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UNIVERSITA' DI MACERATA

Concorso per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato
internazionale in «La tradizione europea del pensiero economico».

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.54 del 9/7/2004
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:04E03916
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/8/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 27 dicembre 1997;
Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Visto il regolamento in materia di dottorati emanato con decreto
rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999;
Vista la delibera del S.A. del 25 maggio 2004;
Vista la delibera del C.d.A. del 28 maggio 2004;
Decreta
di emanare il seguente bando di concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al corso di dottorato internazionale in «La tradizione
europei del pensiero economico».
Art. 1.
Le universita' di Macerata, Erfut, Paris I-Sorbonne, Paris
X-Nanterre, Politecnica delle Marche, Roma «Tor Vergata», in
consorzio tra di loro istituiscono il corso internazionale di
dottorato di ricerca «La tradizione europea del pensiero economico»,
che conferisce ai candidati che abbiano regolarmente seguito il corso
e superato le prove di seguito indicate il titolo internazionale di
dottorato di ricerca in «La tradizione europea del pensiero
economico».
Sede principale e amministrativa e' l'Universita' degli studi di
Macerata, facolta' di scienze politiche, Dipartimento di sviluppo
economico. Sedi consorziate sono le Universita' di Erfut, Paris
I-Sorbonne, Paris X-Nanterre, Politecnica delle Marche, Roma «Tor
Vergata».
Durata: tre anni;
Posti: sei;
Borse di studio: tre;
Lingue: francese, inglese, italiano, tedesco.
Direttore del corso e' un docente dell'Universita' sede
amministrativa.
Le attivita' scientifiche del corso di norma si svolgeranno
presso l'Universita' di Macerata, ma potranno svolgersi anche presso
le Universita' sedi consorziate secondo le scelte dei singoli
corsisti accolte dal Collegio dei docenti. Per esser ammessi al corso
di dottorato i candidati debbono superare la prova selettiva, di cui
ai seguenti articoli.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per
l'ammissione al dottorato internazionale di ricerca di cui al
precedente articolo coloro i quali, di cittadinanza italiana o
straniera, siano in possesso di un titolo di studio di laurea
specialistica ovvero di titolo equipollente.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti. Gli studenti di nazionalita' non italiana
potranno presentare la domanda in lingua inglese.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove: una scritta
e una orale. Le prove sono intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio prescelto
agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Macerata, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, va presentata direttamente o a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Universita' degli
studi di Macerata (Ufficio ricerca scientifica - Area affari
generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita' n. 11, Palazzo Conventati, 62100 Macerata), entro il
termine perentorio di giorni quarantacinque a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la ricevuta
dell'Ufficio accettante per le domande presentate direttamente o la
data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico);
b) la propria cittadinanza;
c) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' non italiana;
d) di impegnarsi a seguire con assiduita' le attivita' previste
per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca
assegnate;
e) di indicare le lingue straniere conosciute, oltre alla
lingua inglese;
f) la scelta della sede dove intende effettuare la prova
scritta della selezione di ammissione, di cui al successivo art. 5;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'aspirante dovra' allegare alla domanda di partecipazione al
concorso una copia della tesi di laurea ed eventuali pubblicazioni e
titoli utili ai fini della valutazione.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
L'Universita' di Macerata, inviera' copia delle domande di
ammissione di loro competenza alle Universita' sedi consorziate
affinche' provvedano all'espletamento delle procedure indicate
nell'art. 5, comma 1.

                               Art. 5.
La valutazione dei titoli di ogni candidato e le prove d'esame
scritte si svolgeranno nelle Universita' di Macerata, di Erfurt e
Parigi X-Nanterre, secondo la scelta indicata nella domanda del
candidato.
Le prove orali si svolgeranno dopo le prove scritte, ed
esclusivamente presso l'Universita' di Macerata per tutti i candidati
che abbiano superato la prova selettiva.

                               Art. 6.
La selezione per l'ammissione al corso sara' curata da una
commissione giudicatrice internazionale, nominata con decreto del
rettore dell'Universita' di Macerata. La commissione sara' composta
da tre membri scelti tra i componenti il collegio dei docenti in
rappresentanza rispettivamente delle Universita' italiane, francesi e
tedesca. La commissione si articolera', qualora sia necessario, in
sottocommissioni presiedute ciascuna da un membro della commissione e
coadiuvato da due collaboratori anche esterni, per le prove scritte,
mentre sovrintendera' nella sua completezza tutte le altre fasi della
selezione di ammissione.

                               Art. 7.
In relazione alle qualita' da accertare, la commissione
internazionale assicura un'idonea valutazione comparativa dei
candidati, tempi adeguati per l'espletamento nonche' la pubblicita'
degli atti.
Al termine delle prove d'esame la commissione internazionale
compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti dai candidati nelle singole prove e la comunica alle sedi
consorziate.

