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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
diciassette posti di medico in prova del ruolo professionale dei
direttivi della polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale
n. 333-B/13A.3(99) del 2 agosto 1999.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.71 del 7/9/1999 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E6984 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 17 |
Scadenza: | 7/10/1999 |
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IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati
civili dello Stato;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della
polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
professionale dei direttivi medici della polizia di Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 452;
Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di
attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n.
259, con il quale e' stato approvato il regolamento recante i
requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli
appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli
professionali dei sanitari della polizia di Stato;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Ritenuto di bandire un concorso per il conferimento di diciassette
posti, disponibili nella qualifica iniziale del ruolo professionale
dei direttivi medici della polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno le prove scritte;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento di diciassette posti di medico in prova del ruolo
professionale dei direttivi medici della polizia di Stato.
Dei suddetti diciassette posti:
quattro sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti
prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in
servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente
previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone.
I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di
vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.
I vincitori del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di
formazione, di cui all'art. 61 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni, verranno destinati nelle sedi, determinate
dall'amministrazione in relazione alle esigenze di servizio, cosi'
come stabilito nel successivo art. 17.
Art. 2.
Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso un'universita'
della Repubblica italiana o presso istituto di istruzione
universitaria equiparato;
b) abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;
c) iscrizione all'ordine professionale con la data di iscrizione
all'albo;
d) essere cittadino italiano;
e) avere il godimento dei diritti politici;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
agli articoli 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e 124 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6, n.
2, del decreto legislativo 17 novembre n. 398;
g) avere l'idoneita' psico-fisica all'espletamento delle mansioni
di carattere professionale, cosi' come prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 452, ed essere in
possesso dei requisiti attitudinali indicati dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259;
h) per i candidati di sesso maschile, essere in regola nei riguardi
degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio
militare non armato o servizio sostitutivo civile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitti non colposi o sono sottoposti a misura di
prevenzione.
Per difetto dei prescritti requisiti, sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato.
Art. 4.
I candidati, prima degli esami scritti, saranno sottoposti alla
visita psico-fisica e alle prove attitudinali; coloro che
risulteranno idonei potranno sostenere le prove scritte.
Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una
commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della
polizia di Stato.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato
sara' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e di laboratorio.
La visita medica dovra' accertare che i concorrenti siano dotati di
valida costituzione e funzionalita' organica, regolare conformazione
scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare e che siano esenti da
infermita' o da imperfezioni fisiche e psichiche tali da impedire di
poter bene le mansioni di carattere professionale attinenti ai
servizi di polizia.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', espresso dalla
commissione medica, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che verra' disposta con decreto
motivato.
Art. 5.
I candidati riconosciuti idonei alla visita psico-fisica verranno
sottoposti, a cura di un'apposita commissione, all'accertamento delle
qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test,
collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.
La predetta commissione sara' costituita con decreto ministeriale,
ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1991, n. 259.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale
accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso, che verra' disposta con decreto motivato.
Art. 6.
Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di
bollo, secondo l'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, da
redigersi esclusivamente sugli appositi moduli Mod. 3A S.C. P.S.
reperibili presso le questure, dovranno essere presentate alla
questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data
della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma; a tale fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) il cognome ed il nome; le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne o eventualmente le condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e tedesco,
nella quale intendano eventualmente sostenere la prova di esame
facoltativa;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli
candidati di sesso maschile, con la specificazione, ove occorra, di
non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o
servizio sostitutivo civile;
8) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di
moralita' e di condotta, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
I candidati dovranno apporre la propria firma in calce alla
domanda.
Le domande dovranno altresi' contenere la precisa indicazione del
recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al
presente concorso, con l'impegno a far conoscere le successive
eventuali variazioni del recapito stesso.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza che le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami" del 7 marzo 2000 e che tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al
precedente art. 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del
titolo in base al quale concorrono a tali posti.
L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Art. 7.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 3,
4, 5, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale del personale - Servizio concorsi per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata
legge n. 675/1996.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale del personale - Servizio concorsi - Piazza del
Viminale n. 7, Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore della Divisione Il
del predetto Servizio.
Art. 8.
