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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di
duecentosettanta allievi marescialli del contingente ordinario al 76°
corso, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di
finanza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.13 del 17/2/2004 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E00590 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/3/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed in
particolare l'art. 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa,
con modificazioni, alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957,
n. 260;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo e l'art. 19
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, contenente norme
sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 «Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza», e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
indetti dal Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni»;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idoneo sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 445/2002, datata
24 ottobre 2002, con la quale sono stati dichiarati illegittimi i
requisiti di «celibato», «nubilato» e «vedovanza», previsti per
l'arruolamento nel Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del comandante generale n. 416631, datato
15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai
sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, concernente il «Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare»;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003, che fissa, tra
l'altro, nel 20% l'aliquota massima di personale femminile da
arruolare nel ruolo ispettori per l'anno 2004;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato»;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto, per l'anno accademico 2004/2005, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di duecentosettanta
allievi marescialli del contingente ordinario al 76° corso, presso la
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante il
presente concorso, non potra' superare il 20% dei posti messi a
concorso, cioe' cinquantaquattro unita'. Pertanto, in nessun caso,
concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno
del 76° corso in un numero superiore a quello sopra indicato, anche
se collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al
successivo art. 21.
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, i posti non coperti saranno devoluti in aumento a
quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato articolo secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova preliminare, consistente nella somministrazione di
test culturali di livello;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di composizione italiana;
d) gli accertamenti dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo di una o piu' lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
Il corso di formazione avra' inizio alla data che sara' stabilita
dal Comando generale della Guardia di finanza ed avra' la durata di
due anni accademici, al termine dei quali gli allievi dichiarati
idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» ed al ruolo
«appuntati e finanzieri», gli allievi finanzieri, i finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, superato il
trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2003/2004;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso dal comandante regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, eta' non
inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento,
imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a
misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2003/2004;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5) e 6) e 9), debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Analogamente, i militari (esclusi gli appartenenti al Corpo)
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
1 e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it
> Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande, comunque, spedite non a mezzo raccomandata verranno
accettate soltanto se pervenute al comando provinciale entro il
suindicato termine.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - verranno archiviate.
Per i militari del Corpo, la domanda di ammissione al concorso,
redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (fac-simile
in allegato 2 al presente bando), deve essere indirizzata al Centro
di reclutamento e presentata al Comando da cui il militare
direttamente dipende per l'impiego (per i militari in forza al
Comando generale le domande dovranno essere presentate al Comando
Quartier Generale), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
Il comando che riceve le domande di cui al precedente comma 6, vi
appone immediatamente la data di presentazione e il numero di
assunzione a protocollo.
Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello di
scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, come segue:
a) al comando regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza ai reparti dipendenti nonche' al comando
interregionale alla sede;
b) al comando Quartier Generale, relativamente al personale in
forza al comando centro logistico;
c) al comando Re.T.L.A. degli istituti di istruzione,
relativamente al personale in forza all'ispettorato per gli istituti
di istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) al comando Re.T.L.A. dei reparti speciali, relativamente al
personale in forza al comando reparti speciali.
I comandi di cui al precedente comma, attestata la regolarita' e
la completezza delle domande ricevute (incluse quelle prodotte dal
personale direttamente dipendente), le invieranno, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine previsto per la loro presentazione,
unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti, al comando
centro di reclutamento.
I predetti comandi dovranno, altresi', comunicare tempestivamente
al comando centro di reclutamento eventuali situazioni che possano
comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei
partecipanti al concorso.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate, ovvero
integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto
termine comportera' l'archiviazione dell'istanza.
Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente
archiviate.
Alle incombenze di cui ai precedenti commi 11, 12 e 13
provvedono:
a) per gli appartenenti al corpo, i comandi di cui al
precedente comma 8;
b) per tutti gli altri candidati, il comando provinciale
competente.
