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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004 di 1.350 carabinieri
effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari di truppa
delle Forze armate.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 15/10/2004
Ente:COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Località:Nazionale
Codice atto:04E06491
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/11/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
legge 28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della
Direzione generale della Sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;
Vista la legge 28 dicembre 2002, n. 289; ^ Vista la legge
16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote di percentuali massime di reclutamento del personale
femminile nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2004;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004
di n. 1.350 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai
volontari di truppa delle Forze armate che:
congedati, abbiano concluso la ferma breve o prefissata senza
demerito;
alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata.
2) L'aliquota di percentuale massima di personale militare
femminile da immettere nel ruolo carabinieri in ferma quadriennale
dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004 e' fissata nel 15%, ai
sensi del decreto ministeriale datato 9 maggio 2003.
3) Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
comma 1) eventualmente non coperti, verranno portati ad incremento di
quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima
categoria di personale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
4) Qualora, invece, il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
precedente comma 1) eventualmente non coperti verranno destinati ai
reclutamenti ordinari dell'Arma dei carabinieri.
5) I posti a concorso sono riportati percentualmente tra le Forze
armate in funzione delle consistenze previste dalla tabella A
allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed, in
particolare, per l'anno 2004, n. 986 per l'Esercito, n. 202 per la
Marina e n. 162 per l'Aeronautica.
6) I posti a concorso di cui al precedente comma 1) potranno
subire variazioni:
a) in relazione alle vacanze organiche che si dovessero
verificare in caso di applicazione degli articoli 34 e 37 della legge
n. 3 del 16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti al coniuge
ed ai figli superstiti, ovvero per i genitori e i fratelli, qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio per
effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di
attivita' operativa a causa di atti delittuosi commessi da terzi o
nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico;
b) a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11
del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 11 del 10 febbraio 2004;
c) in relazione all'eventuale mancato incorporamento dei
candidati vincitori del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 11 del 10 febbraio
2004, per il quale sono stati prorogati i termini di validita' della
graduatoria.
In proposito, resta a carico dei candidati l'onere di verificare
eventuali variazioni ovvero ulteriori indicazioni concernenti il
numero dei posti a concorso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - datata 30 novembre 2004.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1) Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui
all'art. 1 che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
politici;
b) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri
accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro
della difesa, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, per i volontari delle Forze armate;
f) statura non inferiore al limite previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 2
della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
g) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' da
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
militare incondizionato ovvero per inadempienza ai doveri del
militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
h) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
i) non essere incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o corpo armato
dello Stato, per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale, per delitti non colposi;
j) non essere stati destituiti dai pubblici uffici;
k) non essere stati condannati per delitto non colposo;
l) non essere imputati per delitto non colposo e non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
n) aver riportato nella documentazione caratteristica redatta
nell'ultimo anno dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, qualifiche non inferiori a «nella media» o «rendimento
sufficiente» o giudizi equiparabili a dette qualifiche;
o) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di
quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
2) I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino alla data
dell'effettiva immissione in ferma quadriennale nell'Arma dei
carabinieri.
3) I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
4) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
5) Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre in ogni
momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei
candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto
di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la decadenza
dalla nomina.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande, termine e modalita'
 
1) La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
dall'interessato/a, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli
riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art. 4 del presente bando, dovra' essere redatta sull'apposito
modulo, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato A
disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it).
2) I candidati residenti all'estero potranno compilare la domanda
anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
cui al gia' citato allegato A.
3) La domanda dovra' essere presentata, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) per il personale alle armi, al Comando di corpo presso il
quale il candidato/a presta servizio. I Comandi di corpo
provvederanno a compilare anche la scheda in allegato B che, dovra'
essere trasmessa, unitamente alla domanda di concorso, entro cinque
giorni dalla ricezione e con il mezzo piu' celere, al Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 155 - 00191 Roma;
b) per i candidati in congedo, presso il Comando stazione
carabinieri nella cui giurisdizione il/la candidato/a ha la
residenza, il domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di
Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma, secondo le modalita' che saranno
successivamente impartite;
c) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente Autorita' diplomatica o consolare che provvedera' ad
inviarla al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, Centro
Nazionale Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi,
viale di Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma.
I candidati in congedo residenti in Italia dovranno richiedere al
Distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza la
compilazione della scheda di cui all'allegato C che, a cura dei
diretti interessati, dovra' essere trasmessa al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 155, 00191Roma entro il 22 novembre 2004. Eventuali impedimenti
dovranno essere immediatamente comunicati al predetto Comando a mezzo
fax all'utenza 06/80983912.
Per i candidati residenti all'estero, la compilazione del
predetto allegato verra' richiesta d'ufficio dal Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Selezione e Reclutamento,
Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto n. 155 -
00191 Roma.
3) Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
4) Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare tempestivamente
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento
di identita' in corso di validita':
ogni variazione di indirizzo;
ogni cambio di reparto di appartenenza;
eventuali congedamenti o richiami in servizio,
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale
Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di
Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma.
5) I concorrenti, sottoscrivendo la domanda, esprimono
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che li riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il titolare del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri.

