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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.33 del 27/4/2021 |
Ente: | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 21E04300 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA DIRETTRICE GENERALE
per le istituzioni della formazione superiore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, cui
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e
tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica,
convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al
n. 1878, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata
direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il
diritto allo studio, e quindi individuata come soggetto competente
alla firma degli atti del direttore generale connessi all'attuazione
delle procedure di cui ai regolamenti adottati con decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile
2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni,
concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e
definizione di termini» e, in particolare, l'art. 4, comma 5-sexies
ai sensi del quale il termine di cui all'art. 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni;
Vista il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica» e, in particolare l'art.
7-bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016,
n. 95, e all'art. 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove
Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il
31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale e' stato
approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato
con decreto interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8
maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma
9, del citato decreto-legge n. 1/2020, dispone l'iscrizione del
Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero
dell'istruzione nell'elenco, di cui all'art. 192, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo
analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house
providing al CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale e' stato
costituito il comitato tecnico per la validazione delle procedure
informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione scientifica
nazionale;
Visto l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del
predetto comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la
validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle
Commissioni all'interno della quale sorteggiare le sedi per le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 5,
comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, formata
tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori
delle universita' italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29
dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042
del 21 gennaio 2021;
Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al
fine di individuare le Universita' sedi per le procedure di
Abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il
quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle
Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
prima e seconda fascia;
Decreta:
Art. 1
Oggetto della procedura
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per il conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore
concorsuale di cui al decreto ministeriale n. 855/2015 come da
allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1
e' presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i
termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e, in ordine
ai termini scadenti in giorno festivo, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 155, comma 4, del codice di procedura civile e
dall'art. 52, comma 3, del C.P.A. di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104:
a) Primo quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 30 settembre 2021;
b) Secondo quadrimestre: a decorrere dal giorno 1º ottobre 2021
ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 1°
febbraio 2022;
c) Terzo quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 3 giugno 2022;
d) Quarto quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 4 ottobre 2022;
e) Quinto quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 6 febbraio 2023.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere
presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata
dal Comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 95/2016, consultabile dal sito
http://abilitazione.miur.it -_La domanda e' compilata in lingua
italiana ed e' presentata tramite la sezione «ASN» del sito
loginmiur.cineca.it - di seguito anche denominata «piattaforma», con
le seguenti modalita':
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le
universita' italiane, accedendo all'apposita sezione presente nel
«sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/); le informazioni gia'
presenti con riferimento a ciascun candidato saranno utilizzate
esclusivamente ai fini della individuazione della «Posizione
accademica», mentre le pubblicazioni eventualmente gia' presenti non
saranno automaticamente importate e ciascun candidato avra' l'obbligo
di provvedere alla completa compilazione della domanda ai sensi e
secondo le modalita' di cui al successivo comma 4 del presente
articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti
sul sito docente, anche con riguardo agli anni di pubblicazione dei
prodotti e alla validita' e completezza dei file;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle
comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle
universita' italiane, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito di quelli
di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della fascia (prima o
seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. A pena di esclusione, il candidato deve:
a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando
la relativa certificazione;
b) compilare l'elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla
valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n.
120/2016, nel numero massimo riportato nell'allegato 2 del presente
decreto, con l'indicazione di quelle soggette a copyright. Il
candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in
elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l'intero
prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la
pubblicazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano e/o
dall'inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico
file. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato
inserito il relativo allegato.
c) compilare l'elenco delle pubblicazioni, coerenti con il
settore concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell'impatto
della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale n.
120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui
agli allegati C e D del decreto ministeriale n. 120/2016 e al decreto
ministeriale n. 589/2018 con riferimento esclusivamente agli
intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo:
i. per i settori concorsuali bibliometrici, di indicare le
pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto
della produzione scientifica nonche' di associarle correttamente ai
codici WOS e/o SCOPUS e di convalidare l'associazione. Le
pubblicazioni che non siano indicate e correttamente associate e/o
convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS saranno escluse dal predetto
calcolo. A garanzia della uniforme estrazione dei dati bibliometrici
da parte delle banche dati WOS e SCOPUS, non possono in alcun caso
essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei
prodotti cosi' come inseriti, associati e convalidati in domanda;
ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di indicare
le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di
impatto della produzione scientifica e di allegare per ciascuna di
esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai siti
WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es.
scheda OPAC) da cui si attesta, per gli articoli su rivista
scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per
i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore,
l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in
considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione.
Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalita' distinte
e i prodotti inseriti in un elenco non concorrono automaticamente
alla formazione dell'altro elenco. Il candidato che intenda
presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli elenchi
di cui alle lettere b) e c) ha l'obbligo di inserire il predetto
prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le specifiche
modalita' indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di
esclusione dalla procedura sono ammessi solo prodotti gia' editi; non
saranno quindi ammessi prodotti in corso di stampa, benche' gia'
accettati dall'editore o gia' consultabili on line prima della loro
formale pubblicazione.
d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui all'allegato
A del decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero
11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la
valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente
definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto
ministeriale n. 120/2016. Il candidato ha l'obbligo di indicare gli
elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso
l'inserimento della propria dichiarazione nell'apposito campo di
testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di
titolo li sottopone. E' facolta del candidato allegare documentazione
integrativa, anche proveniente da soggetti terzi, che provi
l'esistenza del titolo, da caricare in formato elettronico (.pdf).
Non sono ammessi a valutazione da parte della Commissione curricula
riepilogativi che riportino attivita'/incarichi/progetti e ogni altro
elemento volto al riconoscimento di un titolo che non siano stati
specificamente dichiarati secondo le modalita' sopra indicate. La
documentazione allegata costituisce corredo documentale e non
sostituisce in alcun caso la dichiarazione degli elementi che si
sottopongo a valutazione, essenziali ai fini della corretta
compilazione della domanda. Gli elementi dichiarati dal candidato,
ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non posso essere
utilizzati per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo;
e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali e
alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle
procedure di abilitazione, dell'elenco dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di
abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali
espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto
del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE
679/2016;
f) dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di
accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il candidato potra' essere escluso in qualsiasi momento dalla
procedura e l'abilitazione eventualemente conferita potra' essere
revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere
perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in
lingua italiana, secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso il
candidato dovra' procedere al salvataggio in locale del pdf della
scheda di sintesi generata dal sistema, apporre la propria firma
digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione «upload»,
il file in formato «.p7m» e procedere al successivo invio;
b) mediante sottoscrizione autografa del candidato; in questo
caso il candidato dovra' procedere al salvataggio in locale del pdf
della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato,
corredato dalla propria firma autografa per esteso e scansionato,
dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione
«upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di
riconoscimento in corso di validita'.
Costituisce obbligo del candidato verificare il corretto invio
della domanda nei termini indicati dal presente articolo. Non sono
ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte
e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. Non sono
ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti
termini, risulti nello stato «NON INVIATA».
Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del presente
decreto, il candidato abbia validamente effettuato le verifiche di
chiusura della stessa ma, a causa di problemi tecnici nell'impiego
delle modalita' telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio della
domanda, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque non
oltre le ore 15,00 del giorno successivo alla scadenza del termine di
presentazione della domanda, la problematica riscontrata
esclusivamente all'indirizzo asn@miur.it
L'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla
base della documentazione ad essa allegata, la fondatezza della
stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il
candidato in ordine alla modalita' di inclusione della domanda.
Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese in considerazione
segnalazioni presentate con modalita' e in termini diversi da quelli
indicati.
Qualora si verificassero casi di prolungata e significativa
indisponibilita' del sistema informativo accertata
dall'Amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino
delle attivita', di informare i candidati circa le determinazioni
eventualmente adottate al riguardo mediante avviso pubblicato sul
sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il
Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per
piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a
presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore
concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la
presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c),
sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del
quadrimestre e sono resi noti ai candidati attraverso la
pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto
sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione
scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'Amministrazione al
candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato
devono essere confrontati con i valori-soglia di cui al decreto
ministeriale n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale
e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'art. 5,
comma 3, del presente decreto.
9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al
comma 8 e per soli cinque giorni sara' attivata in piattaforma
apposita sezione denominata «SEGNALAZIONE», attraverso la quale il
candidato potra' comunicare all'Amministrazione eventuali
osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e
non oltre i predetti cinque giorni, il candidato, verificata la
propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali
nella compilazione della propria domanda o nel calcolo dei valori
degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base
dei prodotti correttamente indicati, associati e convalidati ai
codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione, motivata e
documentata, volta a rappresentare l'errore riscontrato e la
rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per la
presentazione della segnalazione, l'Amministrazione verifica la
segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al
candidato l'avvenuta rettifica dell'errore. Non saranno riscontrate
le segnalazioni che ritenute inammissibili e/o infondate. Non saranno
ammesse segnalazioni presentate in tempi e modalita' diversi da
quelli indicati. Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano e/o
comportino modificazione o integrazione della domanda. Sono quindi
considerate inammissibili segnalazioni volte a:
introdurre elementi nuovi rispetto a quanto gia' inserito in
domanda;
integrare l'elenco di cui alla lettera b), comma 4, del
presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto
elenco costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporlo a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di non volerlo
sottoporre a valutazione, non sanabile ne' integrabile in data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Si rappresenta che, nel caso in cui in corrispondenza del prodotto
indicato in elenco sia stato allegato in formato elettronico un
diverso prodotto, sara' ammesso a valutazione il prodotto allegato;
integrare l'elenco di cui alla lettera c) comma 4, del presente
articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco
costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporlo a
valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di non volerlo
sottoporre a valutazione, non sanabile ne' integrabile in data
successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la mancata/
errata convalida dell'associazione ai codici WOS e/o SCOPUS non
costituisce elemento sanabile, pregiudicando l'identificazione del
prodotto cosi' come censito dalle banche dati e non consentendo la
corretta, tempestiva ed uniforme estrazione dei dati dalle banche
dati;
integrare l'elenco di cui alla lettera d) comma 4, del presente
articolo. La mancata dichiarazione negli appositi campi di testo
predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento
del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volonta'
di sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di volonta'
di non volerlo sottoporre a valutazione. La documentazione
eventualmente allegata non sostituisce la indispensabile
dichiarazione del candidato;
introdurre ogni altro elemento che non rappresenti la
correzione di un errore meramente formale come definito dal presente
comma.
10. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di
partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro
della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con
le stesse modalita' telematiche previste per la presentazione della
stessa.
11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine di venti giorni previsto
dall'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono
inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3
Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale
1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C, comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n.
589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D, comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale
n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si
applica quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale n. 589/2018.
Art. 4
Sedi delle procedure
1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento
dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure.
3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'universita' nomina,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il Responsabile unico del procedimento (RUP) che ne
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa
vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi
della procedura successive alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione
sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'
statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non
statali legalmente riconosciute.
Art. 5
Lavori delle Commissioni
1. Ciascuna Commissione, anche mediante l'uso di strumenti
telematici di lavoro collegiale, si insedia entro il 10 settembre
2021 presso l'universita' in cui si espletano le procedure di
abilitazione ed elegge tra i propri componenti il presidente e il
segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di accedere
alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di
valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per
l'espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per fascia,
nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n.
120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto,
la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione
alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la
prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui
all'allegato A, del decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da 2
a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale
delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della
Commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano
sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la Commissione
decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle
valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro
il termine massimo di due giorni al Responsabile unico del
procedimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3, il quale,
coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito
dedicato alle procedure di Abilitazione per tutta la durata dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro
cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile unico del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il
termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la
Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati
contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2.
Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite
codici attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei
commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto
della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del
diritto d'autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una
fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati
valori-soglia differenziati a livello di settore
scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto
ministeriale n. 589/2018, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore
scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore
scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso, l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle
pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo degli
indicatori;
c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un
settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati
individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei
valori-soglia del settore concorsuale;
d) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della Commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8.
4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno
o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda
alla valutazione di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della domanda, non e' rappresentato nella Commissione. Anche
per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2,
ultimo periodo.
5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato
giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della domanda, previa sintetica descrizione del contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che
all'art. 6, lettera a), del decreto ministeriale n. 120/2016 e'
prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da
parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in
almeno due indicatori, la Commissione puo' motivare il diniego di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 e' adeguatamente
motivato.
6. La Commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti
favorevoli su cinque.
7. La Commissione e' tenuta a concludere la valutazione di
ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla
scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale e'
presentata la candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la
procedura di sostituzione della Commissione con le modalita' di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla
nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi e trenta
giorni per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova
Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare
salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna
fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni. I giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, cosi' come
inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri
pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali
espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e
necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei
lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono
trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da
cosentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e
comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e)
primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri pro
veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di
sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per
settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito
per l'intera durata dell'abilitazione.
10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010,
come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la
durata dell'abilitazione e' pari a nove anni decorrenti dalla data di
pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel
corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa. Eventuali domande presentate per lo stesso settore
concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore saranno
ammesse con riserva prima che i risultati della domanda
precedentemente presentata siano pubblicati. Se il giudizio ricevuto
sulla prima domanda e' negativo, saranno escluse le domande
presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o
per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima
domanda e' positivo saranno escluse le domande presentate per lo
stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.
Art. 6
Computo dei termini
1. Ove non sia stato gia' espressamente indicato, i termini della
presente procedura che scadono in giorno festivo sono prorogati di
diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non
si applica al sabato.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e del
regolamento UE 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati
personali forniti dai candidati all'Abilitazione il Ministero
dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per le
istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61,
00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione
delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento,
secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite
del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di
Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono
individuati nel direttore del CINECA, nel direttore generale
dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e
della ricerca e nelle Universita' sedi delle procedure di
Abilitazione di cui all'allegato 1.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi
e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE
679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'universita' e
della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le Universita'
italiane.
Roma, 26 febbraio 2021
La direttrice generale: Gargano
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