I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente art., dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico al comandante interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il comando che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Comando
Quartier Generale, il ricorso dovra' essere proposto al Capo di Stato
Maggiore del Comando generale), ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
L'Amministrazione non assume, inoltre, alcuna responsabilita' per
la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili alla stessa.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda (vgs. modello allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) comando cui e' in forza;
c) di essere o non essere imputato o condannato in un
procedimento penale per delitto non colposo;
d) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
f) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
Il candidato non in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (vgs. modello allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i
militari devono indicare anche il grado rivestito, nonche' il Comando
cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi,
ne' sottoposto a misura di prevenzione;
f) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2003/2004;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
n) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del codice di avviamento postale;
o) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
q) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche:
a) all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere, scelte
tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
I candidati di cui al precedente comma 2 dovranno segnalare ogni
variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al
comando provinciale della Guardia di finanza competente, il quale non
assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da
eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume
alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione, da parte dei
candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad
altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine,
essere tempestivamente notificata allo stesso comando ogni variazione
che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del
candidato ai fini del servizio militare.
Art. 5.
Istruttoria della domanda
Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.
Art. 6.
Documentazione
Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i comandi
di cui all'art. 3, comma 8, provvederanno ad inviare al comando
centro di reclutamento, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' alla prova preliminare di cui al
successivo art. 11, copia autenticata del foglio matricolare
(aggiornato e parificato alla data di scadenza del termine di cui al
precedente art. 3, comma 1) dei militari interessati e il giudizio di
merito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito
alla data di scadenza suddetta.
Nei confronti dei candidati, non in servizio nella Guardia di
finanza, che saranno risultati idonei alla prova scritta di cui al
successivo art. 14, il comando provinciale della Guardia di finanza
competente provvedera' a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
I candidati, risultati idonei alla prova scritta, dovranno
presentare direttamente o far pervenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al comando centro di reclutamento della
Guardia di finanza, ufficio concorsi, sezione allievi marescialli,
via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro
venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli
elencati nel successivo art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, utilmente
collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art. 21,
dovranno presentare o far pervenire al comando provinciale della
Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
1) foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
2) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato
dal comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla
leva. I candidati, appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento o di
sottufficiale, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione alla
Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza in
qualita' di allievo maresciallo.
I vincitori del concorso dovranno consegnare, direttamente al
comando scuola ispettori e sovrintendenti, all'atto della
presentazione per l'inizio del corso di formazione, il diploma in
originale ovvero la copia autentica del certificato attestante il
conseguimento del titolo di studio, in conformita' dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 4, lettera b), devono
essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere, successivamente,
regolarizzati entro trenta giorni dalla data di restituzione.
Il comando centro reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita' e i termini di invio da parte dei comandi del corpo
interessati delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici dell'Esercito (di cui uno di grado superiore a
quello dei medici della precedente sottocommissione o a parita' di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie
oggetto di esame.
Qualora i concorrenti ammessi alla prova scritta superino le
mille unita', la sottocommissione puo' essere integrata da altre
sottocommissioni, unico restando il presidente. Le ulteriori
sottocommissioni, ciascuna composta da un numero di componenti pari a
quello della sottocommissione originaria, sono costituite in modo da
attribuire ad ognuna un numero di candidati non inferiore a
cinquecento;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
La sottocommissione esaminatrice dell'esame facoltativo di una o
piu' lingue estere e della prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica e' quella indicata al comma 1, lettera d), del
presente articolo, integrata rispettivamente da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere
oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), potra' avvalersi, altresi', durante gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed e)
del presente articolo possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal
Comando centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale che sara' firmato da tutti i componenti.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata puo' essere disposta,
in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10.
Documento di identificazione
Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.
Art. 11.
Prova preliminare
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia
di finanza, via Fiamme Gialle n. 3 - L'Aquila (localita' Coppito),
secondo il seguente calendario:
martedi' 27 aprile 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a ARG;
martedi' 27 aprile 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da ARI a BET;
mercoledi' 28 aprile 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BEV a CAD;
mercoledi' 28 aprile 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CAF a CARI;
giovedi' 29 aprile 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CARL a CHIA;
giovedi' 29 aprile 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CHIB a COP;
venerdi' 30 aprile 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da COR a DANE;
venerdi' 30 aprile 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DANG a DENI;
lunedi' 3 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da DENL a DIMI;
lunedi' 3 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da DIML a FALL;
martedi' 4 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da FALM a FORS;
martedi' 4 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da FORT a GIAC;
mercoledi' 5 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GIAD a GUID;
mercoledi' 5 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GUIE a LAPO;
giovedi' 6 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da LAPP a LUBZ;
giovedi' 6 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LUCA a MARI;
venerdi' 7 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da MARL a MEN;
venerdi' 7 maggio, 2004 ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MEO a MUI;
lunedi' 10 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da MUL a PAGE;
lunedi' 10 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PAGG a PEL;
martedi' 11 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PEM a PIZ;
martedi' 11 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PLA a REO;
mercoledi' 12 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da REP a RUSS;
mercoledi' 12 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da RUST a SCH;
giovedi' 13 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SCI a SPAR;
giovedi' 13 maggio 2004, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SPAS a TORR;
venerdi' 14 maggio 2004, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da TORS a VICC;
venerdi' 14 maggio, 2004 ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da VICD a Z.
