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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
centoventi posti di commissario della carriera dei funzionari della
Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.95 del 3/12/2019
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:19E15389
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:120
Scadenza:2/1/2020
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» e il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n.
354, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»
Visto l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri corpi di polizia», che determina nel massimo
la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il
Centro studi di Fermo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in particolare, l'art. 3, nel quale e' previsto che l'accesso
alla qualifica di commissario avvenga mediante concorso pubblico per
titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in
particolare, gli articoli 19, 47 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
che rinvia all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di
Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»,
e successive modificazioni, ai fini dell'individuazione delle
qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A) »;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della classe
del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e, in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per il
quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici
giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e
di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea
specialistica e magistrale idonee per l'accesso al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 2, comma 1,
lettera ii), n. 5), e successive modificazioni, che prevede tra
l'altro la non applicabilita', fino al 2026, di alcun limite di eta';
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il proprio decreto in data odierna recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione di 120 commissari da immettere
nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di centoventi posti di commissario della carriera dei
funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, esclusi quelli
ivi indicati al comma 1, lettere g) e h).
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma precedente, dodici posti
sono riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al
ruolo degli ispettori, nonche' al ruolo direttivo ad esaurimento, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dodici posti al restante
personale della Polizia di Stato, con un'anzianita' di servizio
effettivo non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve
essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

                               Art. 2 

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, comma 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati:
A) tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n.
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752 e successive modificazioni;
B) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art.
9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
C) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza
demerito la ferma biennale;
D) due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il
Centro studi di Fermo.
2. Qualora i posti oggetto delle riserve, previste nel comma 1 e
nell'art. 1, comma 2, del presente bando, non fossero coperti per
mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al
concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato,
fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per
il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti
ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta',
per la partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni;
e) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di
polizia di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003,
e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente
l'idoneita' attitudinale per l'accesso alla citata carriera dei
funzionari;
f) aver conseguito presso un'Universita' della Repubblica
italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il
titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle
seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56);
classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze
economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
(22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia
(64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
(70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze
economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in
teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
(102/S).
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della
Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato
ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra
elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio
2009;
g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o
altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando;
h) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
1957, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a
norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3
del 1957, e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva
per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la
partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari
della Polizia di Stato.
3. I requisiti di cui al comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere g) e h), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto alla lettera f)
che puo' essere conseguito, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di
svolgimento della prima prova d'esame, o, se e' disposta, della prova
preselettiva che la precede. I requisiti devono essere mantenuti a
pena di esclusione, ad eccezione del limite di eta', sino al termine
della procedura concorsuale.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza
fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo
favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione - modalita' telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile
all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»).
A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo' accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che deve previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito web istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata dal comune
di residenza. Per utilizzare la carta di identita' elettronica e'
necessario installare il software disponibile all'indirizzo:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio PC
e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il
candidato riceve al proprio indirizzo di posta elettronica, o
corporate se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di
conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui e' allegata
una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceve piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione
nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa
decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera A), del presente bando. A tal fine, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3,
n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, dovra' specificare la lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova
preselettiva e le prove d'esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente,
all'art. 2, comma 1, lettere B), C) e D), del presente bando;
i) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova
concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione dell'universita',
o dell'istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in
proposito, dalla procedura on-line;
l) se e' iscritto nelle liste elettorali, oppure il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313
del 2002. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici
uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
1957;
o) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione
finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari della
Polizia di Stato;
p) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio
civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di
obiettore;
q) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo
e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale;
r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487 del 1994 e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella
carriera dei funzionari della Polizia di Stato;
s) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
t) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la
data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando;
u) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia
di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito o anche dell'indirizzo di posta
elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando a tal fine copia fronte/retro di un proprio documento
d'identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite
l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il
suddetto indirizzo p.e.c..
7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

                               Art. 5 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di stato, da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del decreto che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta:
a) due funzionari di polizia con qualifica non inferiore a
primo dirigente;
b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di
informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto
nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di
Stato, esperto in informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del
personale dell'amministrazione civile dell'interno.
4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

                               Art. 6 

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal
successivo art. 7;
accertamento dell'efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. L'amministrazione puo' procedere, per motivi organizzativi,
alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della
procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi,
comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».

                               Art. 7 

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, viene svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale,
diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 17
luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova
preselettiva sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it il 3 gennaio 2020.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che sono utilizzati per
elaborare i questionari per la prova preselettiva, e' pubblicata sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno trenta giorni
prima dello svolgimento della medesima prova.

