Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO DI FISICA DELL'ATMOSFERA DI ROMA Selezione, per titoli e coll...
 
 
 

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ISTITUTO DI FISICA DELL'ATMOSFERA DI ROMA

Selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto a
termine di due unita' di personale con profilo di ricercatore - terzo
livello professionale, presso il Consiglio nazionale delle ricerche -
Istituto di fisica dell'atmosfera (CNF/IFA) - Roma. (Avviso di
selezione n. 126.107.2/R).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2000
Ente:ISTITUTO DI FISICA DELL'ATMOSFERA DI ROMA
Località:-
Codice atto:000E1028
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:9/3/2000
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL DIRETTORE
 
Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1991,
n. 125;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 5 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio direttivo n. 449 del 25 novembre
1999;
 
Dispone:
 
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
l'assunzione di due unita' di personale con contratto di lavoro a
termine, profilo di ricercatore - terzo livello professionale, ai
sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991, a fronte delle entrate previste dalla convenzione
CNR/IFA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali.
Il contratto ha la durata di quattro mesi ed e' rinnovabile in
presenza della necessaria disponibilita' finanziaria derivante dalla
citata convenzione. La sua durata complessiva non puo', comunque,
essere superiore a due anni.

                               Art. 2.
La partecipazione alla selezione e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
a) il possesso del diploma di laurea in fisica o in ingegneria
o di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente dalle vigenti disposizioni. E' cura del candidato
dimostrare l'equipollenza, mediante la produzione del provvedimento
che la riconosca;
b) conoscenze di dinamica dei processi di precipitazione;
c) esperienza nell'uso di modelli numerici di previsione, con
particolare riguardo ai modelli ad area limitata;
d) esperienza nel post-processing dei dati meteorologici e nel
confronto con le osservazioni;
e) la conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il
direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera puo' disporre in
ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.

                               Art. 3.
La selezione e' per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati e per le categorie di seguito elencate:
1) titolo di studio ed altri titoli pertinenti;
2) svolgimento di una documentata attivita' di ricerca di cui
all'art. 2, lettere b), c) e d);
3) pubblicazioni e/o lavori in corso di stampa.
Il colloquio e' diretto ad accertare il possesso da parte del
candidato della competenza nel settore di ricerca di cui all'art. 2,
lettere b), c) e d), in relazione all'attivita' lavorativa ed alla
produzione scientifica pregressa. Il colloquio tende, altresi', ad
accertare la conoscenza della lingua inglese.
Il giorno e la sede del colloquio sono comunicati ai candidati a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici
giorni prima della data di inizio della prova medesima. Nessun
rimborso e' dovuto ai candidati che sostengono il colloquio, anche se
in sede diversa da quella di residenza. Il colloquio e' pubblico.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono
essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia.
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione
selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti, cosi'
ripartiti:
a) titoli fino ad un massimo di 70 punti;
b) colloquio fino ad un massimo di 30 punti.

                               Art. 4.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a
presentare domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato,
all'Istituto di fisica dell'atmosfera - presso Area di ricerca di
Roma Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere n. 100 - 00133 Roma,
entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. In tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La domanda deve essere corredata da:
1) un "curriculum vitae et studiorum" sottoscritto dal
candidato;
2) titoli accademici, professionali e di servizio citati nel
"curriculum";
3) pubblicazioni e/o lavori in corso di stampa;
4) elenco completo e firmato di tutti i titoli e documenti
allegati, che devono essere prodotti in conformita' alle norme
vigenti in materia di autocertificazione.
Sulla busta chiusa deve essere indicato chiaramente il
riferimento al bando, oltre al nome, cognome e indirizzo del
candidato.
Il CNR/IFA non assume alcuna responsabilita' in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta e/o non chiara
trascrizione dei dati anagrafici da parte del candidato o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali.

                               Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione nominata con
provvedimento del direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera.
La commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri di
valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento
alle caratteristiche dell'attivita' richiesta.
Ai fini della valutazione dei titoli, la commissione redige una
scheda per ogni singolo candidato, contenente l'indicazione dei
titoli posseduti e la valutazione ad essi attribuita.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punteggio riportato da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso all'albo
dell'Istituto di fisica dell'atmosfera.
Al termine dei lavori la commissione redige la graduatoria di
merito. La valutazione complessiva e' determinata dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
A parita' di merito, la preferenza e' determinata dalla minore
eta' del candidato.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.
Il direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, previa
verifica della regolarita' formale degli atti della procedura di
selezione, comunica a ciascun candidato l'esito della selezione. Con
successivo provvedimento nomina i vincitori della selezione.
La graduatoria di merito e' pubblicata a cura del direttore
dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, mediante affissione all'albo
dell'Istituto.

                               Art. 6.
I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della
documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione
viene effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine, l'Istituto di fisica dell'atmosfera non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                               Art. 7.
I vincitori devono presentare o far pervenire al direttore
dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in
cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni di rito (su
modello predisposto dall'Istituto di fisica dell'atmosfera) resa ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta
dall'interessato. La dichiarazione, relativa al requisito della
cittadinanza e del godimento dei diritti politici, deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando. Il direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera
provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicita' del loro contenuto, il dichiarante decade dai benefici
conseguiti, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, in materia di sanzioni penali.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma 1. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Puo' essere, altresi', trasmessa via fax, entro le ore 12
dello stesso termine.
I contrattisti saranno invitati a regolarizzare, pena la
risoluzione del rapporto, la dichiarazione sostitutiva di
certificazione qualora incompleta o affetta da vizio sanabile;
b) certificato medico in bollo, rilasciato da un medico
militare, ovvero da un medico legale dell'Azienda sanitaria locale o
da un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti
l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego di cui trattasi; il certificato deve
altresi' contenere l'attestazione relativa agli avvenuti accertamenti
sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837. In caso di eventuale imperfezione fisica, il
certificato medico dovra' farne menzione con la dichiarazione che
essa non e' tale da menomare l'attitudine all'impiego. Il predetto
certificato dovra' essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi
da quella di ricevimento del relativo invito;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti.
Il direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera invita i
vincitori a sottoscrivere un contratto di durata pari a quella
prevista nell'avviso di selezione, in cui sono determinate le
condizioni e le modalita' dell'attivita', nonche' la data in cui i
vincitori stessi devono assumere servizio. Questi ultimi, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento dell'invito,
devono restituire il contratto debitamente sottoscritto.
Con l'accettazione del contratto e la presa di servizio si
intendono implicitamente accettate, senza riserve, tutte le norme,
ivi comprese quelle a livello di ente, che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale del CNR.

                               Art. 8.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l'Ente per le finalita' di gestione della selezione e sono trattati
presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto
conseguente alla stessa. Gli atti vengono conservati per un periodo
di almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati al CNR e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
I medesimi dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata legge.
Il responsabile del trattamento dei dati raccolti e conservati
presso l'Istituto di fisica dell'atmosfera e' il direttore
dell'Istituto stesso.

                               Art. 9.
Le procedure di reclutamento si conformano si principi fissati
dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni e, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dall'art. 36, si applica la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai titolari dei contratti di cui all'art. 7 viene corrisposto il
trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il data 7 ottobre 1996, per il profilo di ricercatore,
terzo livello professionale.
Roma, 20 gennaio 2000
Il direttore: Mugnai

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