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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Concorso, per esami, a ventisei posti per la nomina a vice perito in
prova, nel ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.3 del 9/1/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E0024 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 26 |
Scadenza: | 8/2/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le
norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello
Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le
relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art.
16 che ha inserito il Corpo forestale dello Stato tra le forze di
polizia;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli art.
41 e 42, relativi alla nomina a vice perito del ruolo dei periti;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante
individuazione dei profili professionali del personale del Corpo
forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica,
tecnico-strumentale ed amministrativa;
Viste le leggi 27 dicembre 1997, n. 449, 23 dicembre 1998, n.
448, e 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed il relativo regolamento
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, nonche' le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 1 recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche, modificato e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
ottobre 1994, n. 623;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20;
Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
recante disposizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici da
parte dei portatori di handicap;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di 50
dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso
questa Amministrazione, gia' coperta;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 3 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e d'assunzione
presso le pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare
l'art. 40 che prevede una riserva del 2% dei posti in favore degli
ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che terminano senza demerito la ferma biennale
prevista dall'art. 37 della stessa legge;
Considerato che tale percentuale non raggiunge l'unita' rispetto
al totale dei posti messi a concorso e che pertanto non e' possibile
procedere a detta riserva;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ed in
particolare l'art. 39, comma 15, che prevede, ai sensi dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la riserva del 20% di
posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26 concernente il possesso, per l'accesso ai ruoli del personale
delle Forze di polizia, delle qualita' morali e di condotta stabilite
per i concorsi della magistratura ordinaria;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato che l'art. 36-ter del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successivi decreti legislativi modificativi ed
integrativi, recante accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue straniere nei concorsi pubblici, costituisce norma di
carattere programmatico e che, peraltro, il regolamento previsto al
terzo comma dello stesso articolo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, non ha trovato ancora
attuazione;
Visto il decreto del direttore generale 30 novembre 2000,
annotato presso l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000
con il n. 3634 con il quale, in attuazione dell'art. 44 del decreto
legislativo n. 201/1995, sono state individuate le modalita' di
svolgimento del corso e quelle di svolgimento degli esami di fine
corso;
Considerato che alla data del 31 dicembre 1999 risultano
disponibili nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del
Corpo forestale dello Stato cinquantadue posti da conferire, ai sensi
dell'art. 41 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, nel
limite del cinquanta per cento, mediante concorso pubblico per esami
e successivo corso di formazione professionale della durata di almeno
dodici mesi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2000,
concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle
Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare
la tabella 2 relativa all'autorizzazione, per il Corpo forestale
dello Stato, a bandire concorsi pubblici, per l'anno 2000, per
l'assunzione di ventisei vice periti;
Ravvisata la necessita' di procedere all'emanazione del relativo
bando di concorso per la copertura di ventisei posti, pari al
cinquanta per cento della disponibilita', al 31 dicembre 1999, nella
qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale
dello Stato;
Considerato che, in virtu' della dotazione organica, i posti
disponibili sono da ripartire tra i profili professionali individuati
con il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, in tre distinte aree,
come di seguito indicato:
area tecnico-scientifica:
vice perito geometra, posti quattro;
vice perito informatico, posti quattro;
area tecnico-strumentale:
vice perito ai servizi, posti quattro;
area amministrativa:
vice perito amministrativo, posti quattordici.
Considerato che, non essendo possibile prevedere il numero dei
candidati, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario delle prove scritte;
Considerate le esigenze di servizio;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e riserve
1. Per le esigenze delle unita' funzionali dislocate sul
territorio nazionale, compresa la Direzione generale, e' indetto un
concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione
professionale della durata di dodici mesi, per la nomina di ventisei
vice periti del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato.