                               Art. 8 

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio
2018.
2. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova sono
pubblicate sul sito web www.poliziadistato.it le «Disposizioni per
l'espletamento della prova preselettiva».
3. Il previsto questionario contiene n. 40 quesiti per ciascuna
delle discipline indicate nel precedente art. 7, comma 2. I candidati
devono rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo
stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.

                               Art. 9 

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati
con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed
apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei
candidati.
3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
e' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e pubblicata sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a
tutti gli effetti.
5. E' ammesso alle successive fasi del concorso, seguendo
l'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, un
numero complessivo di candidati pari a dieci volte il numero totale
dei posti banditi, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti
dell'aliquota predetta.

                               Art. 10 

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica

1. I candidati indicati al comma 5 dell'articolo precedente sono
convocati, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, al
previsto accertamento dell'efficienza fisica, salve le diverse
determinazioni di cui all'art. 6, comma 3, del presente bando, nella
sede e secondo le modalita' pubblicate sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it almeno quindici giorni prima.

                               Art. 11 

Svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica

1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta
da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un
funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o
qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di
direttore tecnico del settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza
fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati:
4.

=====================================================================
|  Prova | Uomini |  Donne | Note  |
+=====================+===========+===========+=====================+
| | Tempo max | Tempo max | |
|  Corsa 1000 m. | 3' 55" | 4' 55" |  --- |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+
|  Salto in alto | 1,20 m. |  1,00 m. |  Max 3 tentativi |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+
|  Piegamenti sulle | | |  Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 |  n. 10 | interruzioni |
+---------------------+-----------+-----------+---------------------+

5. Il mancato superamento anche di uno dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
6. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di
efficienza fisica» sono pubblicate sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio delle
stesse.
7. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza
fisica, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo
abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e
dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un
certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera,
conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982
e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 12 

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di
una Commissione, nominata con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei
ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, in
servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio, secondo le modalita' indicate nelle «Disposizioni per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima
dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione
del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata
dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

                               Art. 13 

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
quelli appartenenti alla polizia di Stato, gia' ricompresi
nell'aliquota di cui all'art. 9, comma 5, del presente bando, sono
sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di
polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a
direttore tecnico superiore che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a
direttore tecnico superiore.
2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla
carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in possesso della qualifica di perito in materia di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un
funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi alla
qualifica per cui concorre. Le prove, condotte dai funzionari del
ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari
e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto,
altresi', a un'intervista tecnica strutturata, condotta da un
funzionario di Polizia in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2,
finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo'
richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del
colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto
motivato del Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo
svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali
sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli
accertamenti.

                               Art. 14 

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono convocati alle prove scritte, come da diario che sara'
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno
4 marzo 2020. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di
diritto dal concorso.

                               Art. 15 

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e una
prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione
speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
processuale penale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) in ciascuna prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della
navigazione; ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell'Unione
europea e di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal
candidato tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco,
nonche' dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza
dell'informatica e' diretto a verificare il possesso, da parte del
candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di
supporto all'attivita' d'ufficio.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).

                               Art. 16 

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo, il giorno precedente a quello fissato per la
prima prova scritta.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra
o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.

                               Art. 17 

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed
equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o
riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di
frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post lauream
e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o
riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa
vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di
professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di
dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta
servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica,
amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilita' e che
siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle
prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.
2. Sono valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio
attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare,
entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova
orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, i candidati devono
trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
allegando copia fronte-retro di un documento di identita' personale.
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro
il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli
valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di
appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo p.e.c..
5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la
commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

                               Art. 18 

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al
candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova.
2. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula
in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati
sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
della prova stessa.

                               Art. 19 

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali sono
invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata
documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.

                               Art. 20 

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la commissione
elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
tiene conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del presente
bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
3. la graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo
della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 21 

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
funzionari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all' art. 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
dell'Amministrazione dell'interno o degli altri Corpi di Polizia ad
ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la
durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli
articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981, e 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4,
commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive
modificazioni.

                               Art. 22 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi
adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni
candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi
previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato
regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le
risorse umane, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.

                               Art. 23 

Accesso ai documenti amministrativi

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

                               Art. 24 

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it

                               Art. 25 

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte
integrante del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 2 dicembre 2019

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

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