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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di quaranta allievi ufficiali piloti di
complemento del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica -
specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni dodici.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E05138
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/8/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, recante, tra l'altro,
norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la direttiva n. 48 edizione 1998, del Comando generale
delle scuole dell'Aeronautica militare, concernente la valutazione
attitudinale e comportamentale dei candidati allievi ufficiali in
servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, recante
integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di
navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa tra l'altro al 20% l'aliquota percentuale
massima di personale femminile che potra' essere reclutato nell'anno
2002 quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica
militare;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che tutti i concorrenti che
abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto vengano sottoposti ad una prova di preselezione e
che l'ammissione ai prescritti accertamenti sanitari di un numero di
concorrenti non superiore a sette volte quello dei posti messi a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima del 20% di
cui al sopracitato decreto ministeriale 6 settembre 2001, e'
opportuno prevedere che tra i concorrenti di sesso femminile da
ammettere alle successive prove nel numero sopraindicato quelli di
sesso femminile non superino detta aliquota massima;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso per l'ammissione di quaranta allievi
ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica - specialita' piloti, ad un corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni dodici.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti sia di sesso
maschile, anche se alle armi, che di sesso femminile. Tuttavia, il
numero massimo di posti disponibili per i concorrenti di sesso
femminile, calcolato in base all'aliquota percentuale fissata dal
decreto ministeriale 6 settembre 2001, citato nelle premesse, e' di
otto posti.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi al corso di pilotaggio aereo in numero superiore a
quello indicato.
3. Il numero dei posti nel concorso di cui al precedente,
comma 1, potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della graduatoria di merito, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' di quelle della Forza armata
connesse alla consistenza del ruolo naviganti speciale dell'Arma
aeronautica, specialita' piloti, di complemento.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 i
concorrenti che:
a) alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, se
concorrenti di sesso maschile, il ventiseiesimo, se concorrenti di
sesso femminile;
b) abbiano una statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a
m 1,90;
c) siano celibi/nubili o vedovi/e;
d) siano in possesso della cittadinanza italiana;
e) godano dei diritti civili e politici;
f) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;
g) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
h) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati
dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
i) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o
navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
j) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non siano stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare, da
accertarsi secondo le modalita' di cui agli articoli 7 e 8 del
presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori, nonche' la nomina di cui al successivo art. 10, comma 2,
sono inoltre subordinate all'accertamento, anche postumo, del
possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura.
4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1,
salvo quello di cui alla lettera a), e comma 3, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3.
Tutti i requisiti, inoltre, salvo quello di cui al precedente,
comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla ammissione al
corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a sottotenente
di complemento.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, che costituisce
anche atto di impegno a contrarre, in caso di vincita del concorso,
la ferma di anni dodici, dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato in
allegato A (potra' essere utilizzata anche la copia fotostatica del
modello), ed integrata, per i minorenni, dall'atto di assenso
riportato nell'allegato B, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui medesimi. Il
concorrente dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da
esibire all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo art. 6;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla
D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento - Via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli
(Napoli), con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena
di decadenza, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno,
pertanto, prese in considerazione le domande spedite oltre il termine
suindicato.
I concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio
della domanda entro il medesimo termine e con le modalita'
suindicate, far vistare la stessa dal comando del reparto/ente di
appartenenza.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno, entro il medesimo
termine, inoltrare la domanda anche tramite le autorita' diplomatiche
o consolari.
I primi dovranno indicare in detta domanda l'ultima residenza in
Italia, la data di espatrio e di essere a conoscenza di dover
sostenere le prove concorsuali nelle sedi previste per gli altri
concorrenti. In particolare, i militari in servizio, impiegati
all'estero in localita' ove non vi siano le predette autorita',
potranno presentare la domanda, sempre entro il medesimo termine, al
comando di appartenenza che provvedera' a trasmetterla immediatamente
alla D.F.U./Accademia aeronautica ufficio concorsi - Sezione
reclutamento. In detti casi fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, da riportare con
la stessa dizione dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita,
incluse le virgole e i trattini di separazione degli eventuali doppi
nomi, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico);
c) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente alla
D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione
reclutamento - Via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli
(Napoli), a mezzo telegramma, ogni variazione del predetto recapito.
E' fatto altresi' obbligo ai concorrenti che venissero incorporati
per l'assolvimento degli obblighi di leva successivamente alla
presentazione della domanda, di comunicare il Reparto/Ente presso il
quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni
variazione anche temporanea della sede di servizio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso
di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se concorrente di
sesso maschile, in quale Stato e' soggetto all'obbligo di leva;
e) di essere celibe/nubile o vedovo/a;
f) di godere dei diritti civili e politici;
g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
posseduto, con indicazione del relativo punteggio e dell'istituto
scolastico presso il quale il medesimo e' stato conseguito;
h) se concorrente di sesso maschile:
l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata;
il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Qualora
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato
ed il reparto/ente di appartenenza;
se sia o sia stato ammesso a prestare "servizio civile", la
data di inizio e l'ente di servizio;
se sia stato dichiarato "obiettore di coscienza";
i) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere
stato dimesso d'autorita' da una delle accademie, scuole o altri
istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello
Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare,
ne' di essere stato dimesso da precedenti corsi per allievi piloti o
navigatori delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche'
giudicato non idoneo a proseguire i corsi stessi per mancanza di
attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare alla D.F.U./Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - Via S.
Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), qualsiasi variazione
della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra;
l) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di
preferenza di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante
del presente decreto, che danno luogo, a parita' di merito,
all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
n) di accettare, qualora ammesso al corso, l'obbligo di
permanere in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma
previsto al precedente art. 1, comma 1;
o) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
3. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da
quello che legittimamente esercita l'esclusiva potesta', o dal tutore
in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme al gia' citato allegato B, redatto dal sindaco o
suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da quello che
legittimamente esercita l'esclusiva potesta' o dal tutore in caso di
mancanza di entrambi i genitori. La mancata presentazione di detto
documento determinera' la non ammissione al concorso.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la D.F.U./Accademia
aeronautica potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che,
sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda di cui al gia' citato allegato A del presente decreto.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, la D.F.U./Accademia aeronautica provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione dai concorrenti. Qualora
dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) tirocinio psico-attitudinale.
2. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
con il decreto dirigenziale di cui all'art. 9, comma 2, (entro il
5 novembre 2002), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
3. I concorrenti che, avendo partecipato al concorso per
l'ammissione alla prima classe del corso regolare per il ruolo
naviganti normale, specialita' pilota, dell'accademia aeronautica -
anno accademico 2002/2003, indetto con decreto dirigenziale
28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 3 del 11 gennaio 2002, siano stati giudicati idonei
agli accertamenti sanitari e al tirocinio psico-attitudinale non
saranno sottoposti agli accertamenti di cui alle lettere b) e c) del
precedente, comma 1, purche' comunichino all'ufficio concorsi della
D.F.U./Accademia aeronautica, prima dell'inizio degli stessi, di aver
conseguito le predette idoneita'.
4. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
5. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente, comma 1, sono a carico dei concorrenti, i quali,
peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o della
copia della domanda e della ricevuta della raccomandata rilasciata
dalle Poste Italiane comprovante la spedizione della stessa),
potranno rivolgersi al distretto militare, alla capitaneria di porto,
alla stazione Carabinieri o al presidio aeronautico del luogo di
residenza, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
dell'agevolazione ferroviaria prevista.
6. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami (non del certificato di viaggio)
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente articolo 1 del presente decreto, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Essi fruiranno di
vitto e alloggio a carico dell'amministrazione durante gli
accertamenti sanitari e per il periodo di svolgimento del tirocinio.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione, per il
tirocinio psico-attitudinale e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta:
dal comandante dell'accademia aeronautica, ovvero da un
ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea,
presidente;
da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, qualificato per le "selezioni speciali", abilitato
all'esercizio della professione di psicologo o, in alternativa, del
Corpo sanitario aeronautico, neuro psichiatra o psicologo clinico,
Capo gruppo psico-attitudinale, membro;
da un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Arma
aeronautica, Capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
dal comandante del corso, membro;
da un ufficiale inferiore in servizio permanente
dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera b),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera c),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri.
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari di cui al precedente comma 3.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per la partecipazione al concorso ad una prova di
preselezione che avra' luogo presso il Centro di selezione
dell'Aeronautica militare, ubicato nell'aeroporto di Guidonia (Roma)
via Sauro Rinaldi n. 3, secondo il seguente calendario:
11 settembre 2002, presentazione alle ore 8: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere "A", "B" e "C";
11 settembre 2002, presentazione alle ore 13: concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J",
"K" ed "L";
12 settembre 2002, presentazione alle ore 8: concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere "M", "N", "O" e "P";
12 settembre 2002, presentazione alle ore 13: concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W",
"X", "Y" e "Z".
2. L'ora di presentazione e' quella dell'orario ufficiale. Il
suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti, i quali dovranno
pertanto presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra
indicato, muniti della copia della domanda di partecipazione al
concorso, nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle
Poste Italiane comprovante la data di spedizione della domanda
medesima.
Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della prova di preselezione saranno comunicate, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - del 30 agosto 2002 ovvero in quella alla quale la stessa
dovesse fare rinvio.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo gravi
impedimenti che, documentati entro il giorno stesso della prova a
mezzo fax (numero 081/7355083) alla D.F.U./Accademia aeronautica
ufficio concorsi - Sezione reclutamento, saranno valutati ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere la prova in sessione diversa da
quella per essi prevista, ricadente comunque tra quelle indicate nel
precedente comma 1.
La D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi, potra'
inoltre autorizzare la presentazione in sessione diversa da quella
indicata al precedente comma 2 di concorrenti in servizio presso
enti/reparti, motivata da esigenze organizzative/addestrative dagli
stessi tempestivamente rappresentate.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, di durata non inferiore a 60 minuti, consistera'
nella somministrazione collettiva e standardizzata a cura della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), di
questionari, in lingua italiana, a risposta multipla, concernenti la
valutazione delle capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento spaziale e logico deduttivo;
ragionamento meccanico e numerico matematico;
velocita' e precisione nell'esecuzione di compiti
caratterizzati da concentrazione protratta.
Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione rendera'
note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione
della prova medesima.
6. Al termine della prova la commissione, sulla base dei punteggi
ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria di
merito. Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di cui
al successivo art. 7, secondo l'ordine della predetta graduatoria
provvisoria, duecentottanta concorrenti, di cui al massimo
cinquantasei di sesso femminile. A tali accertamenti saranno,
inoltre, ammessi i concorrenti che nella predetta graduatoria abbiano
riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi
all'albo del Centro di selezione dell'Aeronautica militare, a cura
dello stesso, e contribuiranno alla formazione della graduatoria
generale di merito di cui al successivo art. 9.
8. I concorrenti di cui al precedente, comma 6, riceveranno
apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero di posti
disponibili di cui al precedente, comma 6, non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito della prova di preselezione. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal
30o giorno successivo a quello di conclusione della prova di
preselezione alla D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi -
Sezione reclutamento - Via San Gennaro Agnano n. 30 - 80078 Pozzuoli
(Napoli), (tel 081/7355800).
10. I verbali delle prove di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, entro il terzo giorno della conclusione
della prova di tutti i concorrenti, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali.

