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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXII
ciclo
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.60 del 8/8/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO |
Località: | Viterbo (VT) |
Codice atto: | 06E05322 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/10/2006 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 4 (dottorato di ricerca) della legge 3 luglio 1998,
n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
Ricerca, emanato con decreto rettorale n. 1125/99 del 18 novembre
1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche
al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con il decreto ministeriale n. 509/99»;
Viste la proposte di nuova istituzione/rinnovo dei Corsi di
Dottorato di Ricerca, giunte dai Dipartimenti;
Viste le determinazioni adottate, per le rispettive competenze,
dal Senato accademico (5 luglio 2006) e dal Consiglio di
amministrazione (11 luglio 2006), previa valutazione del Nucleo di
valutazioneinterna (riunioni del 6 e 12 giugno 2006), in merito
all'istituzione del XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi della Tuscia;
Verificata la coerenza dei corsi istituiti con la programmazione
formativa, la disponibilita' di risorse umane e finanziarie
necessarie alla loro attivazione;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dai coordinatori dei corsi
di dottorato di Ricerca in merito ai posti totali a concorso, con e
senza borsa di studio e alle materie oggetto delle prove concorsuali
Decreta:
Art. 1.
Corsi istituiti
E' istituito il XXII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi della
Tuscia di Viterbo.
Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai
corsi di seguito elencati, triennio accademico 2006/2007 2008/2009,
di cui vengono indicati gli aspetti essenziali:
----> Vedere Corsi da pag. 564 a pag. 574 <----
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammissione ai posti a concorso per
i corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e di
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea,
conseguito secondo il vecchio ordinamento o di laurea
specialistica/magistrale (vedere i «requisiti di partecipazione»
indicati per ogni singolo corso di dottorato) o di titolo accademico
equivalente conseguito presso Universita' straniere, preventivamente
riconosciuto equipollente al solo fine dell'ammissione al corso.
I cittadini italiani, quelli comunitari ed extracomunitari, in
possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea italiana, devono farne espressa richiesta, unicamente ai
fini dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono
concorrere, nella domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di titolo accademico conseguito all'estero, i candidati
devono allegare alla domanda la seguente documentazione:
1. titoli tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
2. dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle rappresentanze sopra citate.
Per i cittadini extracomunitari e' prevista, inoltre,
l'ammissione in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della
meta' dei posti previsti dal bando di concorso per ciascun corso di
Dottorato, con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno la laurea V.O. o quella specialistica/magistrale entro
il 31 ottobre 2006. In tal caso l'ammissione sara' disposta con
riserva e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, entro il 30 novembre 2006, il certificato di laurea ovvero
(solo per i candidati italiani) l'autocertificazione di avvenuto
conseguimento del titolo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 3.
Procedura alternativa per i cittadini extracomunitari
Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa alle
partecipazione alle prove indicate all'articolo 1, l'ammissione in
soprannumero al corso di dottorato - nella misura del cinquanta per
cento dei posti messi a concorso per ciascun corso - tramite
valutazione dei titoli e il sostenimento di un eventuale colloquio.
Assieme alla domanda di ammissione (All. 2) devono allegare:
la laurea posseduta, tradotta e legalizzata secondo le
modalita' di cui al precedente art. 2, comma 3.
la documentazione che attesti le proprie fonti di sostentamento
per l'intera durata del corso.
Il Collegio dei docenti puo' respingere la domanda o accoglierla.
Art. 4.
Titolari di assegni di ricerca
Il titolare di assegno di ricerca puo' frequentare il corso di
dottorato di ricerca, ai sensi dell'art. 51, co, 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1997, n. 449.
E' tenuto ad indicare nella domanda di ammissione la propria
qualita' di assegnista, a specificare la durata dell'assegno di
ricerca e la relativa data di scadenza.
Il conferimento dell'assegno di ricerca, successivo alla
presentazione della domanda ma antecedente all'espletamento del
concorso, deve essere ugualmente comunicato all'Ufficio offerta
formativa.
Gli assegnisti di ricerca, ammessi in soprannumero, sono tenuti
al versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.