2. I posti messi a concorso per ciascuna area, relativamente ad
ogni profilo professionale, sono ripartiti, sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione attualmente rilevate, come di seguito indicato:
area tecnico-scientifica:
vice perito geometra, posti quattro;
vice perito informatico, posti quattro;
area tecnico-strumentale:
vice perito ai servizi, posti quattro;
area amministrativa:
vice perito amministrativo, posti quattordici;
3. Dei posti di cui al comma 1:
a) cinque unita', pari ad 1/6 dei posti messi a concorso, sono
riservate al personale del Corpo forestale dello Stato appartenente
al ruolo dei Revisori in possesso del prescritto titolo di studio e
specificamente:
vice perito geometra, posti uno;
vice perito informatico, posti uno;
vice perito ai servizi, posti uno;
vice perito amministrativo, posti due;
b) cinque unita', pari al 20% dei posti messi a concorso, sono
riservate, ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, a favore dei militari delle tre Forze armate
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, e
specificamente:
vice perito geometra, posti uno;
vice perito informatico, posti uno;
vice perito ai servizi, posti uno;
vice perito amministrativo, posti due;
4. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
candidati secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) titolo di studio di istruzione secondaria superiore
rilasciato a seguito di un corso di studi di durata quinquennale
inerente al profilo professionale per il quale si concorre e
specificamente:
per il profilo professionale di vice perito geometra, diploma
di istituto tecnico per geometri o titolo di studio equipollente;
per il profilo professionale di vice perito ai servizi,
diploma di istituto tecnico aeronautico; istituto tecnico per le
attivita' sociali; istituto tecnico nautico; istituto tecnico
industriale; titoli di studio equipollenti;
per il profilo professionale di vice perito informatico,
diploma di istituto tecnico industriale ad indirizzo informatica;
istituto tecnico commerciale ad indirizzo commerciale e programmatori
o titoli di studio equipollenti con specializzazione in informatica;
titoli di studio di istruzione secondaria superiore rilasciati a
seguito di un corso di studi di durata quinquennale e corso di
formazione in informatica riconosciuto;
per il profilo professionale di vice perito amministrativo,
diploma di istituto tecnico commerciale; istituto giuridico
aziendale; istituto tecnico per le attivita' sociali; titoli di
studio di istruzione secondaria superiore, rilasciati a seguito di un
corso di studi di durata quinquennale, equipollenti;
d) idoneita' psicofisica per lo svolgimento delle mansioni
proprie dei posti messi a concorso;
e) godimento dei diritti politici;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria
ai sensi dell'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
g) per i candidati di sesso maschile, essere in regola con le
norme concernenti gli obblighi militari;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso
una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i
motivi indicati nell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) degli altri requisiti generali per la partecipazione ai
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a
pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a
misura di prevenzione.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso di cui all'art. 3.
4. Per difetto dei requisiti richiesti l'amministrazione puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato
provvedimento.
5. Resta, altresi', ferma la facolta' dell'amministrazione di
disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento delle operazioni di concorso, cui, pertanto, i
candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal
concorso, con decreto motivato, per inosservanza delle disposizioni
relative alla esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per
l'inoltro della stessa oltre il termine di cui al comma 1, dell'art.
3.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termine e modalita'
1. Le domande di ammissione al concorso, da redigersi
esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura
ottica, disponibile gratuitamente presso la Direzione generale delle
risorse forestali, montane e idriche - via G. Carducci n. 5 - Roma,
presso tutti i coordinamenti regionali e provinciali del Corpo
forestale dello Stato (elenco allegato A) e presso le prefetture
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano, dovranno essere presentate direttamente al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale delle risorse
forestali, montane e idriche - Divisione IV - via G. Carducci n. 5 -
00187 Roma, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, al seguente indirizzo:
concorso per vice perito del Corpo forestale dello Stato, Ministero
delle politiche agricole e forestali, casella postale aperta - 00100
Roma - Centro corrispondenze.
2. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non vengono accolte le domande
presentate o spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine
stabilito.
3. Il candidato e' ammesso a partecipare al concorso per un solo
profilo, indicando il numero di codice corrispondente.
4. E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile), la data e il luogo di nascita, la
residenza e, se diverso, il domicilio, specificando a quale indirizzo
desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonche' il
recapito telefonico;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il possesso del titolo di studio richiesto, indicando il
numero di codice corrispondente;
d) il godimento dei diritti politici;
e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonche' i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,
specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi condanna
o pendenza penale;
f) la propria posizione, per i soli candidati di sesso
maschile, nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite
per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ai sensi
dell'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di
nomina, qualsiasi sede di servizio;
n) di prestare il proprio consenso alla raccolta e trattazione
dei dati personali.
5. Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 26, della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni.
6. L'Amministrazione procede ai controlli previsti dall'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. Coloro che intendano avvalersi delle riserve di posti di cui
all'art. 1 debbono farne esplicita richiesta nella domanda.
8. Il candidato portatore di handicap deve specificare, mediante
apposita, separata dichiarazione, corredata da certificazione medico
sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, di quale
ausilio necessiti in relazione al proprio handicap, nonche' gli
eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
9. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare
tempestivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche -
Divisione IV - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni di
recapito.
10. Il candidato deve, inoltre, dichiarare di accettare senza
riserve tutte le prescrizioni del presente bando.
11. La firma in calce alla domanda di ammissione non deve essere
autenticata.
12. La mancanza della firma sulla domanda comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura concorsuale.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della
raccomandata.
Art. 4.
Commissione d'esame
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali,
montane e idriche ed e' composta da un dirigente o equiparato, che la
presiede, e da due esperti di provata competenza nelle materie
oggetto del concorso.
2. Dei componenti della commissione esaminatrice almeno un terzo
deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla settima qualifica.
4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
Art. 5.
Prove d'esame
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di
riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - dell'11 maggio 2001, sul sito Internet del
Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la
voce concorsi) e sulla rete Intranet. Tali pubblicazioni hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
2. Il concorso si svolge mediante esami, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.
3. Gli esami di cui al comma 2, consistono in una prova scritta e
in un colloquio. La prova scritta verte sulla soluzione di un
questionario articolato in domande a risposta multipla attinenti al
profilo professionale per il quale si concorre, miranti
all'accertamento della specifica professionalita' e, segnatamente:
Area tecnico-scientifica
Per il profilo professionale di vice perito geometra:
tecnologie delle costruzioni;
estimo civile;
costruzioni edili;
topografia.
Per il profilo professionale di vice perito informatico:
elementi di matematica, probabilistica e statistica;
architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi,
reti di calcolatori, protocolli di comunicazione;
elementi di ingegneria del software, linguaggi di
programmazione, base di dati;
concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei
programmi, crittografia dei dati e firma digitale.
Area tecnico-strumentale
Per il profilo professionale di vice perito ai servizi:
scienze naturali;
chimica;
fisica;
disegno tecnico.
Area amministrativa
Per il profilo professionale di vice perito amministrativo:
diritto privato;
diritto amministrativo;
ragioneria;
elementi di informatica.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che, nella prova
scritta, conseguono un punteggio minimo di 21/30.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene
data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno
sostenerlo.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e
sulle seguenti discipline:
a) nozioni teoriche necessarie per lo svolgimento delle
mansioni professionali previste nel presente articolo;
b) norme antinfortunistiche e di igiene e sicurezza sul lavoro;
c) disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti civili
dello Stato;
d) ordinamento e funzioni del Corpo forestale dello Stato;
e) diritto pubblico;
f) contabilita' di Stato.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30.
8. Al termine di ogni seduta la commissione d'esame forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, viene affisso all'albo della sede d'esame.
9. La votazione complessiva viene determinata dalla somma dei
voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.
10. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per le prove d'esame viene escluso dal concorso
con motivato provvedimento.
Art. 6.
Titoli di riserva e di preferenza
1. I candidati che superano il colloquio e che intendono far
valere i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla
preferenza a parita' di merito o a parita' di merito e di titoli,
devono far pervenire al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e
idriche - Divisione IV - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno di
ricevimento dell'invito in tal senso, i documenti, in carta semplice,
attestanti il possesso dei predetti titoli gia' indicati nella
domanda di ammissione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai
sensi della normativa vigente.
2. Dai documenti di cui al comma 1, deve risultare il possesso
dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
3. La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o
irregolarmente compilati comporta, senza necessita' di particolare
avviso, la decadenza dai relativi benefici.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie
1. Espletate le prove del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali di cui all'art. 1. I
candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di
ciascun profilo sono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria di merito finale.
