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UNIVERSITA' DI CASSINO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca, presso la
facolta' di giurisprudenza.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.92 del 24/11/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI CASSINO |
Località: | - |
Codice atto: | 00E10814 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 24/12/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 51,
comma 6, ove conferisce alle universita' la possibilita' di
attribuire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con
il quale ai sensi della suddetta norma sono stati stabiliti i criteri
per la determinazione degli importi e le modalita' di conferimento
degli assegni di ricerca;
Vista la nota ministeriale, prot. n. 523 del 12 marzo 1998,
esplicativa sui rapporti contrattuali per attivita' di ricerca;
Vista la nota ministeriale prot. n. 911 del 24 aprile 1998;
Visto il decreto rettorale n. 1152 del 18 ottobre 2000, con il
quale e' stato riemanato il regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione di attivita' di ricerca presso questa
Universita', di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997;
Vista la delibera del senato accademico in data 16 novembre 1999
che ha assegnato, tra l'altro, all'area giuridica la somma di
L. 50.000.000;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento di scienze
giuridiche dell'11 settembre 2000;
Art. 1.
Bando
E' indetto un bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca (d'ora in poi denominato assegno di ricerca)
presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di
Cassino.
Art. 2.
Assegno di ricerca attivato presso la facolta' di giurisprudenza
E' attivato, sotto la responsabilita' del tutor indicato,
l'assegno di ricerca per la facolta' di giurisprudenza, per la
struttura e il settore scientifico-disciplinare di cui in appresso:
A) un assegno di durata biennale;
sede di ricerca: dipartimento scienze giuridiche;
settore scientifico-disciplinare: N18X;
titolo della ricerca: attori della vita giuridica nel
patrimonio epigrafico di Casinum e del cassinate;
obiettivo della ricerca: in sintesi, analizzare lo status dei
protagonisti della vita giuridica nel territorio di Casinum, citta'
di origine volsca, e sotto i romani, prefettura, municipio e colonia;
programma del colloquio: conoscenza della storia degli
istituti giuridici e delle istituzioni politiche di Roma antica;
conoscenza di elementi di papirologia ed epigrafia giuridica;
conoscenza del diritto privato;
tutor: prof. Francesco Salerno;
discipline rispetto alle quali i candidati devono possedere i
titoli da presentare: discipline comprese nel settore
scientificodisciplinare N18X (Diritto romano e diritti
dell'antichita').
Art. 3.
Durata ed importo degli assegni di ricerca
L'assegno ha durata biennale non rinnovabile. L'importo lordo
annuo dell'assegno di ricerca e' di L. 25.000.000 ed e' comprensivo
di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. L'importo
dell'assegno e' erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
Art. 4.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al presente bando di selezione pubblica,
finalizzata al conferimento degli assegni di ricerca, coloro che, a
pena di esclusione, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca;
b) diploma di laurea, conseguito da almeno un anno e curriculum
scientifico-professionale, attinente all'attivita' di ricerca da
svolgere.
E' escluso dal conferimento degli assegni il personale di ruolo
presso le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e
Vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
l'ENEA e l'ASI.
I partecipanti devono essere cittadini italiani o appartenere
all'Unione europea. Per i partecipanti in possesso di titoli di
studio conseguiti all'estero, il senato accademico dovra' esprimersi
sulla equipollenza di detti titoli a quelli rilasciati in Italia.
I requisiti prescritti sopra elencati devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
selezione, per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 5.
Domanda e termine
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera secondo lo schema di cui all'allegato 1 che forma parte
integrante al presente bando, firmate dagli aspiranti di proprio
pugno a pena di esclusione, dovranno essere indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Cassino e dovranno essere presentate
o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento al servizio affari generali, sito presso il rettorato
dell'Universita' degli studi di Cassino, via Marconi n. 10, entro e
non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, per le domande di
ammissione alla selezione, spedite a mezzo raccomandata a.r., fara'
fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Le domande
pervenute oltre i termini prescritti determinano l'esclusione del
candidato dalla selezione.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge n. 15/1968, legge n. 127/1997 e
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:
a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine:
il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge);
b) data e il luogo di nascita;
c) residenza e il recapito eletto ai fini della selezione
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico);
d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime, se cittadini italiani;
f) di non aver mai riportato condanne penali: e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
g) laurea posseduta, la votazione riportata nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stata conseguita;
h) diploma di dottore di ricerca posseduto nonche' la data di
conseguimento e l'universita' sede amministrativa del corso;
i) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi
titolo conferite ovvero di rinunciare al godimento delle stesse in
caso di vincita dell'assegno di ricerca bandito da questo Ateneo;
j) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
l) il settore scientifico-disciplinare ed il progetto di
ricerca per il quale intende concorrere;
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione;
n) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter
sostenere il colloquio.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6.