I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle tornate
di convocazione di cui al precedente comma, dovranno presentarsi per
sostenere la prova preliminare venerdi' 14 maggio 2004, ore 15.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna a biro a inchiostro nero.
Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione «concorsi».
Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati:
a) sara' disponibile sul sito internet www.gdf.it una mappa
dell'itinerario;
b) sara' allestito un servizio di trasporto, con bus navetta,
da L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione
ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio».
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20 del
presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
L'assegnazione e la revisione dei test saranno eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alle
successive fasi concorsuali i candidati classificatisi nei primi
millecinquecento posti della graduatoria. Dei concorrenti nel numero
massimo sopra indicato, quelli di sesso femminile non potranno
superare la percentuale del 20% e, quindi, le trecento unita'.
Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile per entrambi i sessi.
Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi, esclusi
dal concorso, se non riceveranno:
a) qualora non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza,
la convocazione per la visita medica preliminare entro il 15 luglio
2004;
b) qualora appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, la
convocazione per la prova scritta entro il 6 agosto 2004.
Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati potranno produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 12.
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento comprensiva degli esami
specialistici, presso il centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato il quale
puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 13, punto 1. La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione
prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b), al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente saranno ritenute nulle.
La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle
cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della
sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
Il candidato, risultato assente alla visita medica di primo
accertamento e all'eventuale visita di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13.
Requisiti psico-fisici
Le sottocommissioni, incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici, hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorporali, rilasciati da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica di primo accertamento.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica di primo accertamento
devono, comunque, avere:
statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica, muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi, che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno, inoltre, cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse, comunque, protesi mobili.
2. Saranno, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
I concorrenti saranno, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1., saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato sara', allo
scopo sopraindicato, sottoposto al test di gravidanza presso il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei
certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa
sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio
2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidati saranno, pertanto:
a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 25 novembre 2004.
Il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza al
14 giugno 2004, non e' sottoposto alla visita medica.
Art. 14.
Ammissione alla prova scritta
I candidati giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 12, nonche' i militari del Corpo che hanno superato
la prova preliminare di cui al precedente art. 11, sono ammessi a
sostenere la prova scritta, della durata di sei ore, consistente
nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per
tutti i candidati, che si svolgera' nel giorno, nell'ora e nella sede
comunicati agli stessi dal Comando centro di reclutamento.
Art. 15.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 16.
Revisione della prova scritta
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera d).
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a venti ventesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di
concorso di cui ai successivi articoli 17 e 18, entro il 30 ottobre
2004, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17.
Accertamenti attitudinali
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
Detti accertamenti si articolano in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti saranno
ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
Art. 18.
Prova orale
La prova orale avra' luogo davanti alla sottocommissione indicata
all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
quindici minuti);
b) un esame di geografia (durata massima quindici minuti);
c) un esame di matematica (durata massima quindici minuti),
nei limiti del programma allegato 3 al presente bando.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito
espresso in ventesimi.
Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punto
di merito non inferiore a 10 ventesimi.
I concorrenti che riporteranno un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo
della sede di esame.
Prima dell'effettuazione della prova orale, la sottocommissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
Art. 19.
Prove facoltative
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui al
precedente art. 18, sara' sottoposto all'esame facoltativo di una o
piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
La sottocommissione assegnera', sia per la prova scritta che per
quella orale, un punto di merito espresso in ventesimi. Il
concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riportera' un
punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguira' nel punteggio
della graduatoria unica di merito la maggiorazione di cui al
successivo art. 21, comma 3, lettera a).
