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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sessione riservata, di esami, finalizzata al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella
scuola media. (Ordinanza n. 202 del 6 agosto 1999).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.79 del 5/10/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E8036 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 4/11/1999 |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 11,
comma 9, l'art. 2, comma 4, l'art. 3, comma 2, lettera b), e l'art.
2, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive
integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a
cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte
applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999, con il
quale e' stata istituita la classe di concorso 77/A, "strumento
musicale nella scuola media";
Ordina:
Art. 1.
E' indetta, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio
1999, n. 124, una sessione riservata, di esami, finalizzata al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento
musicale nella scuola media.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1 finalizzata
al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento
musicale nella scuola media, sono ammessi i candidati - sprovvisti di
abilitazione per l'insegnamento dell'educazione musicale - in
possesso del sottoindicato requisito di servizio:
prestazione di servizio di insegnamento nei corsi sperimentali a
indirizzo musicale nella scuola media, con il possesso del prescritto
titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra
l'anno scolastico 1989-90 e il 25 maggio 1999, data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di cui almeno 180 giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-95.
2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma
sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonche' i
periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto, prestati durante il
periodo di attivita' didattica delle scuole previsto dal calendario
scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami.
Art. 3.
Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione redatta in carta semplice, secondo il
modulo allegato, datata e sottoscritta dall'interessato, deve essere
indirizzata alla Sovrintendenza Scolastica per il Lazio - via
Ostiense, n. 131/L - 00154 Roma; il modulo domanda deve essere
compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. I
moduli, ove non disponibili o non reperibili, possono essere
riprodotti in fotocopia o copia, purche' non dissimili da quello
tipo.
2. La domanda deve contenere tutte le indicazioni relative alla
identita' del candidato (cognome e nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale), al titolo di studio posseduto, nonche' alla
posizione di avente titolo alla partecipazione alla sessione
riservata. Deve essere dichiarata, altresi', la residenza e,
eventualmente, la sede di servizio.
3. I candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea e dei diritti politici.
4. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato
(la firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione).
5. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito:
ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera
raccomandata, direttamente alla autorita' scolastica destinataria
della domanda di partecipazione.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
7. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei
requisiti prescritti nell'art. 2.
8. Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante
il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al
precedente art. 2, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', resa ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con firma
autenticata secondo le modalita' previste dall'art. 20 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, o sottoscritta in presenza del dipendente
addetto a ricevere l'istanza, come previsto dall'art. 3, comma 1 del
succitato decreto n. 403/1998. La certificazione di servizio e'
rilasciata dal competente responsabile amministrativo; nella stessa
deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi
di assenza, con la specifica motivazione. E' data anche facolta' di
presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilita' del
candidato medesimo, attestanti i servizi prestati; tali dichiarazioni
dovranno essere regolarizzate mediante la produzione delle
certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta', entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
sessione; in mancanza della regolarizzazione richiesta la
dichiarazione non sara' presa in considerazione.
9. Unitamente alla domanda deve essere prodotta la ricevuta del
versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione,
dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, fissata
in L. 64.000 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31
dicembre 1990.
10. Nel caso in cui il candidato ometta in tutto o in parte il
versamento della tassa di concessione governativa prescritta per
l'esame di abilitazione, il competente ufficio scolastico assegnera'
al medesimo il termine perentorio di giorni 10 per la
regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in
mancanza della quale nel termine fissato, procedera' all'esclusione.
Art. 4.
Modalita' e termini di presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla sessione riservata deve essere
presentata all'ufficio scolastico regionale indicato al precedente
art. 3 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul
retro del plico deve essere apposta la seguente annotazione anche
prestampata: "domanda di ammissione alla sessione riservata di
abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola
media".
2. Qualora il candidato abbia gia' presentato, ai sensi
dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, domanda di
ammissione alla sessione riservata di abilitazione per altra classe
di concorso ed intenda partecipare alla sessione riservata di cui
alla presente ordinanza, deve espressamente rinunciare alla domanda
gia' prodotta entro il termine di scadenza di cui al comma 1.
Il candidato che intenda avvalersi di tale facolta' deve inviare, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarazione di
rinuncia all'Ufficio cui aveva prodotto la prima domanda. Deve
inoltre informarne la Sovrintendenza scolastica per il Lazio,
compilando l'apposito spazio sul modello di domanda.
3. Domanda e documenti possono essere spediti per plico
raccomandato con avviso di ricevimento oppure recapitati a mano; in
quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta
comprovante l'avvenuta presentazione.
4. La domanda e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato,
si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio
postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077).
5. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo e' attestata
dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente, apposto anche nella
ricevuta di cui al presente punto 2.
Art. 5.
Inammissibilita' della domanda, regolarizzazioni, esclusioni
1. Non e' ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti
dal precedente art. 4, comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.
2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' data immediata comunicazione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
3. Non e' disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che
nelle domande di ammissione abbiano omesso una o piu' delle
dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o
dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione
del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere
dichiarati nelle domande di partecipazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le
dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3 siano state
eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonche' la
regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative a servizi
prestati, rese non in conformita' a quanto previsto dall'art. 20
della legge n. 15/1968 o dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998; in tali casi l'autorita' scolastica concede
al candidato un termine perentorio per provvedere alla
regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si
procedera' all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata.
5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di
servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non
autentica, ovvero contenenti mere irregolarita' formali; in tali casi
l'autorita' scolastica assegna al candidato un termine perentorio per
provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento
richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non
saranno presi in considerazione.
