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BANCA D'ITALIA

Ventisette borse di studio per la qualificazione nel settore
creditizio e finanziario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 5/8/2005
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:05E10769
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:26/9/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Ripartizione e caratteristiche delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso ventisette borse di studio per
la qualificazione nel settore creditizio e finanziario. Le borse di
studio, finalizzate all'assunzione in esperimento nel grado di
Coadiutore, sono cosi' ripartite:
A. quindici borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline economiche;
B. cinque borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline statistiche;
C. cinque borse riservate a elementi con orientamento nelle
discipline matematico-finanziarie;
D. due borse riservate a elementi con conoscenze del sistema
economico-istituzionale cinese.
Le borse di studio comportano la frequenza, obbligatoria e con
profitto, di un corso con cui l'Amministrazione intende fornire a
ciascun partecipante un quadro di conoscenze specialistiche sulle
funzioni e sulle attivita' svolte dall'Istituto.
L'importo lordo settimanale delle borse viene fissato in Euro
760,00 per i partecipanti residenti fuori della provincia di
svolgimento del corso e in Euro 300,00 per quelli residenti in tale
provincia.
La Banca d'Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del
concorso la sede del corso di qualificazione e la sua durata.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione e di assunzione
 
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea quadriennale, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:
economia e commercio; economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; economia delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali; economia aziendale; economia politica;
economia e finanza; scienze economiche e bancarie; economia bancaria;
economia bancaria, finanziaria e assicurativa; economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari; statistica; scienze
economiche, statistiche e sociali; scienze statistiche, demografiche
e sociali; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche ed
economiche; scienze politiche; scienze internazionali e diplomatiche;
giurisprudenza; matematica ovvero altra laurea equipollente per
legge;
ovvero
Laurea specialistica, conseguita con un punteggio di almeno
105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
finanza (S19); scienze dell'economia (S64); scienze
economico-aziendali (S84); scienze per la cooperazione allo sviluppo
(S88); statistica demografica e sociale (S90); statistica economica,
finanziaria ed attuariale (S91); statistica per la ricerca
sperimentale (S92); metodi per l'analisi valutativa dei sistemi
complessi (S48); metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
(S49); giurisprudenza (S22); scienze della politica (S70); relazioni
internazionali (S60); lingue straniere per la comunicazione
internazionale (S43); matematica (S45).
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti
in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110,
riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli
sopraindicati.
2. Eta' non superiore ai quaranta anni, secondo quanto previsto
dal Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla
facolta' di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge n.
127/1997 in tema di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici
concorsi. Il limite massimo di quaranta anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di due anni;
2.2 e' elevato di cinque anni nei confronti di vedovi o vedove
di dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta' ovvero
all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le
modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti
pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 -- inclusa
l'equipollenza del titolo di studio -- devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli
altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei
requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

                               Art. 3.
 