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di
ammissione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui al
precedente art. 18, sara' sottoposto alla prova facoltativa di
conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
La sottocommissione assegnera', per la prova di cui al comma 4,
un punto di merito espresso in ventesimi. Il concorrente, che
riportera' un punto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, conseguira' nel
punteggio della graduatoria unica di merito la maggiorazione di cui
al successivo art. 21, comma 3, lettera b).
Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
Art. 20.
Mancata presentazione del candidato
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova scritta prevista all'art. 14, sara' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), c), d), ed
e), hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove, di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse. Le istanze,
inviate presso il comando centro di reclutamento della Guardia di
finanza, ufficio concorsi - Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, dovranno essere
anticipate via fax al numero 06/24290663 oppure 06/24290669.
Art. 21.
Graduatoria
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere
f) e g).
Per la formazione della graduatoria e' presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale
di cui ai precedenti articoli 14 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di
cui al precedente art. 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
7) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
8) 2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i
sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
9) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva
prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei Carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi per il diploma di laurea.
A parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
In caso di ulteriore parita', saranno osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
I titoli di cui al presente articolo saranno ritenuti validi, se
posseduti alla data di scadenza dei termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso sia
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 3.
Per i militari in servizio nel corpo la citata documentazione,
qualora risultante dalla documentazione personale, sara' acquisita
d'ufficio.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che
nell'ordine della stessa risultino compresi nel numero dei posti
messi a concorso.
Art. 22.
Ammissione dei vincitori al corso
Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte dell'autorita' di Governo, i concorrenti dichiarati vincitori
sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale saranno
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
dirigente il servizio sanitario della scuola ispettori e
sovrintendenti, al fine di accertarne il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto della loro ammissione al
corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non
vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al precedente comma 4, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di formazione.
Per i soli candidati non appartenenti al corpo, l'ammissione al
corso di formazione di cui al precedente comma 5 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui saranno
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente il servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del comando
centro di reclutamento Ufficio sanitario, reiterando, al fine di
verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13.
I concorrenti, convocati dal comando centro di reclutamento per
essere sottoposti alla visita medica di cui al precedente comma 6,
dovranno presentare il certificato ed il test (se di sesso femminile)
previsti, rispettivamente, all'art. 13, commi 2 e 7.
I provvedimenti con i quali il dirigente il servizio sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del
presente art., la non idoneita' psico-fisica dei candidati dovranno
essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico al comandante generale della Guardia di finanza,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 23.
Mancata presentazione al corso
Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, sara' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, dovranno
essere comunicati al comandante della scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3 -
L'Aquila (localita' Coppito) a mezzo fax, al massimo entro tre giorni
dall'inizio del corso, al numero 0862342215, che li valutera' e, se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvedera' a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno
comunicate al candidato tramite il comando di appartenenza, se
militare della Guardia di finanza, ovvero tramite il competente
comando provinciale della Guardia di finanza, se non appartenente al
Corpo.
Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall'inizio del corso, l'interessato sara' rinviato alla frequenza
del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 24.
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia, che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede della scuola ispettori e
sovrintendenti quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso,
avranno diritto al beneficio della tariffa ridotta di cui alla
convenzione stipulata, in data 6 novembre 2001, dalla Guardia di
finanza con Trenitalia S.p.a. ed approvata con decreto dirigenziale
2 dicembre 2001, n. 384258.
Essi saranno provvisti di un'apposita credenziale, unitamente ad
un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza
competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a quelle
di svolgimento delle prove concorsuali e per i viaggi di ritorno in
famiglia.
Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che
avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta e non
siano frequentatori di corsi.
Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di
quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537), potranno, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati
quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla
prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in detrazione a quella ordinaria
dell'anno in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza
ordinaria dell'anno successivo.
Le spese sostenute per vitto e alloggio per la partecipazione
alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
La partecipazione agli esami dovra' essere comprovata da apposito
attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal visto
sul foglio di licenza.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
ispettori e sovrintendenti per la frequenza del corso, secondo le
disposizioni vigenti.
Art. 25.
Assegnazione al termine del corso
Al termine del citato corso d'istruzione, i marescialli saranno
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.
Art. 26.
Sito internet ed informazioni utili
Ulteriori informazioni sul concorso potranno essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it
> Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta, nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante del centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il comandante
generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 9 febbraio 2004
Gen. C.A.: Speciale
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