Titoli e curriculum
Alla domanda dovra' essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni
riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore
di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca con indicazione del
corso seguito;
c) elenco dei documenti e titoli che si ritengono utili ai fini
del concorso (pubblicazioni, diplomi di specializzazione, attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in
Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca sia in
Italia che all'estero; tesi di laurea, ecc.);
d) documenti e titoli indicati nell'elenco di cui alla lettera
c);
e) curriculum della propria attivita' scientifica e
professionale.
E' facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei
certificati di cui ai punti a) e b), l'autocertificazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare apposita certificazione, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, che attesti la conformita'
all'originale.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Per ogni candidato la commissione giudicatrice ha a disposizione
per i titoli 60 punti cosi' ripartiti:
fino a 25 punti per il dottorato di ricerca, in relazione
all'attinenza del dottorato con l'attivita' di ricerca da svolgere e
agli anni di frequenza di corso di dottorato;
fino a 10 punti per il voto di laurea;
fino a 15 punti per pubblicazioni;
fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di
documentata, per decorrenza e durata, attivita' di ricerca presso
soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a
seguito di formale conferimento di contratti, borse di studio o
incarichi, nonche' per attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero.
Art. 7.
Procedura di selezione
La selezione ha luogo per titoli e per colloquio.
La commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 10,
stabilisce, preliminarmente, i criteri e le modalita' di valutazione
dei titoli nei limiti fissati dal precedente art. 6 e del colloquio
da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi
punteggi.
I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli
interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante
affissione nella sede del colloquio stesso.
Viene ammesso al colloquio il candidato che ha riportato almeno
24 dei 60 punti assegnati per la valutazione dei titoli.
L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo.
Il giudizio della commissione e' insindacabile nel merito.
Art. 8.
Colloquio
La commissione ha a disposizione per il colloquio fino a 40
punti.
La commissione, immediatamente prima dell'inizio del colloquio,
determina un congruo numero di quesiti da porre ai candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
Per avere accesso all'aula ove si svolgera' il colloquio, i
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento
valido.
Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Nel corso del colloquio la commissione giudicatrice verifichera',
se previsto dall'assegno di ricerca per il quale il candidato ha
fatto domanda, la conoscenza della lingua straniera indicata dal
bando.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sara' affisso nella
sede degli esami.
Il colloquio risulta superato per i candidati che abbiano
ottenuto una votazione di almeno 32/40.
Art. 9.
Formazione delle graduatorie
La commissione forma la graduatoria di merito in ordine
decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.
Qualora in tale graduatoria compaiano candidati a pari merito, gli
stessi saranno ordinati in ordine alfabetico a partire dalla lettera
alfabetica estratta a sorte dalla commissione. L'estrazione a sorte
e' regolarmente verbalizzata.
Nel caso di opzione, di rinuncia degli assegnatari o di
risoluzione per mancata accettazione gli assegni possono essere
conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine
delle rispettive graduatorie.
Al fine di garantire una immediata ed idonea pubblicita' delle
suddette graduatorie, le stesse verranno affisse per un periodo non
inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale di Ateneo nonche'
all'albo delle singole strutture interessate.
Art. 10.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto rettorale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento di cui in premessa. Essa e'
formata da tre componenti ed e' presieduta da un professore di prima
fascia o dal professore piu' anziano in ruolo. Le funzioni di
segretario sono disimpegnate da un impiegato amministrativo.
Al termine dei propri lavori, la commissione redigera' apposito
verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio
complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di
merito.
Art. 11.
Conferimento degli assegni di ricerca e risoluzione del rapporto
Il vincitore della selezione instaura, mediante stipula di un
contratto, un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale
rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza
universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non
puo' avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del
personale delle universita' e istituti universitari italiani.
