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UNIVERSITA' DI SALERNO
Concorso per l'ammissione al XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di
Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Salerno.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.95 del 4/12/2012 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Località: | Salerno (SA) |
Codice atto: | 12E06855 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/1/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visti gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell'Universita' degli
Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e
pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato
con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 23
dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale -
dell'8 novembre 2000, n. 261, con D.R. 4 marzo 2003, n. 922,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con D.R. 30 dicembre 2008, n.
4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 9 gennaio 2009, n. 6, con D.R. 3 agosto 2010, n.
2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale - del 16 agosto 2010, n. 190, e con D.R. 12 giugno
2012, n. 1396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Serie Generale - del 26 giugno 2012, n. 147;
Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con
D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161;
Visto il D.R. 2 luglio 2009, n. 3260, Prot. n. 34003, con il
quale e' stato emanato il Regolamento Studenti;
Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle
Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento,
l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con
soggetti pubblici e privati;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n.
315;
Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato
emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di
Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'
delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con
Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di
idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i
programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la
durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e
la frequenza;
Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che
fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la
fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n.
398;
Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio
all'ammontare della stessa;
Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto il D.M. 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti in
data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 2008, n.
241;
Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il
quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative
contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30
aprile 1999, n° 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato
di Ricerca;
Visto il D.R. 14 settembre 2011, Rep. n. 2268, Prot. n. 35622,
con il quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il
compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione
avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla
ripartizione delle borse di studio;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 12 gennaio 2012, in sede di
approvazione del bilancio preventivo gestionale per l'anno 2012, ha
determinato, anche tenuto conto dell'adesione dell'Ateneo al Progetto
Regionale finanziato nell'ambito del POR Campania FSE 2007/2013
denominato "Dottorati in Azienda", le risorse economico-finanziarie
da destinare alle predette Scuole prevedendone la relativa spesa;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 31 maggio 2012, n. 126), l'importo della
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'anno
accademico 2012/2013 e' stabilito in € 140,00;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2012, ha approvato, per
l'anno accademico 2012/2013, la Guida al pagamento delle tasse e dei
contributi universitari per Corsi di Dottorato di Ricerca;
Considerate le proposte avanzate dalle strutture dipartimentali
relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle
Scuole Dottorali di afferenza aventi sede amministrativa presso
l'Universita' degli Studi di Salerno;
Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella
seduta del 5 novembre 2012, in ordine alla verifica dei requisiti di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Acquisito il verbale, in data 13 novembre 2012, dei lavori della
Commissione Mista S.A./CdA;
Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella
seduta del 20 novembre 2012, ha approvato l'istituzione del XIV
Ciclo - Nuova Serie (XXVIII ciclo) delle Scuole di Dottorato di
Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di
Salerno;
Visto il D.R. 26 novembre 2012, Rep. n. 2691, Prot. n. 46695, con
il quale, e' stata autorizzata, in assenza di una seduta tematica del
Consiglio di Amministrazione ed al fine di garantire l'immediata
istituzione del suddetto ciclo, la spesa complessiva di
€ 3.781.440,00, mediante utilizzo della disponibilita' esistente sul
capitolo di spesa AF.01.05.03 "Borse di studio per dottorati di
ricerca", per il finanziamento di n. 78 borse di studio di durata
triennale;
Decreta:
Art. 1
Istituzione
E' istituito il XIV Ciclo - Nuova Serie delle Scuole di Dottorato
di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli
Studi di Salerno.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti alle Scuole Dottorali di
seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del
Corso, la Scuola di afferenza, i posti messi a concorso e il numero
delle borse di studio, le sedi consorziate).
Le attivita' formative di studio e di ricerca relative ai
suddetti Corsi avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2013 e
sino al 31 dicembre 2015.
I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.
Le borse di studio finanziate nell'ambito di Progetti Speciali
saranno sottoposte, sia con riferimento alla gestione della carriera
degli studenti che con riferimento alla rendicontazione contabile ed
amministrativa, alla normativa specifica del Progetto di riferimento.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398,
"le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "le
borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali".
Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476".
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, come modificato dall'art. 19, comma 3,
lett. a) della L. 30 dicembre 2010, n° 240, "il pubblico dipendente
ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di
durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca
senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati
iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo".
Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, "i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'".
