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UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO"
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
collaboratore tecnico - settima qualifica funzionale dell'area
funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di chimica
farmaceutica della facolta' di farmacia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.76 del 24/9/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO" |
Località: | Urbino (PU) |
Codice atto: | 099E7590 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 24/10/1999 |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Veduto lo statuto vigente dell'Universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modifiche;
Veduto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le
successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Veduta la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Veduto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio
1983, e le successive modifiche;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Veduta la legge 23 agosto 1988, n. 370
Veduta la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Veduta la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le
successive modifiche;
Veduto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 20 dicembre 1993;
Veduto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
Veduti i contratti collettivi nazionale di lavoro del comparto
universita' sottoscritti in data 21 maggio 1996 e 5 settembre 1996;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Veduta la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
Veduta la delibera del consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Urbino in data 29 giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore tecnico in prova - settima qualifica funzionale
dell'area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di
chimica farmaceutica della facolta' di farmacia dell'Universita'
degli studi di Urbino.
Art. 2.
Il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso e' il
diploma di laurea in farmacia. Ai sensi dell'art. 84, terzo comma,
della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto
per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio
da almeno cinque anni senza demerito
Art. 3.
Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto i
diciotto anni di eta'.
Art. 4.
Per essere ammessi al concorso e' necessario presentare all'ufficio
del personale non docente dell'Universita' degli studi di Urbino, via
Saffi n. 2, entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la domanda redatta su carta
semplice indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli
studi di Urbino. La domanda di ammissione al concorso si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda, oltre al nome e cognome, dovra' contenere l'indicazione
del preciso domicilio, eletto ai fini del concorso, del concorrente.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la sua personale
responsabilita' ed a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini italiani i soggetti appartenenti alla Unione europea);
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario,
la indicazione delle condanne stesse;
e) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione
della Universita' e della data in cui il titolo stesso e' stato
conseguito. I candidati che partecipano ai sensi dell'art. 84, terzo
comma, della legge n. 312/1980, debbono dichiarare, in mancanza del
prescritto titolo di studio, di essere in servizio da almeno cinque
anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei
rapporti stessi;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) l'idoneita' fisica all'impiego.
I candidati dovranno inoltre dichiarare gli eventuali titoli di
preferenza da considerare in caso di pari merito.
Le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza a
parita' di merito sono le seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica.
La firma in calce alla domanda non dovra' essere autenticata.
I titoli ed i requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al
concorso debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalita' di
gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Art. 5.
Questa Universita' dara' notizia mediante raccomandata del luogo,
del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame. Per essere
ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera
postale o carta d'identita' o passaporto o porto d'armi o patente di
guida.
Art. 6.
Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione
riservera' un punteggio complessivo non superiore a 30/90.
I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titoli di studio: laurea in farmacia (punteggio massimo di punti
7/30);
b) titoli di servizio: punteggio massimo 10/30 e con una
valutazione massima di un punto per anno di servizio svolto in
attivita' connesse con quelle per le quali e' bandito il concorso;
c) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo 10/30. Saranno
escluse dal conteggio pubblicazioni non recensite su chermical
abstracts;
d) altri titoli (riconosciuti come utili allo svolgimento del
lavoro previsto e dai quali sia possibile desumere le attitudini
professionali alle mansioni da svolgere): punteggio massimo 3/30.
Rientrano in questa voce titoli di carattere professionale quali
diplomi di corsi di qualificazione o di specializzazione in tecniche
di interesse chimico e chimico-farmaceutico (NMR, metodiche
sintetiche, drug design, corsi di programmazione, ecc.).
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al
concorso, debbono essere allegati in originale o in fotocopia
autenticata in regola con le vigenti disposizioni sul bollo o con
dichiarazione sostitutiva di autentica, eventuali titoli di studio,
di servizio, professionali ai fini della valutazione. Non e' comunque
ammesso far riferimento a documentazione gia' depositata a qualsiasi
titolo presso questa Universita' o ad altre amministrazioni o a
documenti allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi.
La valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice, previa individuazione dei criteri, dopo le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati.
Art. 7.
Gli esami, a cui la commissione riservera' punti 60/90,
consisteranno in:
a) prova scritta: su temi di chimica farmaceutica, di tecniche
analitiche inerenti alla chimica farmaceutica, di sintesi di farmaci,
di drug design;
b) prova pratica con relazione scritta: inerente a procedure di
laboratorio analitiche, sintetiche o di consultazione di banche dati
classiche e informatizzate;
c) prova orale: vertera' sulle tematiche oggetto della prova
scritta e di quella pratica. I candidati dovranno dimostrare una
buona conoscenza della lingua inglese tale da consentire la agevole
preparazione di un rapporto scientifico.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova una valutazione di almeno 21/30. La prova
orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Art. 8.
I candidati saranno immessi in graduatoria in base al punteggio
ottenuto nella votazione complessiva che e' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto
ottenuto nella prova orale.
In caso di pari merito i candidati saranno immessi in graduatoria
in base ai titoli di preferenza indicati nella domanda di cui
all'art. 4.
Art. 9.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta nel rispetto
delle vigenti disposizioni tenuto conto anche di quanto disposto
dall'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 10.
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi dell'art. 16 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto Universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il vincitore sara' invitato a presentare, nel termine di trenta
giorni dalla data della relativa comunicazione, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che da' luogo alla
equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) originale del diploma del titolo di studio o una copia
autentica, o il documento rilasciato dalla competente autorita'
scolastica in sostituzione del diploma, ovvero la documentazione
relativa al possesso del requisito di ammissione;
6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico
provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti
che il candidato e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente
da difetti o imperfezioni che possano menomare l'attitudine fisica
all'impiego per il quale ha concorso. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione
e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio
suddetto. Tale documento deve anche attestare che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue. L'Universita' ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso in
base alla normativa vigente;
7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato
sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
8) dichiarazione in carta semplice attestante se l'aspirante
ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello
Stato, di enti pubblici e di aziende private o se fruisca comunque di
redditi da lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa
opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
e deve essere rilasciata anche se negativa;
I documenti suddetti dovranno essere conformi alle leggi sia per
quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.
Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) dovranno essere, inoltre, di
data non anteriore di sei mesi rispetto a quella del rilascio ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 127/1997.
I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), inoltre,
potranno essere sostituiti da apposita autodichiarazione da parte del
vincitore su idoneo modulo fornito dall'amministrazione.
Art. 11.
Decade dal diritto alla nomina colui che, regolarmente invitato,
non produce la documentazione di cui all'art. 10. Decade dalla nomina
colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il
termine fissato nel relativo contratto.
Art. 12.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da: inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, da eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Universita' o
comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 13.
Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto il
trattamento economico corrispondente al settimo livello
retributivo-funzionale nel quale sara' inquadrato ai sensi di quanto
disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle successive
modifiche, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni.
Urbino, 12 agosto 1999
Il rettore: Bo
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