                               Art. 8.
I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio ricerca scientifica - Area affari generali - Universita'
degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' n. 11 - 62100
Macerata, entro il termine che verra' comunicato dall'Amministrazione
domanda in carta libera di iscrizione al primo anno di corso
internazionale di dottorato corredata dalla ricevuta del versamento
della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
o da specifica domanda di attribuzione di borsa di studio e di
esonero dal pagamento delle tasse d'iscrizione.
Ai primi classificati con punteggio almeno pari a 50/60 verra'
assegnata - entro i limiti delle disponibilita' - una borsa di studio
dell'importo di Euro 10.561,54 annui, al lordo delle ritenute di
legge. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nella graduatoria di ammissione. La durata dell'erogazione delle
borsa di studio e' annuale e puo' essere confermata in caso di
superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto,
effettuata dal Collegio dei docenti.
La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso, se e' fissata al
10 novembre 2004.
L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per
l'eventuale periodo di soggiorno all'estero. La borsa di studio non
e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca dei
borsisti.
La borsa di studio e' altresi' incompatibile con un reddito
superiore a Euro 7.746,85.
Il godimento della borsa esclude l'instaurarsi di un rapporto di
lavoro subordinato con l'Universita'.
Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.032,91 onnicomprensivi per ciascun anno di
corso da versare in due rate da Euro 516,46: la prima contestualmente
all'iscrizione e la seconda entro il 31 marzo 2005. Gli assegnatari
di borsa di studio sono esenti dal pagamento delle tasse e dei
contributi. I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella
condizione di avere una borsa di studio non possano esserne
assegnatari per esaurimento delle stesse, sono esentati dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
In caso di utile collocamento in graduatorie per altri corsi di
dottorato, il candidato deve esercitare entro il termine per
l'iscrizione opzione per il corso internazionale di dottorato.

                               Art. 9.
I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa di studio e l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi
d'iscrizione, debbono dichiarare, contestualmente alla richiesta e
sotto la propria personale responsabilita':
1) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio per un corso di dottorato;
2) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato;
3) di impegnarsi a restituire le somme percepite relativamente
alla borsa per il periodo in cui il proprio reddito personale superi
il limite di Euro 7.746,85.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita'
programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di
maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare,
nelle sedi indicate dal collegio. Eventuali assenze per cause
legittime e giustificate debbono essere debitamente autorizzate dal
coordinatore del corso. In ogni caso il collegio dei docenti potra'
procedere ad una proporzionale decurtazione dell'importo annuale
della borsa.
Il coordinatore del corso, previa acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile delle strutture
didattiche interessate, puo' affidare ai dottorandi una limitata
attivita' didattica integrativa, che non deve in ogni caso
comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi'
costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non
da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.

                              Art. 11.
Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a
intraprendere l'attivita' di ricerca e ne consentono l'ammissione
alla prosecuzione del dottorato.
Il collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per
l'ammissione all'anno successivo. Qualora i dottorandi abbiano
sostenuto presso qualsiasi altra Universita' esami equipollenti a
quelli previsti nel primo anno di dottorato, essi possono essere
esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere nel primo
anno.

                              Art. 12.
Alla conclusione del ciclo di dottorato, superato l'esame finale,
che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta
(tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla
quale emergano risultati scientifici rilevanti verra' rilasciato il
titolo indicato all'art. 1, comma 1.
Il titolo di dottore di ricerca verra' rilasciato alle seguenti
condizioni:
ogni dottorando dovra' aver effettuato la propria attivita'
sotto la supervisione e responsabilita' di due direttori di tesi;
ogni dottorando dovra' aver trascorso congrui periodi di studio
presso piu' centri di ricerca delle Universita' consorziate in questo
dottorato.
La valutazione del curriculum del candidato verra' effettuata,
utilizzando il sistema europeo dei crediti, assegnando un totale di
sessanta crediti all'anno incluse le attivita' di ricerca e la
frequenza a corsi.

                              Art. 13.
Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal
rettore dell'Universita' di Macerata sentito il collegio dei docenti,
ed e' composta da almeno tre membri scelti tra i professori e
ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle
discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il
corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre Universita' non
partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio
dei docenti.

                              Art. 14.
Di norma entro il 31 dicembre del terzo anno di corso i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del collegio dei docenti e da otto copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della tesi nel tempo previsto, o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga della durata massima di un anno.
I candidati, entro quindici giorni dalla data di convocazione del
colloquio, debbono provvedere a inviare, a ciascun componente la
commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
Dopo il conseguimento del titolo da parte dei candidati,
l'Universita' di Macerata cura l'inoltro delle copie della tesi
finale alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze e di una copia
per ciascuna Universita' consorziata.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari dello Stato italiano in
materia di dottorato di ricerca e l'accordo internazionale, stipulato
dalle Universita' di cui all'art. 1 del presente bando.

                              Art. 16.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita'
degli studi Macerata quale sede amministrativa si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Macerata, 23 giugno 2004
Il rettore

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