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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Concorso pubblico per la copertura di ventiquattro posti di Giudice
nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 2/1/2009
Ente:CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Località:-
Codice atto:8E012512
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:24
Scadenza:2/2/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del citato decreto
legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto
legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia
tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni
tributarie in servizio;
Visto il successivo comma 5 nel quale e' previsto che «Per la
copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9,
riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»;
Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che
prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di
coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4
e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita'
a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231,
e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice
presidente di sezione e giudice delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione,
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle
vacanze che si verificano in seno alle Commissioni tributarie
regionali e provinciali relativamente agli incarichi di presidente,
presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice;
Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle Tabelle
«E» e «F» allegate al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre
1992;
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze
in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero
delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto;
Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il
18 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del
medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso
le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura
delle vacanze di vari posti di presidente, presidenti di sezione,
vicepresidenti di sezione e giudici, sono rimasti vacanti
ventiquattro posti di giudici presso le Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo n. 545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti
di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e
precisamente presso le Commissioni tributarie regionali della
Calabria (3 posti), della Sardegna (2 posti) e della Sicilia (3
posti), e presso le Commissioni tributarie provinciali di Cagliari (1
posto), Catania (1 posto), Catanzaro (2 posti), Enna (2 posti), Nuoro
(2 posti), Palermo (2 posti), Reggio Calabria (1 posto), Sassari (1
posto), Trieste (2 posti), Vibo Valentia (2 posti);
Delibera:
 
Art. 1.
 

a) E' approvato l'allegato schema di domanda, corredato dalle
relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art.
9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la
copertura dei posti vacanti di giudici nelle Commissioni tributarie
regionali e provinciali come di seguito indicato:
 
----> Vedere Tabella a pag. 1 <----
 

b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il modello
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da
allegare alla domanda di cui alla lettera a).

                               Art. 2.
 

Coloro che intendono ricoprire uno degli incarichi di cui all'art.
1, lettera a), devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando,
presentare la domanda, di cui al medesimo art. 1, presso la
Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.
A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio
ricevente.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
La domanda e la scheda sono esenti da bollo.

                               Art. 3.
 

1. La domanda di cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione
dalla graduatoria, deve essere corredata dai documenti comprovanti
che il candidato possiede i requisiti generali di cui all'art. 7,
nonche' quelli di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in
alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la
quale il candidato attesti di possedere i medesimi requisiti.
2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso
dei requisiti di cui all'art. 7 del D. lgs. 545/1992. Deve essere,
inoltre, allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non
versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8
(vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo n. 545 del
1992 e successive modificazioni, ovvero di impegnarsi a rimuoverle
prima dell'eventuale giuramento. Con la stessa dichiarazione
sostitutiva, i concorrenti nei cui confronti sia stata dichiarata la
decadenza dall'incarico per incompatibilita' devono specificare, pena
l'esclusione dagli elenchi, che la situazione di incompatibilita'
accertata e' venuta a cessare.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve
presentare i documenti in originale o in copia autenticata,
comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali,
accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del decreto
legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli deve
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione
sostitutiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere
specificatamente indicati tutti i titoli di servizio, professionali,
accademici e di studio con indicazione della data di inizio e di
eventuale cessazione.
Al riguardo, si precisa che:
a. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero
dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia
l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o
dell'attivita' per il periodo richiesto, nonche' la denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita';
b. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro;
c. Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di
ragionieri e periti commerciali hanno svolto, o svolgono come
lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed
amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto
di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata
asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa
situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve
risultare da apposita documentazione ovvero dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda;
d. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno
svolto detta attivita';
e. Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono
elencare le societa' di capitale presso le quali hanno svolto o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata;
f. Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui alla tabella “E”, devono essere indicati
l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico
(professore a contratto, assistente ordinario, ecc.) e la durata
dell'incarico;
g. I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano);
h. la decorrenza degli incarichi eventualmente svolti presso le
Commissioni tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali
e regionali (tabella F) deve essere indicata dalla data del
giuramento.
4. Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che:
Nella SEZIONE B, ai fini della determinazione del punteggio
relativo all'eventuale periodo di servizio presso le Commissioni
tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali
(«tabella F»):
1) il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato
in misura pari ad un anno;
2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve
essere calcolato;
3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni,
si cumulano;
4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state
esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene
attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza
dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata.
Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia
stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di
cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio
prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad
un mese;
5) il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e
provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio
prestato nella Commissione centrale e nelle Commissioni di primo e
secondo grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le
C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti
del servizio presso le Commissioni tributarie provinciali o
regionali.
Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti
relativi ai periodi di servizio indicati, dovra' essere riportato
nella scheda.
Nella SEZIONE C i richiedenti, per ciascuna categoria
professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito
spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita
“tabella E” allegata.
- Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella
medesima voce di “Attivita' professionali” di cui
alla“tabella E” da' luogo ad un unico punteggio (ad
esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella
di commercialista, non viene valutata).
- Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o
ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.
- Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata.
Nella SEZIONE D della scheda, devono essere specificati, secondo
l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le relative
Commissioni tributarie provinciali o regionali. In proposito si fa
presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una
delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di
preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi
indicati in subordine.

                               Art. 4.
 

Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di
segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito
www.giustizia-tributaria.it&rdquo;, sezione «CONCORSI».
L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine di
venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della
graduatoria.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e
saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e,
successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto di servizio dei vincitori.
Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria.
Roma, 16 dicembre 2008
Il presidente: Gargani

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