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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi
ufficiali del ruolo normale al primo anno del 113° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2013/2014.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2013
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:12E07301
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/2/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano «Bicocca» e l'Universita' degli
studi di Roma «Tor Vergata» con l'accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze
alle varie autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a cinque unita', in favore dei candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
a tre unita', in favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto per l'anno accademico 2013/2014 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di cinquantatre allievi ufficiali
del «ruolo normale» al primo anno del 113° corso dell'accademia della
Guardia di finanza.
2. Dei suddetti cinquantatre posti:
a) cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) tre sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) una prova di efficienza fisica;
e) un tirocinio, della durata didiciotto giorni, durante il quale
sono effettuati:
1) la visita medica di controllo;
2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di incorporamento.
6. Il corso di accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2013, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1985 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o, se
dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2013, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 1°
gennaio 1996, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2012/2013.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento Internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
(2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013;
g) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio, completo del numero di codice di
avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica;
m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono
essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art.
5, comma 2;
p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
7. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

                               Art. 5 


Documentazione


1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi alla frequenza del tirocinio di cui
all'art. 17 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La documentazione presentata oltre il termine del tirocinio e'
archiviata.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 23 devono presentare o far pervenire al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione,
domanda diretta al Ministero della difesa con cui il candidato, che
riveste lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma
prefissata e ufficiale delle forze di completamento, chiede di
rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'accademia della Guardia
di finanza in qualita' di allievo ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in
servizio permanente effettivo, composta da sei ufficiali della
Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della
valutazione dei candidati al termine del tirocinio, da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, istruttori presso l'accademia,
membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e della valutazione al termine del
tirocinio, dell'ausilio di:
a) psicologi;
b) ufficiali del Corpo cui demandare, in qualita' di «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di reclutamento ovvero, nel corso del tirocinio,
dall'accademia.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell' allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Legione allievi della
Guardia di finanza, viale Europa n. 97 di Bari (Palese), che si
svolgera' a partire dall'11 marzo 2013.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 22 febbraio 2013, mediante
avviso pubblicato sul sito Internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile n. 55 di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti, o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito Internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito Internet www.gdf.gov.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 22,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 11 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei
primi mille posti della graduatoria stilata ai soli fini della
predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima
tornata della predetta prova, con avviso disponibile sul sito
Internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio centrale relazioni con il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 55 di Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 11 


Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 8
aprile 2013, presso la Legione allievi della Guardia di finanza,
viale Europa n. 97 di Bari (Palese).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10, comma
14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 12 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                               Art. 13 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 10
maggio 2013, con avviso disponibile sul sito Internet www.gdf.gov.it
o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
secondo il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo
avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
9. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia' stati
sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui all'art. 15, comma 15.
In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del
giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.

                               Art. 15 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici:
a) hanno il compito di verificare che i candidati rientrino nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n.
416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e
integrazioni;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento, per
sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, devono
presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non
anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l'ipermetropia, 2 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4 diottrie per
l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non
superiore a 1,5 diottrie, 3 diottrie per l'astigmatismo misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle due correzioni), 3
diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano
presenti la fusione e la visione binoculare;
2) campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno ventiquattro elementi dentari efficienti nella
funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono
riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi
efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
17. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
18. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 2
luglio 2013.

                               Art. 16 


Prova di efficienza fisica


1. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che si
svolgera' presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia
di finanza di Roma (localita' Castelporziano), via Croviana n. 120.
2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 4.
4. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
5. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
6. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera d), un certificato di idoneita' all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita',
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportivo
italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
9. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse ad una data posteriore a quella prevista
dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 22 luglio 2013.
10. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 22 luglio 2013, tali candidate sono escluse dal
concorso.
11. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 luglio 2013.
12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 6 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e' notificata, da parte della predetta sottocommissione, la data di
ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui all'art. 17, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 17 


