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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in servizio
permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo e concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di
cui due del genio navale ed uno delle armi navali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.1 del 2/1/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E07537
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:2/2/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

        IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio
2004 abroghera' le disposizioni della legge precitata;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile
la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale
venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile
da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al
sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei
quali avverra' nell'anno 2004 il reclutamento di personale femminile,
ha fissato al 50%, per il Corpo sanitario militare marittimo, ed al
100%, per i Corpi tecnici della Marina, l'aliquota massima di detto
personale che potra' essere immesso nel ruolo normale di ciascun
Corpo, con le modalita' previste dall'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Ravvisata la necessita' di indire per il 2004 due concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in
servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo
sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici della Marina;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura
ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale
militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che
il vice Direttore militare piu' anziano sostituisce il Direttore
generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni
in caso di vacanza della carica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre
2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e.
Giuseppe Lertora a vice Direttore generale della Direzione generale
per il personale militare;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti, per l'anno 2004, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:
a) concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
militare marittimo;
b) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello in
servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di
cui due del genio navale ed uno delle armi navali.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere
a) e b), uno dei posti e' riservato agli ufficiali ausiliari della
Marina che abbiano prestato servizio senza demerito. Fruiranno,
pertanto, della riserva di posti - sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente decreto - gli
ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito il
servizio di prima nomina nella Marina, quelli in costanza di ferma
biennale non rinnovabile nella Marina e quelli in congedo per aver
prestato servizio, in tutto o in parte in detta ferma, nonche' gli
ufficiali piloti di complemento della Marina.
3. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Tuttavia il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei
concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), per i
concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota
percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale
9 maggio 2003, citato nelle premesse, e' il seguente:
a) sei nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello
nel Corpo sanitario militare marittimo;
b) tutti e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), ferma
restando la riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari
della Marina prevista dal precedente comma 2 del presente articolo.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
dei ruoli normali della Marina militare in numero superiore a quello
precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in
posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui
all'art. 11 del presente decreto.
4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, il
posto riservato agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente
non ricoperto per mancanza di riservatari idonei potra' essere
devoluto agli altri concorrenti, secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il
personale femminile nel precedente comma 3.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare - fino alla
data di approvazione delle graduatorie di merito - il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta' (il
quarantesimo, se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di
completamento di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215);
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso a sottotenente di vascello del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo: diploma di laurea
sessennale in medicina e chirurgia. I concorrenti dovranno inoltre
essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
di medico chirurgo;
2) per il concorso a sottotenente di vascello dei ruoli
normali dei Corpi tecnici (genio navale ed armi navali): diploma di
laurea quinquennale in ingegneria edile o in ingegneria civile o in
ingegneria per l'ambiente ed il territorio.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dai diplomi di laurea
suindicati, che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al
pubblico impiego siano dichiarati equipollenti a quelli suelencati.
Allo scopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso attestazione di equipollenza ad uno dei
titoli di studio prescritti dal presente decreto.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, della equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
2) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza»
ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dal successivo art. 8;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presen-tazione delle domande di partecipazione al concorso, indicata
nel successivo art. 3, comma 1, lettera d). Gli stessi, ad eccezione
di quello di cui al comma 1, lettera a), nonche' i requisiti di cui
al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
I concorrenti dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «A», che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) compilare il modello GC 001 in originale, di cui
all'allegato «B» al presente decreto, reperibile, tra l'altro, presso
i Distretti militari e le Capitanerie di porto, che verra' utilizzato
per il caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi
forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della banca dati
automatizzata di cui al successivo art. 16 del presente decreto. I
concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello, ad
eccezione del quadro (G), tenendo presenti le istruzioni contenute
nella seconda parte del gia' citato allegato «B» al presente decreto.
Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera con inchiostro
indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello e curando che il
modello non sia piegato o sgualcito;
d) spedire domanda e modello GC 001 a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 4ª Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come
indicato nel successivo art. 6, comma 1.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda e
del modello GC 001 con le modalita' suindicate, far vistare entrambi
dal Reparto/Ente di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
(ed il modello GC 001, se reperito), entro il termine sopraindicato,
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda (ed il
modello GC 001, se reperito), sempre entro il medesimo termine, al
Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmettere l'una (e
l'altro se prodotto) immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale chiede di essere ammesso e, nel caso
del concorso per il ruolo normale del Corpo tecnico, anche il Corpo
di preferita assegnazione;
b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due), in cui intenda
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/4827347), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro, ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
e) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso
di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato
conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;
f) l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e
la relativa data (solo se partecipante al concorso per il ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo);
g) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
h) lo stato civile;
i) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. La dichiarazione
dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra'
indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le
condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere
assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione, casella postale 353
- 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) solo se concorrente di sesso maschile:
1) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
2) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
3) il Distretto militare ovvero la Capitaneria di porto di
appartenenza;
4) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
o) solo se militare in servizio o in congedo:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale
corso A.U.C. di provenienza (specificando, se in servizio nella
Marina militare, «L» o «D») e Corpo di appartenenza;
3) data di inizio della ferma volontaria, o del richiamo, e
di eventuale previsto congedo (se ufficiale delle forze di
completamento dovra' indicare i periodi di richiamo e l'esigenza per
la quale e' stato richiamato);
4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
p) solo se cittadino italiano residente all'estero:
l'ultima residenza in Italia della famiglia, la data di
espatrio e di essere a conoscenza che dovra' sostenere le prove nelle
sedi previste per gli altri concorrenti;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato «E», che costituisce parte integrante del
presente decreto.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
r) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'allegato «F», che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche
analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla domanda
di partecipazione;
s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12, comma 6;
t) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
z) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato «A» al
presente decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento dei concorsi
 
Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui
al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui
partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2004) dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i Corpi;
d) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua
straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun
concorso.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 2.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
5. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1,
lettera d), saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto al
voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 2, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno
dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere le prove
scritte, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale,
presso il Centro di selezione della Marina militare via delle
Palombare n. 3 - Ancona, nei giorni appresso indicati:
a) concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo: 9 e
10 marzo 2004;
b) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del
ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina: 11 e 12 marzo 2004.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 febbraio 2004, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
24 febbraio 2004 la pubblicazione di tale avviso potra' essere
rinviata ad una data successiva.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
avviso, nella sede e nei giorni sopra indicati, entro le ore 7,30
dell'orario ufficiale. Essi dovranno essere muniti di copia della
domanda di partecipazione al concorso, della ricevuta della
raccomandata di spedizione della medesima e dovranno portare al
seguito soltanto una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La
carta e quant'altro occorrente sara' loro fornito sul posto
dall'Amministrazione.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso per la nomina di dodici sottotenenti di
vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo:
1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la
materia oggetto della prova orale «Patologia speciale medica»;
2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la
materia oggetto della prova orale «Patologia speciale chirurgica»;
b) per il concorso per la nomina di tre sottotenenti di
vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina:
1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia «fisica tecnica»;
2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia «tecnica delle costruzioni».
I programmi delle prove scritte sono riportati rispettivamente
negli allegati «C» e «D», che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
3. Per ciascuna prova scritta la commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera d), formulera' preventivamente, in adunanza
segreta, tre tracce concernenti la prova da svolgere e le chiudera'
in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30i.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
gradua-toria di merito di cui al successivo art. 11.
4. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali di
cui ai successivi artt. 8 e 9. L'elenco dei concorrenti idonei alle
prove scritte sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo,
sul sito internet «www.persomil.difesa.it».
5. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo
Esercito - 00187 Roma, tel. 06.4735.5941, 06/4735.4548, 06/4735.4613,
ovvero consultando il sito internet «www.persomil.difesa.it».
6. I verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte di
ciascun concorso dovranno pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di effettuazione della seconda prova. I verbali relativi alla
valutazione delle prove scritte dovranno pervenire, a mezzo corriere,
alla predetta Direzione generale per il personale militare, invece,
entro il terzo giorno lavorativo dalla data di conclusione delle
operazioni di valutazione.