Art. 3
Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione
a Corsi/Scuole di Dottorato di Ricerca
Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea
specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, coerenti
con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero.
In particolare, i cittadini italiani, comunitari o
extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al
Corso/Scuola di Dottorato di Ricerca, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso.
A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti
utili a consentire alla Commissione Esaminatrice di cui al successivo
articolo 7 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I
predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del
predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti il conseguimento del diploma di laurea.
Art. 4
Termine di presentazione delle domande di ammissione
La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e'
articolata nelle fasi di seguito indicate:
PRIMA FASE
REGISTRAZIONE
In generale, ciascun candidato dovra' registrarsi al sistema
informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line
disponibile nel sito internet alla voce: http://www.unisa.it/.
Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico
di Ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre valida:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano
conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono
utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di
codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione Post
Laurea.
Viceversa, coloro che non risultino registrati al sistema
informatico di Ateneo dovranno:
1. munirsi del proprio codice fiscale;
2. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it/;
selezionare dal menu alla sinistra della pagina il link: STUDENTI e,
successivamente, accedere alla sezione "Segreterie Studenti e Servizi
on-line" e cliccare su "Area utente";
3. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"Registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo che verra'
proposto;
4. completata la procedura informatizzata, il sistema generera'
un Nome Utente ed una Password che dovra' essere modificata al primo
accesso. Tali credenziali di accesso verranno anche spedite a mezzo
posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nel corso della
registrazione.
SECONDA FASE
ISCRIZIONE AL CONCORSO
(DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE)
Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il
candidato dovra' iscriversi al concorso, compilando per via
telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il Contributo
per la partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra'
collegarsi al sito internet di Ateneo: http://www.unisa.it/ - servizi
studenti on line - area riservata di ciascuno studente, alla quale si
ha accesso utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e
"password") ottenuti con la registrazione.
In particolare dovra':
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare dal menu alla sinistra della pagina il link: STUDENTI e,
successivamente, dall'Area Utente, selezionare il link: accedi ai
servizi studenti on line;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "Test per corsi ad accesso programmato" e
compilare la domanda di ammissione seguendo le istruzioni fornite
dalla procedura. Sara' richiesto, tra l'altro, di inserire i dati del
proprio documento di riconoscimento, che dovra' essere lo stesso che
sara' portato in sede di concorso per l'identificazione;
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di ammissione al concorso compilata on line e completarne la
compilazione, nonche' il bollettino di pagamento interbancario
"Freccia" relativo al Contributo per la partecipazione a concorsi
pubblici per l'ammissione ai Dottorati di Ricerca, per un importo di
€ 25,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere
corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata.
5. pagare il predetto Contributo, previa esibizione del
bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello
di UNICREDIT s.p.a. o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro
il termine perentorio di seguito indicato. Conseguentemente, non sono
consentite altre modalita' di pagamento.
Il Contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici non
verra' restituito in nessun caso.
L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica
della domanda di ammissione e pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai Dottorati di
Ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine perentorio
dell'8 gennaio 2013. A tal fine, la procedura informatizzata di cui
al presente articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il termine
perentorio di cui al presente comma.
Si precisa che la domanda di ammissione al concorso di cui al
presente articolo non da' diritto a sostenere le prove concorsuali,
se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del Contributo per
la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai Dottorati
di Ricerca entro il termine perentorio previsto dal presente
articolo.
Inoltre, la domanda di ammissione al concorso, debitamente
compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del Contributo
per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai
Dottorati di Ricerca non dovranno essere consegnate all'Ufficio
Formazione Post-Laurea dell'Ateneo, ma conservate a cura del
candidato ed esibite, se richieste, alla Commissione Esaminatrice di
cui al seguente articolo 7.
Al riguardo, la Commissione Esaminatrice ammettera' alla prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli ammessi predisposto dall'Ufficio Formazione Post-Laurea e
pubblicato nel sito dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index
Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i
candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema
informatico di Ateneo ne' al pagamento del Contributo per la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di
Dottorato di Ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla
presentazione della sola domanda di ammissione al concorso,
reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index entro il termine perentorio entro
il termine perentorio dell'8 gennaio 2013.