                               Art. 7.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei nella prova prevista dal
precedente art. 6, saranno convocati presso il Centro aeromedico per
la selezione psicofisiologica dell'Istituto medico legale
dell'Aeronautica militare di Roma, ubicato presso l'aeroporto
militare di Guidonia (Roma), nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma di convocazione da parte della D.F.U./Accademia
aeronautica, per l'accertamento, a cura della commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera b), del possesso del requisito
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, previsto dalla
normativa vigente citata nelle premesse.
2. Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 9,
avverra' non oltre la data di inizio del tirocinio
psico-attitudinale.
I concorrenti che alla data predetta non avranno potuto, per un
qualsiasi motivo, riportare il prescritto giudizio di idoneita' non
saranno ammessi a proseguire le selezioni.
3. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno indicato
nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo gravi impedimenti che,
documentati entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla
D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi (numero 081/7355083),
saranno valutati ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli
accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente
comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di
tutti i concorrenti.
La D.F.U./Accademia aeronautica - Ufficio concorsi potra' inoltre
autorizzare la presentazione in data diversa da quella indicata al
precedente comma 2 di concorrenti in servizio presso enti/reparti,
motivata da esigenze organizzative/addestrative dagli stessi
tempestivamente rappresentate.
4. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al Centro aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (non oltre
tre mesi) dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C,
sia antigenici sia anticorpali;
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
lastre e relativi referti rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica o privata convenzionata attestanti la recente effettuazione
(non oltre tre mesi) di esame radiologico standard del torace, del
rachide in toto in ortostatismo e dei seni paranasali;
tracciato elettroencefalografico e relativo referto eseguito
presso una struttura sanitaria pubblica in data non anteriore a tre
mesi avente le seguenti caratteristiche:
velocita' di scorrimento 30 mm/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazioni complete (S.L.I. iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali
(esterne/interne), trasversali (anteriori posteriori);
test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni
dalla data di presentazione (solo se di sesso femminile). In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia'
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
La mancata presentazione della documentazione sopraindicata
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, secondo il
protocollo diagnostico previsto nell'allegato D che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi trenta
giorni la commissione non esprimera' alcun giudizio. Essa fissera' la
data sotto la quale i concorrenti dovranno ripresentarsi per essere
sottoposti ad accertamenti sanitari, entro il termine massimo
sopraindicato, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'
fisica. Resta comunque fermo quanto indicato al riguardo nel
precedente comma 2.
7. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 2 e 6, la
predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo agli accertamenti sanitari quale allievo ufficiale
pilota di complemento";
"non idoneo agli accertamenti sanitari quale allievo ufficiale
pilota di complemento", con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata alla D.F.U./Accademia aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - Via San Gennaro Agnano
n. 30 - 80078 Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita' allo scopo di essere sottoposti ad
ulteriori accertamenti sanitari. Dette istanze dovranno essere
anticipate alla predetta D.F.U./Accademia aeronautica a mezzo fax
(081/7355083).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre il termine perentorio sopra
indicato.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla D.F.U/Accademia aeronautica - Ufficio concorsi la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 8, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
10 Gli esiti degli accertamenti sanitari nonche' quelli degli
ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi, entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi,
alla D.F.U./Accademia aeronautica, che ne curera' il successivo
immediato inoltro alla Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 8.
 