Art. 5.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando (All. 1),
dovra' giungere all'Universita' degli studi della Tuscia, Ufficio
Offerta Formativa, via S. Maria in Gradi n. 4 - 01100 - Viterbo,
entro le ore 13 del 18 settembre 2006, con una delle seguenti
modalita':
a mano, mediante consegna all'Ufficio Protocollo (Rettorato
piano secondo, stanza n. 226), via S. Maria in Gradi n. 4 - Viterbo,
nei giorni da lunedi' a venerdi', dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il
martedi' e il mercoledi', dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata a/r. Si
considerano presentate in tempo utile le domande spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 15 settembre 2006. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
mediante agenzie di recapito autorizzate. Non saranno ammesse
domande recapitate oltre il 15 settembre 2006, con conseguente
assunzione del rischio di recapito tardivo a carico del candidato.
Nel caso il candidato scelga tale mezzo di consegna fara' fede il
timbro di ricevimento dell'Amministrazione (Ufficio Protocollo).
Nell'ipotesi che lo stesso candidato presenti domande di
ammissione a piu' corsi di dottorato, ciascuna di esse dovra' essere
inserita in plico separato.
Il concorrente sottoscrive le dichiarazioni contenute nella
domanda ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, pena l'esclusione dal concorso.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Rettore, per difetto dei
requisiti di ammissione, per domanda incompleta o priva di firma del
candidato, per domanda presentata o spedita oltre il termine
stabilito o che rechi inesattezze nella denominazione del dottorato,
per domande che non siano corredate dei documenti indicati ai
precedenti articoli 2, comma 3 e 3, comma 2, necessari al Collegio
dei docenti per la dichiarazione di equipollenza.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 6.
Prove di ammissione e calendario
Le prove d'esame, intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una lingua straniera, si svolgeranno - nei giorni e con le
modalita' indicate per ciascun dottorato - presso l'Universita' degli
studi della Tuscia.
L'esame di ammissione, su richiesta del candidato straniero, puo'
essere sostenuto anche in lingua straniera, previa autorizzazione del
Collegio dei docenti.
Il calendario indicato per ciascun corso di Dottorato costituisce
convocazione ufficiale per le prove scritta e orale senza ulteriore
avviso.
Eventuali variazioni delle date delle prove verranno pubblicate
nel sito web dell'Ateneo http://www.unitus.it, percorso: nel riquadro
«Alta formazione» cliccare su «Dottorati di ricerca», «Accesso ai
corsi» e infine su «Date 2006»; gli interessati non riceveranno
alcuna altra comunicazione dall'Amministrazione universitaria.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentare un
documento di riconoscimento valido (carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, tessera di riconoscimento
personale per i pubblici dipendenti).
Art. 7.
Commissioni giudicatrici
La Commissione d'esame e' nominata dal Rettore con decreto ed e'
composta in conformita' alla normativa vigente.
La nomina delle Commissioni verra' resa nota nel sito web di
Ateneo http://www.unitus.it, percorso: nel riquadro «Alta formazione»
cliccare su «Dottorati di ricerca», «Accesso ai corsi» e infine su
«Commissioni 2006».
Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
Eammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 42/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto
dal Presidente e della Commissione, e' affisso nel medesimo giorno
all'albo della struttura di Ateneo presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 8.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi secondo l'ordine di graduatoria fino
alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun
corso di dottorato di ricerca e di quelli disponibili in soprannumero
per assegnisti di ricerca e candidati extracomunitari.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie della stessa
Universita' e di altri Atenei, il/la candidato/a dovra' esercitare
l'opzione e presentare domanda di ammissione per un solo corso di
dottorato.
Chi e' gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere ammesso a frequentare un secondo corso di dottorato senza
borsa di studio.
Art. 9.
Iscrizione ai corsi
I candidati ammessi devono presentare all'Universita' degli studi
della Tuscia Ufficio Offerta Formativa, via S. Maria in Gradi, 4 -
01100 - Viterbo, la domanda di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione
dell'esito del concorso.
Coloro che non si iscrivono entro i termini sopra indicati sono
considerati rinunciatari e i posti vacanti vengono assegnati secondo
l'ordine di graduatoria.
Art. 10.
Dipendenti pubblici
Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
puo' usufruire della borsa di studio a condizione che sia collocato
in aspettativa senza assegni, per motivi di studio, per il periodo di
durata del corso.
In caso di ammissione al corso senza borsa di studio o di
rinuncia a questa, il pubblico dipendente collocato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'Amministrazione presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro (art. 52, comma 57 legge n. 448/2001).
Qualora, dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
il rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica cessi, per
volonta' del dipendente, nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
Art. 11.
Borse di studio
Le borse di studio sono conferite previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria formulata
dalla Commissione giudicatrice. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e
successive modificazioni e integrazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, di Euro 10.561,54,
determinato con decreto ministeriale 11 settembre 1998, e'
assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata
(attualmente pari al 18,20%, di cui 1/3 a carico del percettore della
borsa di studio).