                               Art. 7.
 
Valutazione titoli
 
1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera d), dopo le prove scritte di cui
all'art. 6 e prima della relativa correzione, procederanno alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto tutte le prove previste. L'esito della valutazione sara'
reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. I
titoli valutabili sono indicati nel gia' citato allegato «E» al
presente decreto.
2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel piu' volte citato
allegato «E».
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1, lettera d), e per i quali i concorrenti abbiano fornito
analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in
apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni
di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente art. 3, comma
2, let. q solo se allegate alle domande.
4. Entro il terzo giorno lavorativo dalla conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di
identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera'
a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' in
ciascuna delle prove scritte saranno invitati dalla Direzione
generale per il personale militare, con lettera raccomandata o
telegramma, a presentarsi presso il Centro di selezione della Marina
militare, via delle Palombare n. 3 - Ancona, per essere sottoposti
presumibilmente nella terza decade del mese di aprile 2004, ad
accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. I concorrenti medesimi - che durante il periodo di permanenza
presso il Centro (durata presunta giorni tre) potranno fruire,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti, di vitto
ed alloggio a carico dell'Amministrazione - dovranno presentarsi
muniti dei documenti indicati al successivo comma 3. Coloro che non
si presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma di
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno
stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª sezione (n. 06.4827347), sara' valutato ai fini dell'eventuale
ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per
essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli
accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre,
in originale o copia conforme, i seguenti documenti:
a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
b) eventuale esame radiografico del torace e relativo referto,
per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale
accertamento strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
della visita medica.
Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto
referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza
dell'esame radiografico, dovra' produrre il referto del test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
di detto referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine
sopraindicato, al test di gravidanza.
In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
4. Gli accertamenti psico-fisici, cui provvedera' la commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), saranno volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo nei
ruoli normali della Marina militare.
5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita sulla scorta
dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare», approvato con decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e delle direttive della
Direzione generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000,
citati nelle premesse. I concorrenti che durante le visite
risultassero non in possesso anche di uno solo dei requisiti
prescritti saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso.
6. La commissione accertera' il possesso dei seguenti specifici
requisiti:
a) dati somatici:
statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95 per
i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a m. 1,61, ne'
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile.
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigma-tismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato
refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con
l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente.
d) dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel
computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi
fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i
denti cariati devono essere opportunamente curati.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il medesimo ed il relativo referto da
cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
b) ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso
femminile);
c) cardiologico con E.C.G.;
d) oculistico;
e) otorinolaringoiatrico;
f) odontoiatrico;
g) neuropsichiatrico;
h) analisi delle urine completa con esame del sedimento;
i) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (ALT-AST);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) markers dell'epatite B e C;
7) G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ulteriori accertamenti
specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento
diagnostico.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo allegato «G» al presente decreto.
8. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
9. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (sanitario
militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio permanente», con
l'indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 10;
«non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo
(sanitario militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio
permanente», con l'indicazione della causa di non idoneita'.
10. Saranno giudicati «idonei» i soli concorrenti in possesso dei
requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito, sulla scorta della
citata direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della
Sanita' Militare, il seguente profilo sanitario minimo, senza
attribuzione di alcun punteggio:
 

PS CO AC AR AV LS LI
2 2 2 2 2 2 2
 
Per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono i
requisiti sopra indicati.
11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal
presente decreto);
3) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
4) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare;
5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate nei
precedenti numeri del presente comma 11, comunque incompatibili con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare.
12. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il
termine - che non potra' superare la data prevista per il
completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti -
entro il quale sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori
accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero
dell'idoneita' fisica.
13. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
14. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, casella postale 353 -
00187 Roma centro - improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psico-fisici, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate
alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra'
intendersi confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, solo qualora lo ritenesse necessario,
a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
15. La commissione per gli accertamenti psico-fisici dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

                               Art. 9.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (tests, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine:
a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
2. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 12.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 14, saranno
invece sottoposti a detti accertamenti solo se saranno giudicati
idonei, a seguito della valutazione della documentazione allegata a
corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti. La commissione al termine degli
accertamenti attitudinali esprimera' nei confronti di ciascun
concorrente un giudizio di idoneita' o non idoneita'.
4. Detto giudizio, che sara' comunicato agli interessati seduta
stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti
giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.