Tirocinio psico-attitudinale
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno convocati presso la D.F.U./Accademia aeronautica di Pozzuoli
per essere sottoposti, presumibilmente alla fine del mese di ottobre
2002, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a), al tirocinio psico-attitudinale, per un periodo, di
massima, non superiore a dieci giorni. Essi sono tenuti a presentarsi
nell'ora e nel giorno indicati nella lettera o telegramma di
convocazione. La mancata presentazione determinera' l'esclusione del
concorrente dal concorso.
2. La D.F.U./Accademia aeronautica indichera' nella convocazione
la quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere
con se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
3. I concorrenti militari in servizio, ammessi al tirocinio,
saranno posti, a cura dei reparti/enti di appartenenza, nella
posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di
appartenenza.
4. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
della D.F.U./Accademia aeronautica inviare detti concorrenti
all'osservazione dell'organo sanitario competente per un supplemento
di indagini, al fine di accertare che non si siano aggravate
preesistenti imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla
frequenza del tirocinio.
5. Durante la permanenza presso l'istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente decreto, inteso a
verificare il possesso delle doti di carattere, intellettive e
culturali, necessarie all'esercizio dell'attivita' di volo in
qualita' di ufficiale pilota dell'Aeronautica militare. In
particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi
a valutare l'efficienza fisica, le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita' e l'adattamento alla vita
collettiva ed alla disciplina militare;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
6. Saranno esclusi dal concorso coloro che rinunceranno alla
prosecuzione del tirocinio. Parimenti, saranno esclusi i concorrenti
per i quali, durante il tirocinio, venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare lo stato di tossicodipendenza o di
tossicofilia.
7. Al termine del tirocinio la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), comunichera' a ciascun concorrente
l'esito dello stesso, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento";
"non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
8. Il giudizio riportato al termine del tirocinio
psico-attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati
"non idonei" saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Graduatoria ed ammissione al corso
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari e del tirocinio psico-attitudinale saranno iscritti dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in una
graduatoria generale di merito formata sommando al punteggio della
prova di preselezione, un quarto del voto, in centesimi, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il voto del
diploma fosse espresso in sessantesimi, esso sara' prima trasformato
in centesimi e poi diviso per quattro, con arrotondamento alla
seconda cifra decimale.
2. La predetta graduatoria verra' approvata con decreto
dirigenziale, nel quale si terra' conto:
a) del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di
sesso femminile, indicato nell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire l'ammissione al corso di pilotaggio aereo in numero
superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione utile
nella graduatoria di merito formata dalla commissione;
b) fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a), a
parita' di merito, delle vigenti disposizioni in materia di
preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli
di preferenza e' riportato nel gia' citato allegato C.
3. Per quanto indicato nel precedente comma 2 saranno dichiarati
vincitori del concorso i concorrenti che si collocheranno nei limiti
dei posti disponibili.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. I vincitori del concorso riceveranno all'indirizzo indicato
nella domanda lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a
presentarsi presso la D.F.U./Accademia aeronautica di Pozzuoli per
assumere servizio, sotto riserva dell'accertamento dei prescritti
requisiti, per la frequenza del corso di cui al successivo art. 10.
6. Per i concorrenti militari alle armi, qualora previsto per il
grado rivestito, l'avvio alla frequenza del corso e' subordinato alla
concessione del prescritto nulla-osta, da richiedersi a cura del
reparto/ente presso il quale i militari suddetti sono effettivi con
le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
7. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. Essi, comunque,
potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A
- 00187 Roma (tel. 06/47355941 - 06/47353444 - 06/47353445).
8. Eventuali posti resisi disponibili per qualsiasi motivo entro
il quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso di cui al
successivo art. 10, potranno essere ricoperti, entro detto periodo,
secondo l'ordine della graduatoria di merito, fermi restando i
criteri di cui al precedente comma 2.
9. I concorrenti che non dovessero presentarsi entro il limite
massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente comma 5, saranno considerati rinunciatari e non
ammessi al corso di pilotaggio aereo.