2. Con decreto del direttore generale della Direzione generale
delle risorse forestali, montane e idriche, riconosciuta la
regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di
merito, dei vincitori e degli idonei, vengono dichiarati i vincitori
e gli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la
nomina all'impiego e, secondo l'ordine della graduatoria dei
vincitori, viene conferita la nomina ad allievo vice perito con
decorrenza dalla data del provvedimento stesso.
3. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei vengono
predisposte con l'osservanza delle vigenti disposizioni, tenuto conto
delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai concorrenti
nelle domande di ammissione al concorso e trasmessi nei termini
stabiliti dall'art. 6.
4. A parita' di punteggio vengono operate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e
di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Internet
del Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto
la voce concorsi) e sulla rete Intranet.
6. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine utile per eventuali impugnative.
7. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni e
integrazioni, le graduatorie dei vincitori e degli idonei rimangono
efficaci per un periodo di diciotto mesi dalla data della
pubblicazione di cui al comma 5, per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente ed entro
tale termine, dovessero rendersi disponibili.
Art. 8.
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti del
Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare un corso di
formazione di complessivi dodici mesi finalizzato allo svolgimento
delle mansioni proprie del profilo professionale per il quale hanno
concorso, con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti
disposizioni.
2. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle
mansioni previste e quelle degli esami finali sono state fissate con
il decreto del direttore generale 30 novembre 2000, annotato presso
l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000 con il n. 3634,
pubblicato nel supplemento al bollettino ufficiale del Corpo
forestale dello Stato del 6 dicembre 2000, sul sito Internet del
Corpo forestale dello Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la
voce concorsi) e sulla rete Intranet.
3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso vengono
dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 9.
Presentazione dei documenti. Termine e modalita'
1. Entro e non oltre il termine di un mese, che decorre dalla
data di presentazione al corso, gli allievi vice periti sono tenuti a
inviare, a pena di decadenza, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e
idriche - Divisione IV - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, i
seguenti documenti, in regola con la legge sul bollo:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'Ufficio di
stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e'
trascritto. I candidati nati all'estero possono produrre un
certificato dell'autorita' consolare, qualora detta trascrizione non
sia stata ancora eseguita;
b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco
del comune di origine o di residenza (tale certificato deve attestare
altresi' che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana
anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso);
c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal
sindaco del comune di origine o di residenza (tale certificato deve
attestare altresi' che il candidato godeva di tali diritti anche alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso);
d) certificato generale del casellario giudiziale e certificati
dei carichi pendenti rilasciati dai competenti Uffici della
Repubblica. Il primo dei suddetti documenti non puo' essere
sostituito con il certificato penale;
e) copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio
matricolare rilasciato dalla competente autorita' militare, per i
candidati di sesso maschile. Tale documento deve essere presentato
anche dai candidati riformati successivamente alla presentazione alle
armi oppure dichiarati abili ed arruolati dal competente consiglio di
leva. I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria,
devono presentare il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria
di porto competente. I candidati dichiarati riformati o rivedibili
dal consiglio di leva devono presentare il certificato di esito di
leva rilasciato dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della
leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal
comandante di porto. I candidati che siano stati sottoposti a visita
di leva ma non ancora avviati alle armi devono produrre un
certificato, rilasciato dal sindaco, attestante l'esito di leva
oppure di congedo illimitato provvisorio;
f) diploma di istruzione secondaria superiore; in originale o
copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato
e' consentita la presentazione del certificato provvisorio, dal quale
risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia
autentica di esso. In caso di smarrimento o distruzione del diploma,
l'aspirante deve presentare il relativo duplicato oppure un
certificato dal quale risulti che e' in corso la procedura per il
rilascio del duplicato stesso. Gli aspiranti in possesso di titolo di
studio conseguito all'estero devono produrre anche la dichiarazione
di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto
dall'ordinamento scolastico italiano rilasciato dal competente
provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153;
g) certificato medico rilasciato da un medico militare ovvero
dalla competente autorita' sanitaria del comune di residenza, dal
quale risultino le generalita' complete dell'aspirante (cognome,
nome, luogo e data di nascita) ed il possesso dell'idoneita' fisica
al servizio continuativo e incondizionato all'impiego quale vice
perito del Corpo forestale dello Stato. Nel certificato deve essere,
altresi', precisato che il candidato e' stato sottoposto
all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25
luglio 1956, n. 837, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e'
tale da menomare l'attitudine dell'aspirante all'impiego ed al
normale rendimento sul lavoro. Per gli invalidi di guerra o per fatto
di guerra e assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli
invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato
medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita', le condizioni risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non e' di
pregiudizio alla salute, alla incolumita' dei compagni di lavoro ed
alla sicurezza degli impianti, nonche' l'apprezzamento che le sue
condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni
dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione si riserva, in
ogni caso, la facolta' di sottoporre a visita medica i candidati per
i quali lo ritenga necessario.