I vincitori saranno invitati a produrre la seguente
documentazione:
possesso e numero di codice fiscale, eventuale partita IVA e
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
inerente allo stesso;
fotocopia del documento d'identita' debitamente firmata.
I vincitori saranno altresi' tenuti a produrre, all'atto del
conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato
dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare o da un medico
condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta
costituzione e l'idoneita' fisica e psichica alla collaborazione.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il
certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine alla collaborazione suddetta. Nel certificato
stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento
sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
candidati a visita medica da parte della struttura competente.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da
parte dell'Universita' di Cassino, a idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
I vincitori della presente procedura selettiva saranno altresi'
tenuti a rilasciare una autocertificazione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, circa l'autenticita' dei
titoli presentati.
In mancanza di rilascio di detta dichiarazione sostitutiva di
notorieta', gli stessi saranno tenuti a presentare i titoli valutati
in originale o in subordine a regolarizzarli in bollo, ai sensi di
quanto disposto dalla legge 23 agosto 1998, n. 370.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in
questione.
I vincitori della presente procedura selettiva saranno tenuti a
rispettare gli adempimenti previsti dal regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di
ricerca.
Copia del regolamento sara' consegnata a ciascun titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad
attivita' di ricerca coloro che, entro il termine fissato
dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi
motivi, di salute. Eventuali differimenti della data di inizio o
interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno
consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi
militari o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici
madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204).
Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire
all'ufficio competente un certificato dell'autorita' militare, nel
quale dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra'
termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque
iniziare l'attivita' di ricerca dal primo giorno del mese successivo
a quello di congedo. In mancanza sara' dichiarato decaduto.
Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato
l'attivita' di ricerca in programma non la prosegua, senza
giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera
durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze, e' avviata la procedura prescritta per dichiarare la
risoluzione del rapporto.
Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo,
con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nel preambolo della presente procedura selettiva
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.
Al termine del contratto, il titolare di assegno dovra'
presentare una relazione sull'attivita' svolta, la quale, debitamente
vidimata dal responsabile dell'attivita' di ricerca verra' inviata al
rettore per il tramite del direttore della struttura.
A garanzia di tale adempimento, il pagamento dell'ultima rata
dell'assegno e' subordinato al deposito della predetta relazione
presso il servizio affari generali.
Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni.
L'assegno e' individuale ed indivisibile. I beneficiari non
possono cumularlo, a pena di decadenza, con i proventi da attivita'
professionali o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.
Pertanto, per tutta la durata dell'assegno, e' inibito l'esercizio di
attivita' liberoprofessionali o lo svolgimento in modo continuativo
di rapporti di lavoro. E' altresi' inibita la contemporanea
iscrizione a corsi di studio comunque denominati fatta salva la
previsione di cui all'art. 9 del regolamento per il conferimento
degli assegni.
I titolari di assegni non possono svolgere incarichi di docenza
universitaria, ufficiale o integrativa, conferiti, mediante
contratto, ai sensi dell'art. 25 o art. 100, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni e integrazioni, e dell'art. 1, comma 32, della legge 28
dicembre 1996, n. 549, nonche' quelli di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 162/1982.
Lo svolgimento delle attivita', di cui ai commi che precedono,
comporta la decadenza dal contratto.
Il titolare di assegno in servizio presso pubbliche
amministrazioni puo' essere collocato in aspettativa senza assegni
per il periodo di durata dell'assegno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare e civile di leva, gravidanza e malattia, ferma
restando che l'intera durata dell'assegno non puo' essere ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza
giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
Annualmente l'organo collegiale di direzione della struttura di
afferenza, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno
ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento esprime un giudizio
sull'attivita' svolta in relazione agli obiettivi prefissati, che
deve essere inviata al rettore.
In caso di giudizio negativo il contratto e' risolto di diritto.
Art. 12.
Pubblicita' della procedura selettiva
La pubblicita' della selezione avviene mediante affissione del
bando all'albo dell'Ateneo, delle strutture di ricerca assegnatarie,
nella Gazzetta Ufficiale e con avviso su un quotidiano.
Cassino, 7 novembre 2000
Il rettore: Pecere
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