Tirocinio


1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova di
efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio, che ha
durata di diciotto giorni e si svolge, secondo il programma approvato
dal Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza,
presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia di
finanza, via Croviana n. 120 - Roma (localita' Castelporziano), a
decorrere dalla data indicata all'atto della convocazione di cui
all'art. 16, comma 13.
2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al
tirocinio, devono produrre un test di gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione.
3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione, una ferma volontaria pari alla durata del tirocinio
stesso;
b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai
doveri degli aspiranti di cui alla lettera a);
c) alle dipendenze dell'accademia della Guardia di finanza, che
ne curera' l'inquadramento, avvalendosi degli ufficiali istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
d), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di «tutor».
Nel caso in cui i candidati appartengano:
d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta
la durata del tirocinio;
e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione;
b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per
esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' previste, tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti
per l'allievo finanziere;
c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di
cui all'allegato 5;
d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto, previste per gli allievi dell'accademia;
e) svolgono le seguenti attivita':
esercitazioni di educazione fisica;
addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche di
carattere militare;
attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire
conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali della
Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche' sul
percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo;
studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e
facoltative del concorso;
f) sono sottoposti a:
visita medica di controllo;
accertamento dell'idoneita' attitudinale.
5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle
fasi selettive di cui al comma 4, lettera f), sono dichiarati non
idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni.
6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), i candidati
che:
a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a
cura dell'Amministrazione;
b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un periodo
complessivamente superiore a cinque giorni, qualunque ne sia la
causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono, altresi',
considerati quelli concessi in sede di differimento della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 22,
comma 1, lettera c).
7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono
esclusi dal concorso.
8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6, e in caso di
rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono
immediatamente messi in liberta' a cura dell'accademia e, se
rientranti tra quelli di cui al comma 3:
a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, la
ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a), e'
rescissa.

                               Art. 18 


Visita medica di controllo


1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art.
17, comma 3, lettera a), sono sottoposti alla visita medica di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera e).
2. Prima della visita medica di controllo, la sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
degli accertamenti.
3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
4. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui
all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 19 


Accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera d),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
5. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
d), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione degli stessi.
6. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitudinale, di cui al comma 4, proseguono l'iter concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 20 


Valutazione al termine del tirocinio


1. Nei confronti dei candidati idonei all'accertamento di cui
all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto.
2. A tal fine, la sottocommissione:
a) prima dell'inizio del tirocinio, fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso;
b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di
frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla
resistenza fisica, al comportamento tenuto ed alla idoneita' ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'accademia.
3. I candidati nei cui confronti e' espresso un giudizio di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 21 


Prove orali e prove facoltative
di lingua straniera e di informatica


1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 7.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10 Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                               Art. 22 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 14, la
prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 16, e le prove orali,
previste dall'art. 21, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 11, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la frequenza del tirocinio, previsto dall'art. 17, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed
insindacabile del Comandante dell'accademia, che puo' differire la
presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro due giorni dall'inizio del tirocinio. I
giorni di assenza maturati sono computati, ai sensi dall'art. 17,
comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso;
d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 24, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri
035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed
insindacabile del Comandante dell'accademia, che, sentito il
presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a), c) e d) sono comunicate agli interessati a cura del
Centro di reclutamento.
2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione di singoli candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 17, comma 4, lettera f), nel
rispetto del calendario delle stesse.
3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 23 


Graduatoria


1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere
g), h) ed i).
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza e resa nota con
avviso disponibile sul sito Internet www.gdf.gov.it e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 24 


Visita medica di incorporamento e ammissione in accademia


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del
concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi
ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23,
nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante
dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso.
8. All'atto della loro ammissione in accademia gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 25 


Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Rimangono a carico
dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla
permanenza dei candidati presso il Centro addestrativo polifunzionale
della Guardia di finanza di Roma (localita' Castelporziano), per la
frequenza del tirocinio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 5, ad eccezione delle lettere e) ed i), ai candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
tetto massimo di quarantacinque giorni annui possono, invece, fruire
della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla
concorrenza dei citati quarantacinque giorni. Qualora il concorrente
non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria
volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a
quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal visto sul foglio di licenza.

                               Art. 26 


Trattamento economico degli allievi ufficiali


1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 5.

                               Art. 27 


Trattamento economico degli allievi ufficiali
provenienti dai militari del Corpo


1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

                               Art. 28 


Sito Internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito Internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it ,
nella sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 29 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 20 dicembre 2012

Gen. C.A.: Saverio Capolupo

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