Riserve
 
Una delle quindici borse di studio di cui alla lettera A messe a
concorso con il presente bando viene riservata, ai sensi
dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia,
agli elementi che hanno superato le prove d'esame appartenenti,
nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
-- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per
causa di servizio;
-- orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio;
-- orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio
per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a
domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva
devono farne espressa menzione nella domanda.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa
messa a riserva e non assegnata e' attribuita seguendo l'ordine della
relativa graduatoria finale.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo si raccomanda di
compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo
prestampato, contraddistinto da una banda di diverso colore per
ciascuna delle tipologie di borse di studio (rossa per la lettera A,
verde per la lettera B, celeste per la lettera C, gialla per la
lettera D) allegato al presente bando, di cui e' parte integrante,
reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale, via Nazionale n. 91
- Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli n. 1 -
Frascati (Roma). L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando fedelmente -- con scrittura
dattilografica o a stampatello -- l'intero contenuto del predetto
modulo.
Il bando -- completo dei moduli di domanda -- e' disponibile
anche sul sito Internet della Banca d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
I candidati devono indicare nel modulo di domanda, in modo chiaro
e inequivocabile, anche l'indirizzo al quale la Banca d'Italia deve
inviare tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione
di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 6, comma 1.
E' consentita la partecipazione per una sola tipologia di borse.
Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di una
tipologia di borse ovvero omette di indicare quella prescelta, viene
invitato a precisare, entro un termine perentorio fissato dalla Banca
a pena di esclusione, per quale tipologia di borsa intende optare.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del
26 settembre 2005 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, via Nazionale n. 91 - 00184
Roma. La data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto
dall'ufficio postale accettante. La Banca d'Italia non assume alcuna
responsabilita' per ritardi, disguidi o altri inconvenienti ad essa
non imputabili.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 26 settembre 2005, direttamente allo sportello di via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Pertanto, tali domande non saranno prese in considerazione.
Entro il medesimo termine perentorio del 26 settembre 2005 la
domanda puo' anche essere trasmessa per fax esclusivamente al numero
06/47924111. La trasmissione deve avvenire dal lunedi' al venerdi',
purche' in giorni non festivi, esclusivamente dalle ore 9 alle ore
17. A tal fine fanno fede l'ora e il giorno che vengono registrati al
momento della ricezione del fax dall'apparato collegato al numero
sopra indicato.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi
l'esclusione dal concorso le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate allo sportello oltre il termine
perentorio del 26 settembre 2005;
c) inoltrate per fax oltre il termine perentorio del
26 settembre 2005 ovvero trasmesse a un numero di fax che, anche se
appartenente alla Banca d'Italia, sia diverso da quello sopra
indicato. Sono parimenti escluse le domande inoltrate in giorni e
orari diversi da quelli sopra specificati. L'utilizzo del fax
costituisce una modalita' aggiuntiva di presentazione della domanda.
Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che
sono suscettibili di inconvenienti tecnici, la Banca non assume
alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo
non pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali;
d) inoltrate tramite telegramma, telex o con qualsiasi altro
mezzo diverso da quelli sopra indicati;
e) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di
quella relativa all'equivalenza delle votazioni;
f) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu'
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
I candidati che, nati anteriormente al 27 settembre 1965,
intendono usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle
esenzioni da tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2
devono farne espressa menzione nella domanda, specificando la
condizione di coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo
stato di vedovo/a di dipendente della Banca d'Italia deceduto in
attivita' di servizio (punto 2.2), la qualifica di dipendente della
Banca d'Italia (punto 2.3). In caso contrario la domanda non e'
ritenuta regolare e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal
concorso.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge n. 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge n.
68/1999 i candidati disabili devono indicare -- mediante compilazione
del «Quadro A» degli acclusi moduli di domanda -- la necessita' di
tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in
relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei
modi e nei termini previsti dalla legge, secondo lo schema del
«Quadro A», ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla
struttura pubblica competente.
Il «Quadro A», se utilizzato, deve recare la firma autografa del
candidato pena la perdita dei benefici previsti nel riquadro stesso.
Sulla base della documentazione ricevuta le strutture sanitarie
della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per
la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con
riguardo alla specifica condizione di disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto
autocertificato dal candidato, procedera' all'annullamento delle
prove dallo stesso sostenute. I candidati disabili possono, per ogni
evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 06/47921).
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza
di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o
tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento
dell'indirizzo medesimo.

                               Art. 5.
 
Test preselettivo
 
La Banca d'Italia -- al fine di assicurare l'efficacia e la
celerita' della procedura selettiva -- sottoporra' a un test
preselettivo i candidati che concorrono per quella lettera
dell'art. 1 del bando per la quale sia eventualmente pervenuto un
numero di domande di partecipazione superiore alle 1.000 unita'.
Il test preselettivo e' articolato in tre sezioni che riguardano
l'accertamento:
1. della conoscenza delle materie del programma allegato;
2. della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra
inglese, tedesco o francese;
3. del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare
riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di
60 punti; alla seconda fino ad un massimo di 4 punti; alla terza fino
ad un massimo di 36 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un
Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti
esterni.
I1 test e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia
informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio
della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle tre sezioni. Per ciascuna selezione per la quale si
renda necessario il test, vengono chiamati a sostenere la prova
scritta di cui all'art. 7 gli elementi che occupano le prime 200
posizioni -- ovvero fino al 75% dei presenti, con arrotondamento
all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o
inferiore a 200 -- nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima
posizione utile.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria
di merito.
Sul sito Internet «www.bancaditalia.it» sara' reso disponibile
fino al giorno di svolgimento del test -- a titolo meramente
esemplificativo -- uno stralcio significativo dei quesiti proposti in
occasione di precedenti edizioni del concorso.