                              Art. 10.
 
Prove orali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed a quelli attitudinali saranno ammessi alle prove orali che avranno
luogo - presumibilmente nella seconda meta' del mese di maggio 2004 -
presso l'Accademia navale di Livorno, per il concorso per i Corpi
tecnici (genio navale ed armi navali), presso il Centro di Selezione
della Marina militare di Ancona, per il concorso per il Corpo
sanitario militare marittimo.
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Essi sono tenuti a presentarsi alle predette prove orali muniti
di idoneo documento di riconoscimento che la commissione provvedera'
a fotocopiare, per inviarne copia alla Direzione generale per il
personale militare.
2. Per esigenze organizzative le prove orali del concorso per il
Corpo sanitario militare marittimo potranno aver luogo subito dopo la
conclusione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In tal
caso la convocazione conterra' anche indicazione della durata
presumibile della permanenza presso l'Ente ove avranno luogo le prove
ed assolvera' l'obbligo del preavviso di legge.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax n. 06.4827347) al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono riportati nei gia' citati Allegati «C» e «D» al presente
decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non inferiore a 21/30i, utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 10. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in
ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
20/30i o voto inferiore 0,00 punti;
21/30i: 0,05 punti;
22/30i: 0,10 punti;
23/30i: 0,15 punti;
24/30i: 0,20 punti;
25/30i: 0,25 punti;
26/30i: 0,30 punti;
27/30i: 0,35 punti;
28/30i: 0,40 punti;
29/30i: 0,45 punti;
30/30i: 0,50 punti.
6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di
completamento delle prove orali i verbali delle prove medesime.

                              Art. 11.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove e gli
accertamenti previsti dal presente decreto saranno iscritti, a cura
della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate - tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1, comma 1 - secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai
concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio conseguito nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali nei quali si
terra' conto:
a) della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari della Marina di cui al precedente art. 1, comma 2, del
presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per
insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei compresi nella rispettiva graduatoria di merito
del concorso secondo l'ordine della graduatoria medesima;
b) per il concorso di cui al citato art. 1, comma 1, lettera
a), del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di
sesso femminile indicato nel precedente art. 1, comma 3, del presente
decreto. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile
potranno conseguire la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare ed
essere ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello
indicato, anche se collocati in posizione utile nelle rispettive
graduatorie di merito.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del
presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
6. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo normale
dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei
vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), in
base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza
espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I decreti saranno inoltre pubblicati nel Foglio
d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito
internet «www.persomil.difesa.it».

                              Art. 12.
 
Nomina
 
1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente
art. 11, comma 5, risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto
autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente,
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo del genio
navale e del Corpo delle armi navali, con anzianita' assoluta nel
grado stabilita nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che
saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito
della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2
del presente decreto.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'art. 4,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non
superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ufficio generale del personale della Marina militare.
5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa
frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12 della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria di merito.
9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano
assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente effettivo e per il restante personale di sesso maschile
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

                              Art. 13.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.

                              Art. 14.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 15.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della
domanda, per le prove scritte, della lettera o telegramma di
convocazione, per gli accertamenti psico-fisici, per gli accertamenti
attitudinali e per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto
militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando
carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire
della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di viaggio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1ª divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.

                              Art. 17.
 
Profilo di carriera
 
1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli
normali del Corpo sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici
possono raggiungere, nel rispettivo ruolo, il grado vertice di
Ammiraglio Ispettore Capo nel numero, con le modalita' e nei tempi
previsti dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli
ufficiali.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2003
Amm. div.: Lertora

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