2. I candidati che sono dipendenti statali di ruolo possono
produrre, nel termine di cui al comma 1, soltanto:
a) una copia integrale dello stato matricolare rilasciato con
data non anteriore ai tre mesi precedenti a quella d'immissione in
servizio;
b) titolo di studio come indicato alla lettera f) del comma 1;
c) certificato medico come indicato alla lettera g) del comma
1.
3. I concorrenti hanno l'obbligo di presentare i documenti
redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticita'.
4. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di
presentare in carta libera devono contenere gli estremi
dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o
dall'autorita' di polizia di Stato. Detti documenti devono riportare
la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li
rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del
timbro dell'ufficio.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento del
requisito di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 2.
6. Eventuali irregolarita' della documentazione accertate
dall'Amministrazione possono essere sanate, a cura dell'interessato,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito.
7. La mancata o incompleta consegna della documentazione di cui
ai precedenti commi, ovvero la omessa regolarizzazione della stessa
nel termine prescritto, implicano la decadenza dalla nomina.
Art. 10.
Nomina in prova ed assunzione in servizio
1. Gli allievi vice periti che superano gli esami di fine corso
secondo le modalita' di cui al decreto del direttore generale 30
novembre 2000, annotato presso l'Ufficio centrale del bilancio il 1o
dicembre 2000 con il n. 3634, sono nominati vice periti in prova
nell'ordine della graduatoria di merito risultante dall'esito
dell'esame finale e, al superamento del periodo di prova, sono
nominati vice periti del ruolo dei periti del Corpo forestale dello
Stato con diritto al corrispondente trattamento economico. Nel caso
di giudizio sfavorevole il periodo di prova viene prorogato di altri
sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora
sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.
2. Ai vincitori del concorso nominati in prova e' assegnato un
termine per assumere servizio presso l'ufficio cui vengono assegnati.
3. Coloro che si trovano alle armi per servizio di leva devono
far pervenire entro la data di convocazione per l'assunzione in
servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del corpo di
appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.
4. Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in prova, non
puo' aver luogo la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima
cessa di avere ogni efficacia.
5. Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine prescritto dall'Amministrazione, vengono dichiarati
decaduti dal diritto alla nomina in prova.
6. L'assunzione in servizio dei vincitori e', comunque,
subordinata alla prescritta autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati forniti dai candidati vengono raccolti
dall'Amministrazione per le finalita' di gestione del concorso e
successivamente trattati per la gestione del rapporto di impiego.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1, e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Art. 12.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi contenute nelle seguenti disposizioni normative: testo
unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
3/1957, decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive
modificazioni e integrazioni, accordo contrattuale vigente al momento
dell'immissione in servizio e leggi numeri 449/1997, 448/1998,
488/1999.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta', ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini
del presente bando, nonche' di modificare, revocare o annullare il
bando stesso, dandone apposita comunicazione nei termini previsti
dalla legge.
3. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio per l'annotazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - sul sito Internet del Corpo forestale dello
Stato (http://www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi) e sulla
rete Intranet.
Roma, 27 dicembre 2000
Il direttore generale: Di Croce
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