Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia
della scuola della scuola secondaria di I e II grado per le scuole
con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.55 del 12/7/2016 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E03306 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/8/2016 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRIGENTE TITOLARE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare
gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale
docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto, in particolare, l'art. 425 del predetto decreto
legislativo, concernente norme per il reclutamento del personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazione, e il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto in particolare, il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015,
concernente l'adattamento delle disposizioni della legge 13 luglio
2015, n. 107, alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e
bilingui del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visti il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in
particolare, la validita' permanente, ai fini dell'ammissione ai
concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto
magistrale;
Visti i piani degli studi delle sperimentazioni autorizzate ai
sensi della circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, recante
«Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita'
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, recante «Prove di esame e
programmi del concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente
specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visto il decreto del Dirigente titolare dell'USR del
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFR n. 5837, di data 20 giugno 2016,
concernente la «Costituzione di ambiti disciplinari per le classi di
concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e
bilingue sloveno-italiano»;
Visto il decreto del Dirigente titolare dell'USR del
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFR n. 5838, di data 20 giugno 2016,
concernente le prove di esame e programmi del concorso, per titoli ed
esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado delle
scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui del
Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi
punteggi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26
gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le
procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale
docente, di cui 40 per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e
bilingui del Friuli-Venezia Giulia, giusta nota MIUR-AOODGPER 14403
di data 20 maggio 2016;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola;
Vista il decreto del Direttore generale del personale scolastico
n. 106 del 23 febbraio 2016, concernente il concorso, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria;
Vista la nota del Dirigente titolare dell'USR Friuli-Venezia
Giulia, prot. AOODRFR - 4731 di data 16 maggio 2016 e la risposta,
con nota di riscontro MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014403 di
data 20 maggio 2016 del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, a firma del Direttore generale per il
personale scolastico, entrambe con oggetto «Richiesta di indizione
del concorso personale docente per n. 40 posti comuni dell'organico
dell'autonomia della scuola primaria e secondaria con lingua di
insegnamento slovena e bilingue del Friuli-Venezia Giulia»;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 1° giugno 2016;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
e' stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5
dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la
previsione di disponibilita' di posti di tipo comune da destinare
alle procedure concorsuali relative, per le scuole con lingua
d'insegnamento slovena e bilingui alla scuola secondaria di I grado,
pari a n. 7 unita', e alla scuola secondaria di II grado con lingua
di insegnamento slovena, pari a n. 10 unita', salvo gli effetti
derivanti da innovazioni normative;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
Art. 2
Posti da destinare al concorso
1. Sono indetti, su base regionale, concorsi, per titoli ed
esami, finalizzati alla copertura di n. 7 posti comuni nelle scuole
secondarie di I grado e di n. 10 posti comuni nelle scuole secondarie
di II grado, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e
bilingue, che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il
triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 3
Requisiti di ammissione generali
1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare,
ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge, esclusivamente il
candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento
rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e
della scuola secondaria di II grado, conseguito entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche'
riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi', applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero
entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini
di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge non puo'
partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4
Requisiti di ammissione speciali -
conoscenza della lingua slovena
1. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, le prove scritte ed orali si svolgono in lingua
slovena. Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente
decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione
1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura
concorsuale il candidato sceglie il grado di scuola per il quale
intende partecipare. Il candidato in possesso dei prescritti
requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al
presente bando mediante la presentazione di un'unica istanza con
l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata
esclusivamente seguendo le modalita' sotto riportate. L'invio deve
essere effettuato dall'utenza personale di Posta elettronica
certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail deve
riportare il seguente oggetto: Concorso scuole
slovene_2016_secondaria.
3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un diritto
di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni procedura
concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere
effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN IT 28S
01000 03245 348 0 13 2410 00 - causale: «Concorso scuole
slovene_2016_secondaria.» ed indicando il proprio codice fiscale.
4. Copia del bonifico effettuato va allegata alla domanda di
partecipazione.
5. Il modello di domanda da utilizzare e' esclusivamente quello
presente pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj 2016)
presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
6. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
7. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il
candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale.
8. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello
allegato al bando. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica
non siano leggibili.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni variazione inviando apposita nota con Posta elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
drfr@postacert.istruzione.it;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in
caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da
una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo dell'USR-Fvg o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al
medesimo USR-Fvg. Le modalita' di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'USR-Fvg
redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari verticali
per i quali si intende concorrere;
l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi
dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato
conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo;
m) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto
dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n.
95, per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue
straniere;
n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto
del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
p) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena,
commisurata al livello di madre lingua, come prescritto dall'art.
425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
11. L'USR verifica la validita' delle domande ai fini della
partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 5.
12. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del
dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia, in aderenza ai principi generali previsti
dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei
requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.
Art. 7
Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli -
costituzione ambiti disciplinari
1. Le disposizioni dei decreti ministeriali 23 febbraio 2016,
rispettivamente n. 93, n. 94 e n. 95, trovano applicazione se ed in
quanto compatibili con il presente bando e con le ulteriori
specifiche disposizioni emanate con appositi decreti del dirigente
titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia. In particolare, le prove
di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del
Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016,
pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj 2016) presente
nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
2. La presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento
di prove di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche possono essere
computerizzate e sono disciplinate dall'art. 4 del decreto del
Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
4. L'eventuale prova pratica, anche a carattere laboratoriale, e'
disciplinata dall'art. 6 di cui al decreto ministeriale 23 febbraio
2016, n. 95, come integrato dal decreto del Dirigente titolare prot.
n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
5. La prova orale e' disciplinata dall'art. 6 del decreto del
Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016.
6. La valutazione delle prove e' disciplinata dall'art. 7 del
decreto del Dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20
giugno 2016, nonche', per la valutazione dei titoli, dal decreto del
Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.
7. Ferme restando le disposizioni del decreto ministeriale 23
febbraio 2016, n. 93, in attuazione dell'art. 5, comma 1 del predetto
decreto sono stati costituiti gli specifici ambiti disciplinari delle
classi di concorso per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e
bilingui, giusta il decreto del Dirigente titolare prot. n.
AOODRFR/5837 di data 20 giugno 2016, pubblicato nell'apposita sezione
(Natečaj 2016) presente nella home page del sito internet
dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia
(www.scuola.fvg.it).
Art. 8
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. L'avviso relativo al calendario delle prove e' pubblicato sul
sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia
Giulia (www.scuola.fvg.it). L'elenco delle sedi d'esame, con la loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e'
comunicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
esame muniti di documento di riconoscimento valido. La data e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu'
edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato
nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito
nelle prove di cui all'art. 7, comma 3 ovvero nelle prove di cui
all'art. 7, comma 4, della sede, della data e dell'ora di svolgimento
della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento
della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
Art. 9
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del
Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR la
comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente
preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.
Art. 10
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai
sensi dell'art. 7, comma 6, procede alla compilazione della
graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite
massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro 23
febbraio 2016, n. 95, i candidati per gli ambiti disciplinari
verticali sono collocati in una graduatoria concorsuale comune a
ciascun ambito disciplinare, nel limite massimo corrispondente alla
somma dei posti banditi per ciascuna delle classi di concorso
costitutive dell'ambito stesso con una maggiorazione massima del
dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito internet
dell'USR.
4. La validita' temporale della graduatoria di merito e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato
dalla legge.
Art. 11
Assunzione in servizio
1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui
all'art. 10 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto,
secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle
ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma
66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata
triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della legge e
sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal
decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque,
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 12
Presentazione dei documenti di rito
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti
di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche
amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 13
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla
relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei
limiti di cui all'art. 10, comma 1.
Art. 14
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro
sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato.
Art. 15
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto
connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui
all'art. 1, commi 80 e 138 della legge ed avverra' con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste all'USR, titolare del
trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente preposto dell'USR.
Art. 16
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' tradotto
in lingua slovena sul sito internet del dell'Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
3. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. competente).
Roma, 20 giugno 2016
Il dirigente titolare: Biasiol
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!