                              Art. 10.
 
Svolgimento del corso - Dimissioni
 
1. Il corso di pilotaggio aereo avra' inizio presumibilmente nel
mese di febbraio 2003 e si svolgera' con le modalita' previste negli
articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
2. Gli ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di
complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di
aviere allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma
di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto.
Essi saranno promossi aviere scelto dopo un primo periodo di
istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento
all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove
prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli
esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il
grado, la nomina a sottotenente di complemento.
3. La Direzione generale per il personale militare, su proposta
della D.F.U./Accademia aeronautica, ha facolta' di dimettere dal
corso gli allievi che non conseguiranno il brevetto di pilota di
aeroplano o quello di pilota militare o che, per scarso rendimento,
per motivi psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o
per motivi disciplinari, siano ritenuti non idonei a proseguire il
corso stesso.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo
ufficiale e, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 11,
comma 2, completeranno, qualora di sesso maschile e soggetti agli
obblighi di leva, la ferma di leva, nella categoria Governo dell'Arma
aeronautica, col grado raggiunto.
Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i
suddetti militari, sempreche' non siano reintegrati nel grado di
sottotenente/guardiamarina di complemento in precedenza rivestito,
potranno a domanda, partecipare, ad uno dei corsi indetti per allievi
ufficiali di complemento del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica e, in attesa di iniziare tali corsi, potranno essere
inviati in licenza straordinaria senza assegni.
4. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che,
pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del
brevetto di pilota militare, saranno stati giudicati non idonei a
conseguire il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a
prestare servizio con il grado di sergente pilota di complemento per
un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di
pilotaggio.
5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo
ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli
obblighi di leva.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi
provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio
permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

                              Art. 11.
 
Disposizioni per i militari
 
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di
appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
se volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione di
rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta.
2. La cancellazione dai rispettivi ruoli sara' effettuata dalla
Direzione generale per il personale militare ed avra' effetto dalla
data di ammissione in qualita' di allievo ufficiale al corso di
pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non
conseguano la nomina a sottotenente, saranno reintegrati nel grado,
riscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso in
Accademia aeronautica sara' computato nell'anzianita' di grado.

                              Art. 12.
 
Sviluppi di carriera - Premio di congedamento
 
1. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale,
qualora in possesso dei prescritti requisiti possono partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo.
3. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.

                              Art. 13.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a aviere scelto, a sergente di
complemento o a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
2. La Direzione generale per il personale militare potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in
congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative,
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso la D.F.U./Accademia aeronautica, per le finalita' di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del
trattamento e' il comandante della D.F.U./Accademia aeronautica.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2002
Il Ten. gen.: Simeone

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