Il limite di reddito personale per poter usufruire della borsa di
studio e' di Euro 12.911,42 annui lordi.
Le borse di studio vengono erogate per l'intera durata del corso
e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per
eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
La borsa di studio di dottorato di ricerca non puo' essere
cumulata con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca.
Essa e' incompatibile con l'assegno di ricerca.
In caso di sopravvenuta incompatibilita' o di interruzione del
corso durante l'anno di frequenza, l'importo della borsa di studio
relativo al periodo per il quale la stessa e' stata percepita, deve
essere restituito; la restituzione si riferisce all'anno in cui la
borsa e' stata percepita.
Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476 (esenzione dall'Imposta sui redditi) e successive
modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 6
della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di
studio universitarie).
L'attribuzione delle borse di studio, finanziate/cofinanziate
tramite convenzione o progetti di ricerca approvati prima
dell'emanazione del bando di concorso, e' subordinata all'effettiva
stipula della convenzione/progetto con il soggetto erogante, pubblico
o privato, anche estero, e al trasferimento all'Ateneo dei fondi
destinati al finanziamento delle borse di studio. In caso di mancata
stipulazione e trasferimento dei fondi le conseguenti determinazioni
(riduzione degli ammessi al corso, trasformazione in posto senza
borsa, copertura del posto con altri fondi, anticipazione di cassa)
sono rimesse agli Organi di governo dell'Ateneo.
Art. 12.
Contributo per la frequenza dei corsi - Esoneri
I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio devono
versare il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca.
Esso dovra' essere versato in due rate, nel conto corrente
postale n. 10518017 intestato all'Universita' degli studi della
Tuscia, Servizio di Tesoreria 01100 Viterbo, indicando nella causale
di versamento: «Iscrizione 1 anno decreto rettorale in (indicare il
titolo del dottorato) XXII».
La prima rata dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione; la
seconda rata, in cui importo varia in relazione all'Indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.), entro il 31 maggio 2007.
I contributi da versare all'Ateneo sono cosi' rideterminati:
ritardato pagamento fino a quaranta giorni dalla scadenza Euro
10,00;
ritardato pagamento oltre quaranta giorni dalla scadenza Euro
40,00.
L'ammontare del contributo sara' quello in vigore, al momento
dell'iscrizione, per tutti gli studenti dell'Universita' degli Studi
della Tuscia.
I dottorandi beneficiari delle borse di studio sono esonerati dal
versamento del contributo di iscrizione.
Art. 13.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
Al termine di ciascun anno di corso presentano una
particolareggiata relazione sull'attivita' e sulle ricerche svolte al
Collegio dei docenti il quale, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita' degli interessati, ne determina l'ammissione all'anno
di corso successivo o ne propone al Rettore l'esclusione dal
proseguimento del corso.
I dottorandi, qualora svolgano o intendano intraprendere
attivita' esterne, occasionali e di breve durata, sono tenuti a darne
comunicazione al Collegio dei Docenti il quale, verificatane la
compatibilita' con la frequenza del corso, ai sensi del precedente
comma 1, adotta le conseguenti decisioni.
Art. 14.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore a
conclusione del corso e si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale che puo' essere ripetuto una sola volta.
La Commissione giudicatrice dell'esame finale sara' nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di dottorato di ricerca.
Art. 15.
Disposizioni finali
L'Amministrazione universitaria si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per gli
adempimenti connessi al concorso per l'ammissione al corso di
Dottorato di Ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del procedimento e' P.A. Capuani, Responsabile
dell'Ufficio offerta formativa (capuani@unitus.it). L'Ufficio offerta
formativa e' l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale (tel. 0761 357961-912).
Il presente bando di concorso e il fac-simile della domanda di
ammissione sono disponibili nel sito internet dell'Ateneo
all'indirizzo http://www.unitus.it, (percorso: nel riquadro «Alta
formazione» cliccare su «Dottorati di ricerca», «Accesso ai corsi» e
infine su «Bandi 2006"), e presso l'Ufficio offerta formativa
(Rettorato, via S. Maria in Gradi n. 4 - secondo piano, stanze
nn. 202-203).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e'
scaricabile dal sito dell'Ateneo (all'interno della rubrica «Decreti
e normativa»).
Viterbo, 28 luglio 2006
Il rettore: Mancini
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