                               Art. 6.
 
Convocazioni
 
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di
effettuazione del test tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di uno
dei martedi' o venerdi' del mese di ottobre 2005. Con le stesse
modalita' e gli stessi tempi viene data notizia del calendario e del
luogo di effettuazione della prova scritta per il caso in cui,
secondo quanto previsto dall'art. 5, non venga effettuato il test
preselettivo per una o piu' delle borse di cui all'art. 1.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi -- qualora per motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova scritta -- viene
indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso sara'
successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prima fase di selezione
(test o prova scritta) dopo la pubblicazione del calendario, la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito Internet della
Banca d'Italia «www.bancaditalia.it» nonche' tramite un servizio di
call center attivabile componendo il numero 06/47929351.
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte
di fonti non autorizzate.

                               Art. 7.
 
Commissione di concorso. Prove d'esame
 
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con
l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a
Roma.
Nei casi in cui venga effettuato il test previsto dall'art. 5,
l'esito dello stesso e la eventuale convocazione alla prova scritta
vengono comunicati per iscritto all'indirizzo indicato nella domanda;
nei casi in cui non si renda necessaria l'effettuazione del suddetto
test, la convocazione alla prova scritta avviene secondo le modalita'
previste dall'art. 6, comma 1.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano:
-- per la lettera A: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Microeconomia» e «Macroeconomia» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Moneta, credito e finanza» ed «Economia degli
intermediari e dei mercati finanziari, aspetti di vigilanza»;
-- per la lettera B: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Statistica descrittiva ed economica» e «Probabilita', inferenza
statistica e tecniche di regressione» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Metodi di campionamento» ed «Econometria e analisi
multivariata»;
-- per la lettera C: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Microeconomia» e «Aspetti istituzionali ed operativi
dell'intermediazione creditizia e finanziaria» e un argomento, a
scelta del candidato, tra «Economia finanziaria» e «Metodi
quantitativi per la misurazione e gestione dei rischi»;
-- per la lettera D: un argomento, a scelta del candidato, tra
«Microeconomia» e «Macroeconomia» e un argomento, a scelta del
candidato, tra «Economia internazionale» e «Diritto internazionale
dell'economia».
Per ciascuna materia la Commissione proporra' una traccia. Le
tracce potranno assumere la forma di quesiti collegati tra loro che
possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la
capacita' del candidato di: individuare e sintetizzare gli aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento della prova scritta viene consentita la
consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne'
annotate; a tal fine saranno fornite indicazioni ai candidati
ammessi.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a
ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino
a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati
che abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno
15 punti in ognuno dei due elaborati.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a
sostenere una prova orale che verte sulle materie indicate nel
programma allegato; puo' formare oggetto di colloquio anche
l'argomento della tesi di laurea. Il colloquio, nel quale potranno
essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad
accertare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, la
cultura universitaria di base propria di ciascuna tipologia di borsa,
la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una
votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che
hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
In occasione della prova orale si procede anche all'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera.
In particolare, per le lettere A, B e C la verifica consiste:
-- in una conversazione facoltativa in una lingua straniera scelta
dal candidato tra inglese, francese o tedesco. Questa -- non utile ai
fini del superamento della prova di cui al precedente comma 12 -- e'
valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti utili
a determinare il punteggio complessivo di cui al successivo art. 9;
per la lettera D la verifica consiste:
-- in una conversazione obbligatoria in lingua inglese volta a
verificare il livello di conoscenza della lingua in relazione a un
utilizzo della stessa come normale strumento di lavoro. Tale prova
concorre a determinare il superamento della prova orale di cui al
precedente comma 12;
-- in una prova facoltativa di lingua cinese, la cui comprensione
verra' accertata attraverso la lettura di un breve testo. Questa --
non utile ai fini del superamento della prova di cui al precedente
comma 12 -- e' valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di
3 punti utili a determinare il punteggio complessivo di cui al
successivo art. 9.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni
riportate nelle singole prove d'esame.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per la partecipazione alle prove
 
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati
membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento
equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

                               Art. 9.
 