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione
Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura
informatizzata di cui al precedente articolo 4, il candidato dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la propria cittadinanza;
d) l'esatta denominazione del concorso al quale intende
partecipare;
e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione
dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'Anno
Accademico in cui e' stato conseguito;
f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) le lingue straniere conosciute;
h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di
Dottorato di Ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal
relativo Collegio dei Docenti.
Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 6
Prove di esame
L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio.
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera.
Gli argomenti delle prove concorsuali, ove comunicati, sono
reperibili nella pagina internet dell'Ufficio alla voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index
Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun Corso, secondo il
seguente calendario:
Parte di provvedimento in formato grafico
La comunicazione delle date e della sede delle prove concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire
alternativamente uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in
corso di validita':
a) carta d'identita', patente di guida, passaporto, tessera
postale o porto d'armi;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato.
Art. 7
Commissioni Esaminatrici, valutazione delle prove e graduatorie di
merito
Le Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici per
l'ammissione ai Corsi/Scuole di Dottorato di Ricerca sono nominate
con Decreto del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo.
Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Relativamente al colloquio, la Commissione Esaminatrice, alla
fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi.
L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di voti:
ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, la
preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla
loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal
D.P.C.M. 9 aprile 2001;
ai soli fini dell'assegnazione dei posti senza borsa di studio
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 8
Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca
afferenti alla relativa Scuola secondo l'ordine stabilito nella
relativa graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso per ogni Corso. A tal fine, la
graduatoria finale di merito e' unica per ciascun Corso di Dottorato
di Ricerca afferente alla relativa Scuola Dottorale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di
Dottorato di Ricerca.
Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto al
numero delle borse di studio assegnate al singolo Corso di Dottorato
di Ricerca, il Consiglio della Scuola potra' decidere a quale altro
Corso di Dottorato di Ricerca afferente alla stessa attribuire le
borse di studio non assegnate.
L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca,
senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del
Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca, in sovrannumero e senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 9
Immatricolazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca
Le graduatorie finali di merito relative ai singoli concorsi
verranno rese pubbliche a mezzo pubblicazione delle stesse nel sito
internet di Ateneo all'indirizzo:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index.
La pubblicazione costituira' notifica ufficiale ai vincitori dei
risultati concorsuali; conseguentemente, non verranno inviate
comunicazioni personali.
I candidati che risultino utilmente collocati nelle graduatorie
finali di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui al
precedente comma 1, utilizzando esclusivamente la procedura
informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo:
http://www.unisa.it/ - servizi on line studenti - area utente di
ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente"
e "password") ottenuti con la registrazione.
In particolare, dovranno:
1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente, dall'Area Utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line;
2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione:
"Login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la
predetta coppia di codici;
3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile
effettuare: selezionare "Immatricolazione", compilando la relativa
domanda avvalendosi delle istruzioni fornite dalla procedura
informatizzata. Tale procedura chiede, preliminarmente, di indicare
se si intendono inserire i dati dell'attestazione I.S.E.E. relativa
alla situazione economica dell'anno 2011, al fine di determinare la
propria fascia di reddito: in caso positivo, selezionare la relativa
opzione. L'inserimento dei dati I.S.E.E. non puo' essere
procrastinato a momenti successivi. Se si appartiene alla fascia di
contribuzione piu' elevata, non e' necessario inserire i predetti
dati I.S.E.E; selezionare, quindi, la relativa opzione.
Qualora, si sia optato per l'inserimento dei dati I.S.E.E, dopo
aver cliccato su < prosegui > , si aprira' una maschera in cui
procedere all'inserimento. Dopo aver completato l'operazione,
cliccare sul bottone OK:verra' visualizzata la maschera con i dati
inseriti e con la fascia di reddito risultante.
Se i dati sono corretti, cliccare sul bottone < conferma i dati
inseriti > per confermarli; altrimenti, qualora si intenda modificare
qualche dato, cliccare sul bottone < Modifica i dati inseriti > .
4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la
domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento
della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se
dovuto, del Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di
Dottorato di Ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in
precedenza. Al riguardo, si precisa che il pagamento deve essere
effettuato utilizzando esclusivamente i moduli di pagamento
"Bollettini Freccia" scaricati a mezzo della procedura
informatizzata, presso uno sportello di UNICREDIT s.p.a. o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Conseguentemente, non sono
consentite altre modalita' di pagamento.
