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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XX ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.104 del 31/12/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Località: | Benevento (BN) |
Codice atto: | 04E08912 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 31/1/2005 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Sannio ed, in
particolare, l'art. 34, comma 1;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda
alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipulazione, a tal fine, di convenzioni
con soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998,
n. 315;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il
quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali, i requisiti
di idoneita' delle sedi e le relative procedure di valutazione,
definisce gli obiettivi formativi e i programmi di studio e
disciplina le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di
studio e i contributi per l'istituzione e il funzionamento dei
dottorati di ricerca;
Visto il decreto rettorale 22 novembre 1999, n. 724, modificato
con decreto rettorale del 23 dicembre 1999, n. 807, con il quale e'
stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute
nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto
ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
Viste le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di
dottorato di ricerca (XX ciclo), con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi del Sannio, avanzate dai Dipartimento di
analisi dei sistemi economici e sociali (D.A.S.E.S.), dal
Dipartimento di studi giuridici, politici e sociali «Persona, mercato
e istituzioni» (PE.ME.IS.), dal Dipartimento di scienze biologiche ed
ambientali (D.S.B.A.), dal Dipartimento di ingegneria (I.N.G.)
rispettivamente delle facolta' di scienze economiche e aziendali, di
economia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Vista la deliberazione con la quale in Consiglio di
amministrazione con la seduta del 20 aprile 2001, ha individuato i
caratteri oggettivi ed i caratteri generali, per la concessione
dell'esonero dal pagamento di contributi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Vista la comunicazione interna n. 198 del 19 novembre 2004, con
la quale la segreteria a supporto del Nucleo di valutazione interna
ha comunicato il parere tecnico positivo espresso nella seduta del
12 ottobre 2004, a seguito della verifica dei requisiti di idoneita';
Viste le note delle Universita' degli studi di Lecce e di
Cagliari assunte al protocollo generale rispettivamente nelle date
4 ottobre 2004, n. 4053 e 22 novembre 2004, n. 5168, con le quali il
senato accademico e il Consiglio di amministrazione, rispettivamente
nelle sedute del 12 luglio 2004 e 27 luglio 2004 (Universita' di
Lecce), e nelle sedute del 28 e 29 settembre 2004 (Universita' di
Cagliari), hanno espresso ciascuno parere favorevole al finanziamento
di una borsa di studio per XX ciclo del corso di dottorato in «I
problemi civilistici della persona» sede amministrativa: Universita'
degli studi del Sannio;
Considerato che per i dottorati con sede amministrativa presso
l'Ateneo sono in corso di stipula convenzioni con enti per il
finanziamento di ulteriori borse di studio;
Attese pertanto, la necessita' e l'urgenza di provvedere;
Accertato che non sono previste sedute utili del senato
accademico e del Consiglio di amministrazione a breve termine;
Decreta
Art. 1.
Istituzione
E' istituito il XX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di
durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli
studi del Sannio.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
Denominazione |Borse finanziate |Borse aggiuntive |Posti a
dottorato |dall'Ateneo | |concorso
--------------------------------------------------------------------
I problemi | | |
civilistici della| | |
persona |n. 3 |n. 2 |n. 10
--------------------------------------------------------------------
Aree protette e | | |
valorizzazione | | |
del patrimonio | | |
culturale e | | |
ambientale per | | |
l'organizzazione | | |
del territorio e | | |
lo sviluppo | | |
sostenibile |n. 3 |- |n. 6
--------------------------------------------------------------------
Ingegneria | | |
dell'informazione|n. 3 |- |n. 6
--------------------------------------------------------------------
Scienze della | | |
terra e della | | |
vita |n. 3 |- |n. 6
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di
ricerca o da strutture produttive private.
Art. 2.
Accesso ai corsi di dottorato
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in
possesso dei seguenti titoli:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale 509/1999;
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Coloro che siano in possesso di un titolo straniero che non sia
gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
fare espressa richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione
al dottorato di ricerca, al collegio dei docenti del dottorato per il
quale viene inoltrata la domanda.
In tal caso i candidati dovranno allegare alla domanda di
partecipazione al concorso i documenti utili a consentire al collegio
dei docenti la dichiarazione di equipollenza di cui sopra, tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Art. 3.
Termine di presentazione delle domande di ammissione
Le domande di ammissione, indirizzate al rettore dell'Universita'
degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi n. 1, 82100 Benevento,
dovranno essere consegnate a mano o tramite corriere o trasmesse a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello della pubblicazione del presente bando.
Le domande di ammissione trasmesse a mezzo raccomandata A.R. si
considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite entro il
termine suindicato.
Art. 4.
Requisiti di ammissione e dichiarazioni da formulare nella domanda
Per l'ammissione ai corsi di dottorato si richiede:
a) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
viene inoltrata la domanda;
b) il possesso della cittadinanza;
c) l'elettorato attivo;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) il possesso del diploma di laurea, con l'indicazione della
data, della votazione finale e dell'universita' presso cui e' stata
conseguita ovvero il titolo straniero equipollente.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
del rettore.
Nella domanda il candidato deve indicare secondo il fac-simile di
domanda (alleg. n. 1):
a) il cognome e il nome;
b) il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) l'esatta denominazione del dottorato per l'ammissione al
quale intende partecipare.
Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 in materia di dichiarazione sostitutive di
certificazione, il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) la propria cittadinanza;
b) il titolo di studio conseguito in Italia o presso
un'Universita' straniera e gia' dichiarato equipollente alla laurea;
in entrambi i casi indicare l'anno accademico in cui e' stato
conseguito;
c) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
d) le lingue straniere scelte ai fini del colloquio (deve
essere indicata almeno una lingua).
