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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca -
XIX ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.52 del 4/7/2003 |
Ente: | UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA |
Località: | Siena (SI) |
Codice atto: | 03E03811 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/8/2003 |
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IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione superiore;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare
l'art. 4 recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 -
regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento adottato da questa Universita' ai sensi
dell'art. 4, comma 2, legge n. 210/1998, emanato con decreto
rettorale n. 115/1999 e successivamente modificato con decreto
rettorale n. 8/2000;
Vista la legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge del 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001;
Vista la legge del 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il regolamento d'Ateneo sulla contribuzione studentesca,
emanato con decreto rettorale n. 267 del 13 dicembre 2001 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento adottata
nella seduta del 15 aprile 2003;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione adottata
nella seduta del 6 maggio 2003;
Vista la deliberazione del consiglio accademico adottata nella
seduta del 10 giugno 2003;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione;
Preso atto della valutazione positiva del nucleo di valutazione
interna;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' per stranieri di Siena e' istituito il XIX
ciclo e sono indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca di seguito elencati:
linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri -
area di afferenza: 10 - scienze dell'antichita',
filologico-letterarie e storico-artistiche - settore: L-LIN/02 -
durata del corso: tre anni;
numero complessivo di laureati da ammettere: quattro;
numero borse di studio da assegnare: due (previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). I titolari di borse di
studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e
la frequenza dei corsi.
Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per
legge. Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: Euro 775
(l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001);
letteratura, storia della lingua e filologia italiana - area di
afferenza: 10 - scienze dell'antichita', filologico-letterarie e
storico-artistiche - settore: L-FIL-LET/12 - Durata del corso: tre
anni;
numero complessivo di laureati da ammettere: quattro;
numero borse di studio da assegnare: due (previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001). I titolari di borse di
studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e
la frequenza dei corsi.
Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per
legge.
Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: Euro 775
(l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001).
Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso del diploma di laurea (quadriennale) o laurea specialistica
conseguita in Italia oppure di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane,
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente, valgono le
stesse disposizioni di cui al comma precedente.
Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite dei posti
stabiliti dal consiglio accademico, senza borsa di studio e previo
parere del collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei
requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame
di ammissione:
a) i candidati non comunitari;
b) i borsisti del Ministero affari esteri;
c) gli iscritti provenienti da atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
d) gli assegnisti di ricerca dell'Universita' per stranieri di
Siena.
Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' per
stranieri di Siena, redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, dovra' essere inviata entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una
delle seguenti modalita':
a mano, mediante consegna all'ufficio segreteria dei corsi
universitari, sito in via Pantaneto, 45 - Siena;
tramite servizio postale al seguente indirizzo: Universita' per
stranieri di Siena, via Pantaneto, 45 - 53100 Siena.
Per il rispetto del termine di scadenza, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale,
residenza e recapito eletto agli effetti del concorso (specificando
sempre il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
relativa ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende
partecipare;
c) la cittadinanza;
d) il diploma di laurea (quadriennale) o la laurea
specialistica posseduta o che si conseguira' entro la data di
scadenza del presente bando, nonche' la data e l'universita' presso
la quale e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza stessa;
e) di essere/non essere dipendente pubblico;
f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca (in caso
affermativo specificare presso quale universita);
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 5.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento valido.
Art. 6.
Ogni commissione, incaricata della valutazione comparativa dei
candidati, nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 7.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) autocertificazione attestante:
1) la cittadinanza;
2) il possesso del diploma di laurea (quadriennale) o laurea
specialistica con la relativa votazione e l'indicazione
dell'universita' presso la quale e' stata conseguita, ovvero, per i
casi in cui l'autocertificazione non e' consentita, documento
originale del titolo equipollente conseguito presso l'universita'
straniera con traduzione legalizzata e dichiarazione di valore;
3) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
c) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando, dovranno dichiarare di non aver usufruito in
precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca;
d) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 8.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Art. 9.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Art. 10.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.
Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione
del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'Universita' per stranieri di Siena.
Siena, 24 giugno 2003
Il rettore: Trifone
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