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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di
dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione
centrale e periferica
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.10 del 5/2/2008 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 08E00952 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 145 |
Scadenza: | 6/3/2008 |
Tags: | Tecnici IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane, acquisti e affari generali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 28;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado ed in particolare gli articoli 419 e seguenti;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme
generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39 come
successivamente modificato ed integrato;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n, 508, recante «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, convertito, con
modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e nelle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999,
n. 68»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108, concernente il regolamento per la disciplina delle modalita'
di istituzione, organizzazione e funzionamento nelle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
13 novembre 2004, che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di
dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
2007, n. 260, recante «Regolamento del Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2005, con il quale l'ex Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure
pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, n. 15 dirigenti
tecnici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
23 febbraio 2007, con il quale il Ministero della pubblica istruzione
e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per
reclutare, fra l'altro, n. 130 dirigenti tecnici;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione
7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, relativo alla
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il C.C.N.L. del personale dirigente dell'Area 1 dipendente
dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294,
relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
seconda, nell'Adunanza dell'11 luglio 2007, in merito ai destinatari
dell'attuale procedura concorsuale, ai requisiti, alle modalita' di
svolgimento della procedura concorsuale, alle commissioni e alle
prove d'esame;
Visto il decreto del 18 dicembre 2007, con il quale il Ministro
della pubblica istruzione ha disposto la ripartizione, in settori e
sottosettori, fra i vari gradi di scuola, della dotazione organica
dei dirigenti tecnici, fissata in complessive 379 unita';
Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
centoquarantacinque dirigenti tecnici da impiegare per le esigenze
degli Uffici appartenenti alle diverse articolazioni del Ministero
della pubblica istruzione;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: - per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di
durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo li
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509; - per laurea specialistica (LS), il titolo accademico,
di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di
durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre
2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque
posti di dirigente tecnico, da assegnare agli uffici
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della
pubblica istruzione, al fine di concorrere alla realizzazione delle
finalita' di istruzione e di formazioni, affidate alle istituzioni
scolastiche ed educative, oltre all'attivita' di studio, di ricerca e
di consulenza tecnica per il Ministro e i direttori generali. I
predetti posti sono ripartiti nei sottoelencati settori e
sottosettori:
----> Vedere immagine a pag. 26 <----
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS),
attualmente laurea magistrale (LM), o, limitatamente al settore
artistico, diploma accademico di 20 livello rilasciato dalle
istituzioni di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999;
I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere
saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle universita' italiane in base alla normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione delle domande;
2) trovarsi in una della seguenti posizioni:
per il contingente relativo alla scuola dell'infanzia e
primaria:
a) dirigente scolastico;
b) docente, con un'anzianita' complessiva di effettivo
servizio di ruolo di almeno nove anni nelle scuole dell'infanzia e/o
primarie (l'anno scolastico in corso non e' computabile);
per il contingente relativo alla scuola secondaria di 1° e 2°
grado:
a) dirigente scolastico;
b) docente, con un'anzianita' complessiva di effettivo
servizio di ruolo di almeno nove anni nelle scuole secondarie di 1°
e/o 2° grado (l'anno scolastico in corso non e' computabile);
3) idoneita' fisica alle funzioni dirigenziali;
4) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
5) godimento dei diritti politici. Non possono essere ammessi
al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure che siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni di cui ai contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari
compatti.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
In sede di prova orale, il candidato deve dimostrare la
conoscenza, a livello avanzato, di una delle seguenti lingue
straniere: inglese, francese, tedesca, spagnola, nonche' la
conoscenza, sempre a livello avanzato, dell'utilizzo di sistemi
informatici.
Le prove d'esame sono precedute dalla preselezione di cui al
successivo art. 6. Il superamento della preselezione non costituisce
garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso, ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termine e modalita'
La domanda di ammissione al concorso va inoltrata esclusivamente
per via telematica, utilizzando il link http://www.pubblica.
istruzione.it/concorsodirtec. Gli aspiranti, per poter compilare il
modulo on line appositamente predisposto, devono preventivamente
riportare, nel relativo spazio, la propria User-ID e password
utilizzati per accedere alla propria casella di posta elettronica
istituzionale. Una volta compilato il modulo nelle parti richieste ed
inviato a sistema per la sua acquisizione, gli stessi aspiranti
devono stampare il modulo, compilare manualmente i restanti campi,
datano, sottoscriverlo e consegnarlo o inviarlo, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, alla scuola di titolarita',
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Il mancato inoltro della domanda in forma
cartacea rende nulla la compilazione e l'invio telematico del modulo.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta
dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda dovra' essere allegato, in carta semplice,
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Non sono prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante o, se consegnate a mano, il timbro a data e relativo
numero di protocollo della scuola di titolarita'.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla
propria situazione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono
corredare la domanda con una certificazione, rilasciata dall'azienda
sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
alla preselezione e al concorso.
Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del
candidato, lo stesso deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,
se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia
stato trascritto l'atto di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, si sia proceduto alla applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali
procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
g) il diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS),
attualmente laurea magistrale (LM), o, limitatamente al settore
artistico, il diploma accademico di 2° livello rilasciato dalle
istituzioni di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, nonche' la
data del relativo conseguimento, con l'esatta indicazione
dell'universita' o dell'istituzione che li ha rilasciati;
h) il codice meccanografico della scuola di titolarita';
i) l'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale
intende svolgere la prova di preselezione;
j) in quale lingua straniera, tra quelle indicate nell'art. 2,
intende sostenere la prova nel corso del colloquio;
k) i servizi prestati come dirigente scolastico o docente e le
cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego;
l) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
m) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico ed eventualmente, se ritenuto dal candidato, del
numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni
relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali, successive variazioni.
L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato che ricopre la posizione di docente deve anche
dichiarare gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la durata
dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con
successivo decreto, ed e' composta, secondo quanto stabilito
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004
citato nelle premesse, da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di presidente.
Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o
contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia della
pubblica amministrazione, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore.
I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso.
Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e'
riservato alle donne.
Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area funzionale C.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento
da uno o piu' componenti esperti nelle materie oggetto del concorso,
da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai
candidati e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come
richiamato dal punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2005, e dall'art. 1, comma 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.
Art. 6.
Prove di esame
L'esame, che consiste in tre prove scritte della durata di otto
ore ciascuna ed una prova orale, e' preceduto, ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, da prove
preselettive da effettuarsi presso l'ambito territoriale dell'Ufficio
scolastico regionale prescelto. I punteggi delle tre prove scritte e
della prova orale sono espressi in centesimi.
Le prove di preselezione vengono effettuate mediante una serie di
quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle
prove scritte e orali. Viene ammesso alle prove scritte un numero di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per
ogni settore e sottosettore. I candidati eventualmente classificatisi
col medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono
tutti ammessi a sostenere le prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Per sostenere le prove i candidati debbono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Nel corso delle prove scritte i candidati possono consultare
esclusivamente codici e testi di legge non commentati. Ai candidati
e' fatto comunque divieto di avvalersi di supporti cartacei, di
telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati, di comunicare tra loro,
nonche' di introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione ditale divieto, la commissione esaminatrice
delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Le tre prove scritte vertono su diritto amministrativo,
contabilita' di stato e legislazione scolastica, con particolare
riguardo alle seguenti tematiche:
organizzazione, funzionamento amministrativo, gestione delle
istituzioni scolastiche, ivi comprese quelle paritarie, e stato
giuridico del personale della scuola;
ordinamento degli studi, con particolare riguardo alle
tipologie di istruzione: primarie e secondarie. I sistemi scolastici
stranieri, con specifico riferimento a quelli dei Paesi dell'Unione
Europea;
argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico
grado di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, ai settori
cui il concorso si riferisce.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 1° aprile 2008, sara' pubblicato
il diario delle prove preselettive.
Lo stesso avviso indichera' la data della successiva Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - contenente il diario delle prove scritte, nonche' l'elenco
dei candidati ammessi alle prove medesime, per i quali tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte.
I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
Il colloquio, che tende alla valutazione della capacita'
professionale e della preparazione del candidato, nonche'
dell'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali cui
dovra' essere preposto e della conoscenza delle problematiche delle
pubbliche amministrazioni in genere ed, in particolare, del Ministero
della pubblica istruzione, verte, in aggiunta alle materie di cui
alle prove scritte, sul diritto costituzionale, diritto civile e
diritto processuale civile, con particolare riguardo al rapporto di
lavoro dei pubblici dipendenti ed alla giurisdizione del giudice
ordinario in materia di controversie di lavoro, diritto penale e
procedura penale, con particolare riguardo ai delitti contro la
pubblica amministrazione, diritto dell'Unione europea, normativa sul
Ministero della pubblica istruzione, scienza dell'amministrazione,
scienza della comunicazione, con particolare riguardo alla
comunicazione istituzionale. E', inoltre, prevista una prova
finalizzata alla valutazione della conoscenza ad un livello avanzato
della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle di inglese,
francese, tedesca e spagnola, mediante esercizi di lettura,
traduzione e conversazione. Nell'ambito del colloquio, viene,
altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato, da parte del
candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu'
comune impiego, anche attraverso una verifica pratica, e delle
implicazioni organizzative e sulla semplificazione procedimentale,
connesse con l'adozione degli strumenti informatici.
Il colloquio orale si intende superato dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale
di merito
Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva.
Le graduatorie di merito del concorso, una per ogni settore e
sottosettore, sono formate dalla commissione esaminatrice, secondo
l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.
A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per
la programmazione ministeriale, del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione - direzione generale per le risorse umane del
Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio IV, Viale Trastevere,
76/A - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia'
indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a
pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati
esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e
purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui
l'amministrazione della pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e
l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e'
depositata.
Il direttore generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, riconosciuta la regolarita' del
procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per
l'assunzione, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei
nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento il direttore
generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto, a parita' di
merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero
della Pubblica Istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata
all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
della pubblica istruzione, ai sensi della normativa vigente.
I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a
frequentare attivita' formative secondo le disposizioni vigenti.
Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, Ufficio II,
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, e sono utilizzati ai soli fini
della gestione della procedura concorsuale.
Art. 10.
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 30 gennaio 2008
Il direttore generale: Criscuoli
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