Il Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato
di Ricerca non verra' restituito in nessun caso.
Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere
effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo.
Con la compilazione per via telematica della domanda di
immatricolazione, i candidati che risultino utilmente collocati nelle
graduatorie finali di merito attesteranno, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
seguenti fatti, stati e qualita' personali:
il titolo di studio di cui al precedente articolo 3, comma 1;
il non essere iscritto/a e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro Corso di Dottorato di Ricerca;
il non essere iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione e,
in caso affermativo, l'impegno a sospenderne la frequenza prima
dell'inizio del Corso di Dottorato di Ricerca;
l'impegno, qualora intenda intraprendere attivita' esterne,
anche occasionali e di breve durata, a darne previa comunicazione
all'Amministrazione Universitaria e a non iniziare le predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
Collegio dei Docenti.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne attesteranno, altresi':
di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per Corsi di Dottorato di Ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di
studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superore ad
€ 13.638,47. Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i
redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento
debitamente sottoscritta.
Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore
di handicap.
I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, pari ad € 140,00, il cui
bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra'
effettuarsi presso uno sportello della Banca Unicredit s.p.a. o di un
qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non
sono consentite altre modalita' di pagamento.
La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate
personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria
unitamente alla seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente
sottoscritta;
2. certificazione attestante l'invalidita'.
Sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di
versamento verra' riportato il numero di matricola assegnato a
ciascuno studente.
I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.
Coloro che non avranno provveduto ad immatricolarsi entro il
termine di cui al precedente comma 2 saranno considerati
rinunziatari, e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno dichiarati decaduti.
I posti resisi vacanti entro e non oltre l'inizio delle attivita'
di ricerca saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale di merito.
In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 10
Tasse universitarie
I dottorandi di ricerca sono tenuti al pagamento della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e delle Tasse
universitarie come determinate dall'Amministrazione Universitaria.
I dottorandi di ricerca titolari di borsa di studio sono
esonerati dal pagamento delle Tasse universitarie e devono versare
esclusivamente la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario.
Le modalita' di pagamento ed i termini entro cui gli stessi
dovranno essere effettuati sono descritti nell'apposita Guida al
pagamento delle Tasse Corsi di Dottorato di Ricerca per l'anno
accademico 2012/2013, consultabile nel sito Internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/guidealpagamentodelletasse
Art. 11
Borse di studio
Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
A parita' di merito, la preferenza viene stabilita con
riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai
sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso di
Dottorato di Ricerca.
Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei
Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca.
L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di
soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del
Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid.
Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del
Corso.
La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla
presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione,
controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una
dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.
Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni
bimestrali posticipate.
Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il
Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di
ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando.
Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale
interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire
l'interruzione dei pagamenti.
In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra'
darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con
almeno 30 giorni di preavviso.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra'
cumulata con le rate successive.
Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente
gia' corrisposte.
Art. 12
Obbligo di frequenza, differimento inizio corso, interruzioni ed
esclusioni
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato
di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e
secondo le modalita' fissate dal relativo Collegio dei Docenti e dal
Consiglio della Scuola Dottorale.
I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero
presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente
articolo 10, comma 5.
Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero
proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso.
Eventuali differimenti della data di inizio del corso o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
a) che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita';
b) che si assentino per malattia grave e prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei
predetti obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 13
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca
Il titolo accademico di Dottore di Ricerca e' conferito a
conclusione del Corso dal Rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' gli
adempimenti a carico dei dottorandi e del Collegio dei Docenti sono
descritti negli artt. 12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di
Dottorato di Ricerca.
Art. 14
Divieto di contemporanea iscrizione, sospensione della carriera ed
incompatibilita'
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 16 del
Regolamento Studenti, non e' consentita l'iscrizione contemporanea a
piu' Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica e Magistrale, di
Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master. Tuttavia, lo
studente iscritto a un corso di studio puo' chiedere la sospensione
della carriera per uno o piu' anni accademici qualora intenda
iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a un Master
Universitario, a un Dottorato di Ricerca o per frequentare corsi di
studio presso Universita' estere o presso Accademie Militari.