Graduatorie
 
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato
dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta, alla prova
orale e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera nel
corso della prova orale di cui all'art. 7.
La Commissione di cui all'art. 7 compila quattro distinte
graduatorie di merito, una per ciascuna delle tipologie di borse
messe a concorso, seguendo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo.
La Banca d'Italia forma le graduatorie finali in base alle
relative graduatorie di merito, a eventuali titoli di riserva o
preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella
domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu'
giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine delle
graduatorie finali.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia inoltre, in relazione all'eventuale
impossibilita' di assegnare il numero previsto di borse per mancanza
di candidati idonei in una delle quattro graduatorie finali, si
riserva la facolta' in relazione alle esigenze funzionali esistenti
al momento di attribuire, in tutto o in parte, le borse di studio non
assegnate ad altrettanti elementi risultati idonei in una delle altre
graduatorie seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare
le graduatorie entro tre anni dalla data di approvazione delle
stesse.

                              Art. 10.
 
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
 
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai
vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia
della borsa di studio.
I partecipanti al corso di qualificazione di cui all'art. 1
devono presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno
loro richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo
invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per
l'assunzione.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita ai
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso e di assunzione, sono comprese anche le dichiarazioni
relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di
sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

                              Art. 11.
 
Borsa di studio
 
Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d'Italia,
accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso di
qualificazione da parte dei borsisti. Durante lo svolgimento del
corso potra' essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A
tale rilevazione possono partecipare anche consulenti esterni.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di
studio, sospendendo l'erogazione delle somme non maturate, ai
borsisti che -- sentita la Commissione di cui al precedente comma --
non danno prova di assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le
lezioni e le esercitazioni con profitto.

                              Art. 12.
 
Visita medica propedeutica all'assunzione
 
La Banca d'Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio
a visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni
sanitarie al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli
accertamenti che non si trovano gia' in quest'ultima per ragioni
connesse con la frequenza del corso di qualificazione sono rimborsate
le spese di viaggio dal capoluogo della provincia di residenza e
ritorno secondo le tariffe ferroviarie della lª classe ed e'
corrisposto un contributo alle altre spese nella misura forfetaria di
Euro 77,00 per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti
all'estero sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente
documentate, sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici di linea
dalla localita' di residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con
l'aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la
classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.

                              Art. 13.
 
Nomina e assegnazione
 
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre
ad aver frequentato con profitto il corso di qualificazione, non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento,
Coadiutori e, se riconosciuti idonei a giudizio insindacabile della
Banca d'Italia, al termine dell'esperimento, che ha la durata di sei
mesi, conseguono la conferma nel grado gia' ottenuto con la medesima
decorrenza del provvedimento di nomina. Nell'ipotesi di esito
sfavorevole, l'esperimento e' prorogato, per un sola volta, di altri
sei mesi.
L'accettazione della nomina a Coadiutore non puo' essere in alcun
modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme «sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro» presso gli enti
pubblici.
In seguito alla nomina a Coadiutore, gli interessati devono
assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata
all'atto dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito.
Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per
giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro
assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come
previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale
della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il
raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o
dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale
residenza all'estero.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia,
Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni,
per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che
saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 10, comma 2, del
presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del
requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base
a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e
regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i
candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti
della Banca addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio
Personale Gestione Risorse.

                              Art. 15.
 
Altre norme richiamate
 
Il presente bando di concorso tiene conto della legge
n. 125/1991, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
Roma, 27 luglio 2005
Il Governatore: Fazio

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