                               Art. 4.
 
Formazione della graduatoria Titoli e precedenze
 
1) La commissione, nominata dal Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri, procedera' alla valutazione dei titoli sulla scorta
della documentazione caratteristica e matricolare e di quella
prodotta dai candidati, al termine della quale verra' redatta la
graduatoria secondo i seguenti criteri:
a) documentazione caratteristica: a ciascun candidato verra'
assegnato un punteggio per il rendimento in servizio durante la ferma
breve o prefissata, desunto dall'ultimo specchio valutativo o
rapporto informativo, per un massimo di punti 5, cosi' ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 5;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 3;
nella media o giudizio equivalente: punti 1.
Nel caso in cui l'ultimo documento caratteristico sia costituito
da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento
immediatamente precedente. Per il personale in servizio i Comandi di
corpo dovranno procedere a redigere nuova documentazione
caratteristica. Per i militari in forza assente il Comando di
pregressa appartenenza dovra' procedere alla compilazione
dell'allegato B aggiornato alla data di decorrenza di tale stato.
b) Titolo di studio:
diploma di scuola media superiore (5 anni) che consente
l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1.
c) Durata del servizio, fino ad un massimo di punti 3 cosi'
ripartiti:
sino a tre anni di servizio: punti 1;
sino a cinque anni di servizio: punti 2;
oltre 5 anni di servizio: punti 3.
d) Per la partecipazione ad operazioni fuori del territorio
nazionale per un massimo di punti 2, cosi' ripartiti:
sino a mesi quattro di permanenza: punti 1;
oltre mesi quattro di permanenza: punti 2.
e) Per i militari in possesso del brevetto di paracadutismo
militare: punti 0,50.
f) Per i candidati che abbiano conoscenza di lingue estere
accertata secondo standard NATO, punti 2, cosi' ripartiti:
conoscenza di una lingua: punti 1;
conoscenza di due o piu' lingue: punti 2.
g) Decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti,
cosi' attribuiti:
2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile;
2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,3 per la croce di guerra al valor militare;
1,2 per l'encomio solenne;
1,1 per l'encomio o elogio;
1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto.
2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
a) agli orfani di guerra ed equiparati;
b) ai figli di decorati al valor militare;
c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico al valor
dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di
vittime del dovere;
d) al/alla candidato/a piu' giovane di eta'.
3) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
domanda in allegato A.
4) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La propria
posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet
www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni
sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 -
00197 Roma tel. 06/80982935 o sulla mail-box
carabinieri@carabinieri.it

                               Art. 5.
 
Procedura selettiva
 
I candidati a seguito della formazione della graduatoria di cui
all'art. 4, verranno convocati per essere sottoposti agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali di seguito indicati.
a) Per i candidati in servizio:
l'accertamento psico-fisico sara' svolto a cura degli organi
sanitari dei comandi di Corpo di rispettiva appartenenza che
rilasceranno idonea certificazione attestante l'idoneita' sanitaria
al servizio militare incondizionato, secondo le modalita' indicate
dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e relative direttive
tecniche, fermo restando che il parametro «PSICHE-PS» previsto per
prestare servizio nell'Arma dei Carabinieri, quale carabiniere, deve
avere il coefficiente uguale a «1». L'esito di tali accertamenti
dovra' essere certificato con apposita documentazione indicante il
«coefficiente» assegnato al candidato/a per ciascun apparato
somato-funzionale, cosi' come da allegato «D» al presente bando, da
inviare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
concorsi, viale di Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma che provvedera'
ad escludere dal concorso i candidati a carico dei quali sia stata
accertata la non idoneita'. Inoltre, saranno sottoposti ad esame
ematologico e delle urine a cura del Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Saranno giudicati non idonei
coloro che dovessero risultare affetti da stato di tossicodipendenza
o tossicofilia da accertarsi presso un ospedale militare;
l'accertamento attitudinale verra' svolto dal Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 ed avra'
durata, di massima, di due giorni.
b) Per i militari in congedo, gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, di cui agli articoli 6 e 7, saranno svolti a cura del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento.