I concorrenti, inoltre, dovranno indicare nella domanda il possesso
dei seguenti titoli, allegandone la relativa documentazione:
laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione del voto
riportato;
abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con
l'indicazione del voto riportato nell'esame di Stato;
l'ordine professionale al quale sono iscritti indicando la data di
iscrizione all'albo;
i titoli di studio, scientifici o di carriera, fra quelli previsti
dal successivo art. 9, che il concorrente ritenga di produrre.
I suddetti titoli dovranno essere prodotti in originale o copia
autenticata e dovranno pervenire, in allegato alla domanda entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. In luogo della copia autenticata dei titoli,
potra' essere presentata fotocopia degli stessi accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la conoscenza del fatto
che la copia e' conforme all'originale (allegato A). Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto
a ricevere la documentazione, oppure presentata o spedita gia'
sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia
fotostatica del documento d'identita' del dichiarante medesimo.
L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto di tale dichiarazione sostitutiva.
I candidati che abbiano espresso nella domanda l'intenzione di
concorrere ai posti riservati, dovranno, inoltre, allegare i
documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui e' destinata
la riserva dei posti.
Art. 9.
Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
1) laurea in medicina e chirurgia:
a) da 90 a 100: punti 0,50;
b) da 101 a 110: punti 1,50;
c) 110 con lode: punti 2,00;
2) abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito rapportato in
centesimi:
a) da 80/100 a 95/100: punti 0,30;
b) da 95,01/100 a 110/100: punti 1,00;
3) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico):
per ogni anno: punti 0,20;
4) libera docenza: punti 2,00;
5) specializzazioni conseguite con punteggio rapportato in
centesimi (da punti 0,50 a 1,50):
per ogni anno in corso: punti 0,20;
6) vincite di concorsi sanitari presso enti pubblici:
per ogni concorso vinto: punti 0,50;
7) idoneita' nei concorsi sanitari presso enti pubblici:
per ogni idoneita' conseguita: punti 0,20;
8) idoneita' negli esami regionali per aiuto:
per ogni idoneita' conseguita: punti 0,40;
9) idoneita' negli esami nazionali per primario:
per ogni idoneita' conseguita: punti 0,50;
10) corsi di aggiornamento e di qualificazione:
per ogni corso con profitto: punti 0,10;
11) pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 2,00.
Non saranno tenuti in considerazione i certificati che non siano
stati rilasciati e firmati dalle autorita' che rappresentano l'ente.
Per quanto riguarda le scuole di specializzazione e le scuole di
perfezionamento, saranno considerate autorita' competenti a
rilasciare il relativo documento anche i rispettivi direttori.
Per quanto riguarda i titoli di carriera:
a) i servizi della stessa qualita' ai fini del punteggio saranno
sommati tra loro, purche' non contemporanei;
b) le frazioni di un anno saranno valutate al semestre compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o piu' servizi contemporanei verra' valutato soltanto
quello piu' favorevole al candidato.
Non sara' assegnato alcun punteggio:
a) ai servizi e titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento
dei quali non sia necessariamente richiesta la laurea;
b) alle attestazioni di buon servizio;
c) alle attivita' svolte in istituti sanitari non dipendenti da
enti pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera
professione;
d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che ne sia seguito l'effettivo disimpegno.
Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 10.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 7 marzo 2000, verra' data
comunicazione dei giorni, dell'ora e delle sedi in cui i candidati
dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui al
successivo art. 11. Tale comunicazione avra' valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso, disposta ai sensi del secondo comma del precedente art. 3,
sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica ed all'accertamento
delle qualita' attitudinali di cui agli articoli 4 e 5 del presente
bando e, in caso di esito positivo dei medesimi, saranno tenuti
altresi' a presentarsi, muniti di un idoneo documento di
riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle
sedi e nei giorni ed ore indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Il candidato che non si presentera' nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,
per la valutazione delle qualita' attitudinali e per le prove
d'esame, verra' escluso dal concorso con decreto motivato.
Art. 11.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.
Le due prove scritte concernono:
1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica.