Il candidato e' altresi' tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che siano effettuate eventuali comunicazioni, relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
dichiarare:
a) di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea devono,
invece, dichiarare:
a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza.
La domanda deve essere redatta nel rispetto dello schema allegato
al presente bando e deve contenere tutte le dichiarazioni suindicate.
Ai sensi dell'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, non e' richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda.
Qualora la domanda sia incompleta, l'Amministrazione si riserva
di chiedere al candidato le necessarie integrazioni e, in caso di
mancata risposta entro il termine all'uopo stabilito, si procedera'
alla esclusione del medesimo dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5.
Prove di esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio, finalizzati alla valutazione dell'attitudine alla
ricerca dei candidati.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e una discreta conoscenza
di almeno una lingua straniera.
Il calendario della prova scritta, con l'indicazione di luogo,
giorno e ora, sara' reso noto ai candidati, con avviso pubblicato sul
sito internet dell'Ateneo www.unisannio.it, nonche' all'albo
ufficiale dell'Ateneo.
La data della prova orale, qualora non sia resa nota
contestualmente alla data della prova scritta, sara' comunicata con
un preavviso di venti giorni.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso da parte di tutti i
partecipanti alla prova scritta.
Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica
ufficiale, non saranno pertanto inoltrate comunicazioni personali.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita':
a) passaporto o patente di guida o carta d'identita';
b) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato.
Su proposta del Collegio dei docenti, i candidati stranieri
potranno sostenere le prove d'esame presso istituzioni universitarie
estere sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Universita'
degli studi del Sannio.
Nell'ambito della predetta convenzione saranno disciplinate le
modalita' di svolgimento delle prove.
Art. 6.
Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di Ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta'
presso la quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
Con decreto rettorale sono approvati gli atti del concorso, la
graduatoria finale e conferite le borse di studio.
Art. 7.
Ammissione ai corsi di dottorato
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria finale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per una sola di loro.
L'ammissione e la frequenza ai corsi di dottorato, anche senza
borsa di studio, e' incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a
corsi di dottorato presso altre istituzioni universitarie italiane o
straniere.
Art. 8.
Iscrizione ai corsi di dottorato
I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale devono presentare o far pervenire all'Amministrazione
Universitaria entro il termine perentorio di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, i
seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
- cittadinanza;
- diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
c) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione
preventiva al coordinatore del corso.
Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza o meno lo svolgimento.
Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza.
Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini
stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro
confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori
sanzioni.
I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio l'Amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.
Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito la preferenza e' stabilita con riferimento
alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
L'importo lordo annuale della borsa di studio ammonta e' di
Euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali a carico dello
studente.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso e trasmessa al rettore.
L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura
del 50%.
Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi
all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della
relativa copertura finanziaria.
La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno
all'estero deve essere trasmessa al rettore dal coordinatore del
corso. il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita
dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di
ricerca del corso.
I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di
attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali
spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati
da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa
autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso.
Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato
anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda
volta.
Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato -
Esoneri
La tassa annua per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato
in Euro 5.164,57.
L'importo suddetto subisce le seguenti variazioni:
esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71;
per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84, riduzione del
70% (settanta);
per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98, riduzione del
50% (cinquanta);
per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del
30% (trenta).
La condizione di reddito deve essere sempre accompagnata dal
requisito di non aver conseguito l'ultima laurea da piu' di cinque
anni dalla scadenza del bando di dottorato.
Inoltre e' stabilito:
l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
l'esonero parziale con una riduzione del 50% (cinquanta), per
gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% (quarantacinque)
e il 65% (sessantacinque).
La predetta tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari
importo, di cui una al momento dell'inizio dell'anno di corso e la
seconda entro la fine dell'anno di corso.
L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
Per il primo anno di corso, la proposta e' formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
A parita' di merito l'esonero puo' essere concesso sulla base
della valutazione della situazione economica, determinata ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001.
Art. 11.
Obbligo di frequenza
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di svolgere tutte le attivita' formative, di studio e di ricerca
nelle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti.
Il collegio dei docenti del corso di dottorato in «I problemi
civilistici della persona» ha fissato l'obbligo settimanale di
frequenza su tre giorni.
L'Universita' garantisce, nel medesimo periodo, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che siano chiamati a soddisfare gli obblighi di leva
militare;
b) che si trovino nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre 1971, n. 1204;
c) che si assentino per malattia grave e prolungata.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi per un periodo superiore ai sessanta giorni, il
collegio dei docenti propone, con propria motivata delibera,
trasmessa al rettore, l'esclusione del dottorando dal corso.
A tal fine il coordinatore del corso, entro sessanta giorni,
convoca d'ufficio il collegio dei docenti.
Il dottorato escluso dal corso e' obbligato a restituire, per
l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 12.
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Il suddetto esame consiste nella discussione della dissertazione
presentata dal candidato.
L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Art. 13.
Norme di rinvio
L'Amministrazione universitaria in attuazione della legge
n. 675/1996 e successive integrazioni e modificazioni si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal canidato per l'espletamento
delle procedure concorsuali e per fini istituzionali.
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel
regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
di dottorato di ricerca.
Il presente decreto sara' sottoposto al parere del senato e del
Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, per la
ratifica.
Benevento, 10 dicembre 2004
Il rettore: Cimitile
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