6. Sono esclusi dalla partecipazione alla sessione riservata di
abilitazione, pur avendo presentato la domanda nei termini
prescritti:
a) gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio;
b) gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al
precedente art. 2;
c) gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento
dell'educazione musicale;
d) gli aspiranti che avendo presentato domanda per l'ammissione
alla sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni
o idoneita', indirizzate allo stesso o ad altri uffici scolastici
provinciali, non abbiano osservato la procedura di cui all'art. 4,
punto 2.
7. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
per difetto dei requisiti richiesti.
8. L'esclusione e' disposta dal Sovrintendente scolastico per il
Lazio, con decreto motivato, del quale sara' data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla
medesima autorita' scolastica.
10. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo la conclusione dell'esame di
abilitazione l'autorita' scolastica dispone, con decreto motivato, la
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso
medesimo.
11. Del provvedimento di decadenza sara' data integrale
comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 6.
Nomina della commissione di esame
1. La commissione esaminatrice e' composta da un preside
dell'istruzione secondaria di I grado con funzioni di presidente, da
un docente di educazione musicale nella scuola media e da un docente
di conservatorio titolare dell'insegnamento di strumento musicale a
seconda della specialita' strumentale contemplata.
2. Le nomine dei componenti la commissione di cui al precedente
comma 1 sono effettuate dal Sovrintendente scolastico per il Lazio
che vi provvede con personale di provata capacita' ed esperienza
professionale, utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli
aspiranti alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a
cattedre.
Art. 7.
Prova d'esame
1. La prova d'esame consiste in un colloquio finalizzato ad
un'organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
candidato nello svolgimento dell'attivita' di insegnamento di
strumento nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo
musicale. Il colloquio dovra' accertare:
la competenza pedagogica in riferimento alla fascia d'eta' degli
alunni della scuola media e al quadro complessivo del suo
ordinamento;
la cultura musicale e i suoi rapporti con il contesto culturale
generale;
la padronanza di una metodologia didattica, da dimostrare anche
mediante l'esecuzione di un breve brano musicale a scelta del
candidato, funzionale allo sviluppo della competenza strumentale
intesa come capacita' di una corretta produzione dell'evento musicale
rispetto ai suoi parametri costitutivi e di abilita' e conoscenze
nell'ambito della lettura e teoria della musica;
la competenza didattica nella scelta e presentazione dei brani
musicali agli alunni e nell'organizzazione della musica d'insieme;
l'attitudine a porsi in relazione con gli allievi e con il corpo
docente dell'istituzione.
2. La commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione
della prova d'esame e 20 per il riconoscimento della professionalita'
acquisita in servizio.
3. Supera l'esame e consegue l'abilitazione il candidato che nella
valutazione dell'esito del colloquio raggiunge il punteggio di 56/80.
4. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma del punteggio
conseguito nella prova d'esame e da quello attribuito per gli anni di
servizio prestati nell'insegnamento di strumento nei corsi
sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nella misura
sottoindicata, fino a un massimo di punti 20:
per ogni anno di insegnamento 1,8 punti;
per ogni mese o porzione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di
punti 1,8) punti 0,3.
Art. 8.
Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati
1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice compila
l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato la
prova e conseguito l'abilitazione, completo delle generalita' (data e
luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo,
dei punteggi riportati nella prova, nella valutazione del servizio e
del punteggio complessivo conseguito.
2. Detto elenco e' pubblicato all'albo dell'ufficio che ha curato
lo svolgimento della sessione riservata, che provvede anche ad
inviarne copia a tutti provveditori agli studi per l'affissione ai
rispettivi albi.
Unitamente all'elenco il presidente della commissione d'esame invia
al predetto ufficio il processo verbale redatto giornalmente dalla
commissione e la relazione finale.
Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco
ciascun interessato puo' presentare reclamo scritto esclusivamente
per segnalare eventuali errori materiali o omissioni.
3. Il Sovrintendente scolastico per il Lazio, esaminati i reclami
pervenutigli, puo' procedere anche d'ufficio alle rettifiche e
approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.
Art. 9.
Certificati di abilitazione
1. I certificati di abilitazione all'insegnamento sono rilasciati
dall'autorita' scolastica che ha curato lo svolgimento della sessione
riservata, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al
precedente art. 8.
2. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione gli
interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti
disposizioni.
Art. 10.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352 sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa e
l'accesso ai documenti amministrativi, l'ufficio scolastico adottera'
ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla
specificita' e alle fasi della procedura abilitante, l'accesso ad
atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti,
tenendo conto di quanto previsto dal regolamento adottato con decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute
nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente
alle disposizioni in materia di bollo.
Art. 11.
R i c o r s i
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della
domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione
dalla sessione riservata e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero
della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha
decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso giurisdizionale
al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del
personale e degli affari generali e amministrativi, div. I - con la
formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli
elementi utili per la decisione.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso
gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la decisione
all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120,
per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R.
oppure al Presidente della Repubblica.
3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda di
partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla partecipazione
alle prove d'esame e vengono eventualmente iscritti con riserva
nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
4. Avverso l'elenco degli abilitati, approvato con decreto della
competente autorita' scolastica, e' ammesso, per i soli vizi di
legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo.
Art. 12.
Disposizioni particolari per le province di Gorizia e Trieste
Ai sensi degli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 il Sovrintendente scolastico per il
Friuli-Venezia Giulia emanera' immediatamente apposita ordinanza,
applicando per quanto compatibili le norme contenute nella presente,
per disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento
musicale nelle scuole medie di lingua slovena.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione
riservata di esami.
Art. 14.
N o r m e f i n a l i
Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte
integrante.
La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 1999
Il Ministro: Berlinguer
----* Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 30 della G.U. *----
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