                               Art. 6.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1) I concorrenti di cui al precedente art. 5, lettera b) saranno
sottoposti, presso il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, agli
accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche,
da parte di un Collegio medico, il cui giudizio e' definitivo,
composto da tre ufficiali medici, che si avvarra' della
collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e
sara' coadiuvato da medici specialistici convenzionati, al fine di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere.
Tali accertamenti comprenderanno anche:
una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m.1,65 per
gli uomini e m.1,61 per le donne;
un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie
anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
diottrici).
All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
presentare, se di sesso femminile:
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti psico-fisici;
referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante
analisi su sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento dell'idoneita'
all'accertamento al servizio militare.
2) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 e relativa direttiva tecnica, con successive
modificazioni ed integrazioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente»
uguale o superiore a «2» per psico-PS e 3 per costituzione-CO,
apparato cardiocircolatorio-AC, apparato respiratorio-AR, apparati
vari-AV, apparato osteo artro muscolare superiore-LS, apparato osteo
artro muscolare inferiore-LI, vista-VS, udito-AU, (fermi restando i
requisiti del presente bando);
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso
struttura ospedaliera militare competente per territorio;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti
alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
3) Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre giorni
feriali esclusi sabato e festivi.
4) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed
accertamenti:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico;
endocrinologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi delle urine completo.
5) I concorrenti di sesso femminile, inoltre, saranno sottoposte
ad accertamento ginecologico.
6) Lo stesso Collegio medico, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al
precedente comma 1), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi:
«idoneo/a»;
«non idoneo/a, con indicazione della relativa diagnosi».
Tale giudizio e' definitivo.
7) I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di accertamento
psico-fisico saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 7.
 
Accertamento attitudinale
 
1) Tutti i candidati verranno sottoposti a verifica della
idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri quale
carabiniere effettivo, mediante accertamento disciplinato da apposite
norme tecniche, con l'attribuzione di un coefficiente attitudinale da
1 a 9, con riferimento alle risultanze degli specifici accertamenti
effettuati, che non concorrera' alla formazione della graduatoria di
merito.
2) L'esito dell'accertamento attitudinale e' definitivo e verra'
comunicato ai candidati seduta stante mediante uno dei seguenti
giudizi:
«idoneo/a con punti ......»;
«non idoneo/a con punti ......».
3) I candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 4
saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 8.
 
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
 
1) I concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 sono esclusi dal concorso, in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del Direttore del Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri.
2) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato/a, e' irrevocabile.
3) I candidati che non si presenteranno nell'ora e nel giorno
stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle
ulteriori fasi concorsuali. L'amministrazione si riserva la
possibilita' di differire ad altra data gli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali in presenza di comprovato e documentato impedimento,
segnalato tempestivamente dal candidato/a a mezzo fax 06/33566912
(con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessato/a) o telegramma al Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 155 - 00191 Roma. La nuova data di presentazione, fissata
compatibilmente con il calendario degli accertamenti sopra indicati,
non sara' suscettibile di ulteriore proroga.
4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovuti a cause non imputabili a propria inadempienza.

                               Art. 9.
 
Mantenimento dei requisiti
 
Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
di quello di cui al comma 1, lettera b) e, in caso contrario, saranno
dichiarati decaduti, con provvedimento del Direttore del Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento.

                              Art. 10.
 
Arruolamento e nomina a carabiniere
 
1) Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati
in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno
invitati a presentarsi ad un Battaglione allievi carabinieri, per la
frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno specifico corso
formativo.
2) I candidati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
istruzione di assegnazione la seguente documentazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema in allegato E:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana.
3) L'amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
dirigente del Servizio Sanitario verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
servizio nell'Arma.
4) A mente dell'art. 3 del comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile - che siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del
citato decreto, dovranno essere risultati idonei a tutti gli
accertamenti previsti all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso con provvedimento del signor Comandante Generale
o dell'Autorita' da questi delegata.
5) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
certificato plurimo delle vaccinazioni;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
6) I candidati ammessi che non si presenteranno al Comando Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti
nell'ordine di graduatoria, entro i primi veanti giorni di corso, con
altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 4 che siano stati giudicati idonei agli accertamenti di cui
agli articoli 6 e 7. Detto istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione
dei Carabinieri competente per territorio - a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
7) I candidati provenienti dal congedo utilmente collocati in
graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi,
previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale nell'Arma
dei carabinieri. Nei confronti dei volontari delle Forze armate in
servizio vincitori del concorso trovano applicazione le norme
contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 82. Gli stessi vengono assunti in forza dalla Scuola Allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
8) Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,
previo superamento degli esami, conseguono la nomina a carabiniere
allievo e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi
delegata.

                              Art. 11.
 
Proroga dei termini di validita' della graduatoria
 
L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui all'art. 4 per analoga procedura di reclutamento
da avviare entro diciotto mesi dall'approvazione della graduatoria
stessa e fatto salvo il possesso dei requisiti dal presente bando di
concorso.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio
 
1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi connessi
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche'
all'incorporamento.
2) La licenza straordinaria per esami militari e' limitata ai
giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
dalla sua volonta', la suddetta licenza straordinaria sara' computata
come licenza ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
 
Roma, 7 ottobre 2004
 
Gen. C.A.: Gottardo

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