutata in trentesimi. Conseguono
l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30.
10. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate
nell'allegato C. La prova facoltativa e' valutata in trentesimi con
l'attribuzione di un punteggio variabile fino ad un massimo di 0,15.
11. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio della prova pratica professionale e il punteggio della
prova orale.
12. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
facoltativa.
13. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
della prova di qualificazione.
14. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto
della riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 4.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con Decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione puo' aggregarsi membri esperti, anche per
singole fasi della procedura della prova di qualificazione.
3. La Commissione dispone le prove d'esame; cura l'osservanza
delle istruzioni impartite ai candidati dalla Commissione stessa,
ovvero dall'Amministrazione, per il corretto svolgimento delle prove
e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengano alle stesse;
determina i criteri di valutazione della prova pratica professionale;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento della prova di qualificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 2; decide sull'ammissione dei candidati alla prova
pratica professionale e alla prova orale; approva la graduatoria
finale della prova di qualificazione.

                               Art. 8.
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale
 
1. I candidati devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno indicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 15 aprile 2003,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita',
indicato nella domanda di partecipazione. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - saranno pubblicate le informazioni
sulla disponibilita' del volume di quesiti di cui all'art. 6, comma
2.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del quarto
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
fornite, insieme con la data a partire dalla quale sara' disponibile
l'elenco degli ammessi alla prova pratica professionale, anche le
informazioni inerenti la pubblicazione del diario della prova pratica
professionale nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - e le
informazioni inerenti la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla
prova orale presso la Camera dei deputati, albo del Servizio del
personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - assumono valore di notifica a tutti gli effetti e
possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                               Art. 9.
 

Ricorsi
 
1. Avverso i provvedimenti della procedura di reclutamento e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, alla Commissione giurisdizionale per il personale, via
degli Uffici del Vicario, n. 49 - 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale nell'albo del
Servizio del personale, via della Missione, n. 9 - 00186 Roma.

                              Art. 10.
 
Informazioni disponibili sul sito Internet della Camera dei deputati
 
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di
reclutamento saranno disponibili all'indirizzo Internet
http://www.camera.it. In particolare, saranno disponibili a tale
indirizzo le informazioni concernenti il punteggio riportato nella
prova selettiva, le informazioni concernenti gli elenchi degli
ammessi alla prova pratica professionale e alla prova orale, nonche'
tutte le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale.

                              Art. 11.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla prova di qualificazione.

                              Art. 12.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori della prova di qualificazione ricevono apposito
avviso e sono sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne
l'idoneita' fisica all'impiego.
2. I vincitori della prova di qualificazione devono presentare,
entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di
decadenza, i documenti attestanti il possesso di tutti i requisiti
dichiarati. I documenti medesimi possono essere sostituiti da una
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il medesimo termine
di trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di
decadenza. In tal caso, l'Amministrazione provvede ad acquisire
d'ufficio i predetti documenti. Qualora emerga la non veridicita'
della dichiarazione resa, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
3. I vincitori chiamati in servizio, subordinatamente all'esito
favorevole degli accertamenti medici e condizionatamente
all'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti, sono assunti a
contratto. Dopo almeno un anno di servizio a contratto, sono
inquadrati nel primo livello funzionale-retributivo, con la qualifica
di operaio qualificato, previo superamento di un concorso interno
riservato, per titoli e per esami.
Roma, 16 gennaio 2003

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