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SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA
Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a
laureati in lettere e filosofia
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000 |
Ente: | SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA |
Località: | - |
Codice atto: | 99E10599 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
;IL DIRETTORE
Visto lo statuto della Scuola emanato con decreto direttoriale
n. 290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
Visti in particolare gli articoli 1 e 6 dello stauto;
Vista la delibera del Consiglio direttivo in data 4 giugno 1999,
con cui e' accolta la donazione disposta dalla famiglia Costantini
finalizzata all'istituzione di una borsa di studio e di ricerca della
durata di un anno presso la Scuola;
Vista la deliberazione della classe di lettere e filosofia del
4 novembre 1999;
Decreta:
Bando di concorso per una borsa di studio e ricerca finanziata dalla
famiglia Costantini
Art. 1.
Le Scuola normale superiore di Pisa bandisce un concorso per
titoli per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati
in lettere e filosofia per attivita' di ricerca fianalizzata allo
studio di elaborazioni informatiche legate alle problematiche degli
archivi fotografici ed allo studio e riordino dell'archivio dello
studioso di storia della fotografia Paolo Costantini.
Art. 2.
Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di laurea
nelle discipline di cui all'art. 1. Il diploma di laurea deve essere
stato conseguito da non piu' di tre anni antecedenti la data di
scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 3.
La borsa ha la durata di un anno con decorrenza 1o febbraio 2000
ed e' di L. 25.000.000, che verranno corrisposte al vincitore in rate
trimestrali posticipate.
Le borsa non e' rinnovabile.
Art. 4.
Le domande per l'ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, vedere allegato A e indizzate al direttore della Scuola,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il
termine perentorio del 14 gennaio 2000: Scuola normale superiore,
piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.
Il ritardo nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa,
anche se la spedizione risultasse effettuata entro il termine
prefissato, comportera' la non ammissione al concorso.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e
cittadinanza;
b) il diploma di laurea e l'universita' presso cui la stessa e'
stata conseguita, il voto riportato nei singoli esami di profitto,
nell'esame di laurea e la data di conseguimento della stessa;
c) l'indirizzo al quale desiderano ricevere le comunicazioni
relative la concorso.
Art. 5.
Ogni concorrente dovra' allegare alla domanda:
a) un curriculum vitae et studiorum;
b) una copia della tesi di laurea;
c) ogni altro titolo di studio o lavoro scientifico utile alla
valutazione delle competenze del candidato per lo svolgimento dei
compiti di cui all'art. 1;
d) una fotocopia di un documento di identificazione.
Art. 6.
I concorrenti sananno giudicati da un'apposita commissione,
formata da un presidente e da due membri.
Nella formulazione del giudizio la commissione terra' conto della
documentazione di cui alle lettere a) b) e c) del precedente
articolo.
Con decreto del direttore, si provvedera' ad approvare la
graduatoria e ad assegnare la borsa.
Art. 7.
Il vincitore della borsa e' tenuto a stendere a conclusione di
ogni trimestre di lavoro una relazione sulla propria attivita'.
L'approvazione di tale relazione sara' condizione necessaria per
il pagamento delle rate del trimestre relativo.
Art. 8.
Al vincitore sara' assegnato un docente che seguira' il borsista
e dovra' accertare la sua attivita'.
L'assegnatario della borsa che dopo aver iniziato l'attivita'
programmata di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda
responsabile di gravi mancanze o che, infine, dia prova di non
possedere sufficiente attitudine alla ricerca, puo' essere dichiarato
decaduto su proposta del docente con decreto del direttore.
Art. 9.
La borsa di studio:
a) non e' cumulabile con altre borse o assegni di studio a
qualunque titolo corrisposti dalla stessa, ovvero da universita',
enti pubblici e privati, salvo che ne sia autorizzato dalla Scuola;
b) non da' luogo a trattamenti previdenziali o assicurativi,
ne' a valutazioni ai fini giuridici ed economici, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
La fruizione della borsa non implica un rapporto di lavoro,
essendo finalizzata alla sola formazione culturale e professionale
dei borsisti.
Art. 10.
Il borsista potra' essere ammesso a fruire, per la durata della
borsa di ricerca, del servizio mensa della Scuola, dietro pagamento
di quanto previsto dalla stessa.
Art. 11.
I dati personali verranno inseriti nelle banche dati della Scuola
e saranno trattati ai sensi dell'art. 27 della legge 31 dicembre
1996, n. 675. I dati di cui di cui al presente articolo saranno
custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza, fermo restando quanto disposto all'art. 13
della citata legge.
Pisa, 13 dicembre 1999
Il direttore
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