Il colloquio vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti altre materie:
semeiotica e clinica medica;
semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica
(giudizi di idoneita' al lavoro, fatica fisica e psichica, malattie
da agenti fisici - alte e basse temperature, elettricita',
vibrazioni, rumori radiazioni ionizzanti - tecnopatie, tossicosi,
dermopatie, infezioni e infestazioni professionali, concetti medico
legali sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali, concetti
sulla valutazione del danno da infortunio sul lavoro e/o da malattie
professionali);
elementi di igiene (microclima, servizi igienici ed assistenziali
nella collettivita', prevenzione ambientale ed individuale degli
infortuni e degli inquinanti, alimentazione, igiene delle acque,
degli alimenti, delle abitazioni, epidemiologia e profilassi delle
principali malattie infettive e parassitarie).
I candidati potranno, a domanda, integrare il colloquio con una
prova facoltativa in lingua straniera a scelta tra inglese, francese
o tedesco.
Art. 12.
Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
E' vietato ai concorrenti di portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere e apparecchi che
consentano di comunicare tra loro o con l'esterno.
E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove
scritte, consultare i codici, le leggi e i decreti, il tutto senza
note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari
linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravverra' alle disposizioni del presente
articolo sara' escluso dal concorso.
Art. 13.
Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.
L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del
colloquio stesso.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua
straniera prescelta, verra' attribuito un punteggio aggiuntivo, fino
ad un massimo di 0,50.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione verra' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'interno.
La votazione complessiva verra' determinata sommando la media dei
voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed
il punteggio attribuito ai titoli.
Art. 14.
Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la
graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo
conseguito da ciascun candidato.
I candidati che avranno superato le prove saranno invitati a far
pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in
cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per
dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza e/o
precedenza nella nomina. Tali documenti potranno essere sostituiti,
nei casi previsti dalla legge, da dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente comma, non saranno valutati anche se siano
stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine
medesimo.
Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, verra' approvata la graduatoria di merito e dichiarati
i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La nomina dei vincitori sara' fatta secondo l'ordine della
graduatoria con la riserva dei posti di cui all'art. 1 del presente
decreto, tenuto conto della normativa prevista a favore di talune
categorie di cittadini dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalle
vigenti disposizioni in materia.
Art. 15.
I concorrenti dichiarati vincitori ed, eventualmente, secondo
l'ordine di graduatoria, gli altri candidati idonei, saranno invitati
a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio
concorsi, entro il termine perentorio di un mese decorrente dal primo
giorno di prevista assunzione in servizio per la frequenza del corso
di formazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 i seguenti documenti:
a) certificato generale del casellario giudiziale;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) estratto dell'atto di nascita.
I documenti indicati alle lettere a), b) e c) non dovranno essere
anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
I certificati di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare,
altresi', che gli interessati godevano del possesso dei requisiti
della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
In luogo dei predetti certificati, i vincitori del concorso
potranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato B).
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Il personale statale di ruolo dovra' presentare, nel termine di cui
al comma primo, una copia integrale dello stato matricolare ed e'
esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nello stesso
comma, alle lettere a), b), c) e d).
Ai candidati di sesso maschile verra', altresi', richiesto il
documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di
leva, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
La mancata presentazione, entro il termine previsto, della
documentazione indicata nel presente articolo, il mancato
completamento o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il
termine stabilito, implicheranno la decadenza dalla nomina in prova.
Entro lo stesso termine di un mese, i predetti concorrenti
dovranno, altresi', far pervenire le proprie preferenze circa le sedi
cui aspirano essere assegnati, scelte tra quelle indicate nel
successivo art. 17 in ordine di priorita' e nel numero massimo di 5.
Art. 16.
La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno
pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno.
Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
I vincitori del concorso saranno nominati medici della polizia di
Stato in prova ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui
al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 17.
Dopo la frequenza del prescritto corso di formazione, i vincitori
del concorso saranno assegnati ad una delle sedi nelle seguenti
regioni: Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Calabria e
Trentino-Alto Adige (provincia autonoma di Trento - Moena).
Rimane in facolta' dell'amministrazione, comunque, assegnare i
vincitori stessi, in relazione alle sopravvenute esigenze di
servizio, a sedi diverse da quelle sopra indicate.
Roma, 2 agosto 1999
Il capo della polizia direttore generale della pubblica
sicurezza Masone
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