Gli studenti che risultino gia' iscritti ad un Corso di Dottorato
di Ricerca senza diritto alla borsa di studio possono accedere,
previo superamento del relativo concorso, ad un Corso diverso,
purche' rinunzino al Dottorato di Ricerca precedente ed inizino il
nuovo Corso dal primo anno. Parimenti, gli studenti che risultino
gia' iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca con diritto alla
borsa di studio, possono accedere, previo superamento del relativo
concorso, ad un Corso diverso, ma senza borsa di studio, rinunciando
al Dottorato di Ricerca precedente ed iniziando il nuovo Corso dal
primo anno.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n.
398, "agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che siano ammessi
a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della
frequenza del Corso di Dottorato. L'iscrizione all'anno di corso
spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in
sovrannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della Scuola".
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, "e' consentita la frequenza congiunta del
Corso di Specializzazione Medica e del Corso di Dottorato di Ricerca.
In caso di frequenza congiunta, la durata del Corso di Dottorato e'
ridotta ad un minimo di due anni".
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, "la titolarita' di un assegno di ricerca non e' compatibile con
la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica,
in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa per
il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Art. 15
Copertura assicurativa
L'Universita' degli studi di Salerno garantisce ai dottorandi,
per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in
occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in
occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato
di Ricerca.
La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in
occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di
soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente
autorizzate dal Coordinatore del Corso.
Art. 16
Riservatezza e proprieta' dei risultati
Il dottorando e' tenuto a mantenere riservate tutte le
informazioni di cui verra' in possesso per effetto dell'attivita' di
ricerca scientifica e/o di formazione svolta; restano escluse solo le
informazioni di carattere generale e quelle di provato dominio
pubblico. L'obbligo di riservatezza dovra' essere mantenuto anche
dopo il conseguimento del titolo accademico di dottore di ricerca.
Il dottorando conserva il diritto esclusivo al brevetto o ad
altro titolo di protezione relativo ad innovazioni realizzate a
seguito dell'attivita' di ricerca scientifica e/o di formazione
svolta utilizzando strutture o mezzi finanziari imputabili al
bilancio dell'Ateneo. Puo', pertanto, procedere alle formalita' che
siano necessarie alla protezione, dandone preventiva comunicazione
all'Amministrazione Universitaria.
Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,qualora
il dottorando o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', l'Universita' acquisisce
automaticamente il diritto, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione
e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da
terzi. Al dottorando spettano, comunque, il diritto di essere
riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo
le disposizioni del Regolamento di Ateneo.
Nel caso in cui il dottorando non intenda tutelare autonomamente
l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di brevetto o
titolo assimilabile, questi potra' cedere volontariamente
all'Universita' i diritti di titolarita' sull'invenzione stessa. Al
dottorando spettano, comunque, il diritto di essere riconosciuto
autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le
disposizioni del Regolamento di Ateneo.
Nell'ipotesi di cui al comma 2 o qualora l'Universita' decida di
non procedere all'acquisizione dei diritti brevettuali, alla stessa
compete il 30% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del
brevetto, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il
conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore. Di tali
competenze il 20% sara' trasferito al Dipartimento dell'autore e
l'80% all'Ateneo per le attivita' di brevettazione e di trasferimento
tecnologico.
Per quanto non espressamente previsto in materia brevettuale nel
presente articolo, valgono le disposizioni interne all'Ateneo di cui
il dottorando e' chiamato a prendere a conoscenza.
Art. 17
Pubblicita'
Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di
ammissione per i soli candidati stranieri sono pubblicati nell'Albo
Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_f
ormazionepostlaurea/dottorati/index
Art. 18
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.
Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente
bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con
l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le
seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera
accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a
fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche
mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara'
curato da personale dell'Ateneo.
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza.
Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni
momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la
rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di
Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'Ente.
Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto
previsto dagli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il
dott. Giovanni Salzano, - Ufficio Formazione Post-Laurea
dell'Universita' degli Studi di Salerno - via Ponte don Melillo,
84084 Fisciano (Sa) - tel. 089/966242, fax 089/969892, e-mail:
gsalzano@unisa.it
Art. 19
Norme finali
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nell'art. 19
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel D.M. 30 aprile 1999, n.
224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo
in materia di Dottorato di Ricerca.
Fisciano, 26 novembre 2012
Il Rettore: Pasquino
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