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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
orchestrale presso la Banda musicale dell'Esercito

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 29/7/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E04294
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:6
Scadenza:29/8/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3 e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti le disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, cosi come
integrato dall'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, concernente il riordino della banda musicale dell'Esercito
italiano;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le Nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il Regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995, concernente, le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed il
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
«Attuazione dell'art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
l'approvazione della nuova scheda delle vaccinazioni per il personale
militare dell'Amministrazione della Difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo modificata con legge 16 giugno 1998,
n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, le «nuove norme in materia
di obiezione di coscienza»;
Tenuto conto del parere espresso dal Gabinetto del Ministro della
Difesa con il foglio n. 1/8482/14-1-6/99 cons. del 12 febbraio 1999,
in ordine all'interpretazione dei citati decreti legislativi
27 febbraio 1991, n. 78 e 12 maggio 1995, n. 196 relativamente al
reclutamento degli orchestrali nelle bande musicali delle FF.AA.;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi delle Forze armate;
Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della
Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione
dell'elenco delle infermita' che sono causa di non idoneita' del
servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la determinazione n. 11 datata 10 aprile 2003, con la quale
la Direzione generale della sanita' militare ha approvato la
revisione della direttiva tecnica del 19 aprile 2000 per quanto
concerne le caratteristiche somatofunzionali rlative alla psiche,
all'apparato locomotore ed agli apparati vari limitatamente
all'apparato otorinolaringoiatrico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la lettera n. 33189/121/303(6) datata 26 luglio 2004 con il
quale il Comando militare della capitale ha richiesto l'emanazione di
un bando di concorso per il reclutamento di orchestrali presso la
banda musicale dell'Esercito per l'anno 2005;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura
dei sottonotati sei posti di orchestrale presso la Banda musicale
dell'Esercito, il cui organico strumentale e' riportato nella tabella
in allegato 1:
a) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2ª parte «B»):
2° corno Fa-Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli strumenti a percussione);
b) quattro posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3ª parte «B»):
2° sassofono baritono in Mib;
3ª tromba in Sib;
3° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno contrabbasso in Sib (con l'obbligo del trombone
contrabasso).
Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso sia maschile
che femminile.
Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero,
in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari
delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2°
grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'Universita'. Per i
candidati in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti
scolastici parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal Provveditorato agli studi;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine, come da
tabella in allegato 2. L'ammissione dei candidati che abbiano
conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza dei titoli stessi ad uno dei titoli sopraindicati.
Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli
studi di loro scelta;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230;
siano in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali
previsti per l'idoneita' al servizio militare nelle categorie di
appartenenza;
siano in possesso di idonei requisiti fisici di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione generale
della sanita' militare, e che abbiano una statura non inferiore a m
1,65 e un perimetro toracico non inferiore a m 0,85;
b) i cittadini italiani di sesso femminile, compresi quelli non
appartenenti alla Repubblica che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo. Tale limite e' elevato fino al quarantacinquesimo anno
di eta' per le concorrenti delle Forze armate o dei Corpi di polizia
in attivita' di servizio;
godano dei diritti civili e politici;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
non siano state espulse dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente organizzati, ovvero destituite da pubblici uffici;
siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2°
grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione all'Universita'. Per le
candidate in possesso di maturita' conseguita al termine di corsi di
studio quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno
integrativo. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti
scolastici parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere
legalizzati dal Provveditorato agli studi;
abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine, come da
tabella in allegato 2. L'ammissione delle candidate che abbiano
conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza dei titoli stessi ad uno dei titoli sopraindicati.
Le interessate dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli
studi di loro scelta;
siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
siano in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali
previsti per l'idoneita' al servizio militare nelle categorie di
appartenenza;
siano in possesso di idonei requisiti fisici di cui alle
direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della Direzione generale
della sanita' militare, e che abbiano una statura non inferiore, a
metri 1,61 e un perimetro toracico non inferiore a m 0,70;
c) i militari che siano in servizio nell'Esercito alla data di
scadenza della domanda di partecipazione al concorso, di cui al
successivo art. 3, che:
abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il
quarantacinquesimo. Per gli orchestrali della Banda Musicale
dell'Esercito che concorrono per una parte superiore a quella di
appartenenza, si prescinde dall'anzianita';
abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli
strumenti per il/i quale/i concorrono o per strumento affine, come da
tabella in allegato 2. L'ammissione dei candidati che abbiano
conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza dei titoli stessi ad uno dei titoli sopraindicati.
Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una
dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli
studi di loro scelta;
siano in possesso di idonei requisiti fisici, compatibili con la
nomina a maresciallo dell'Esercito;
siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta richiesti
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
non siano incorsi in condanne per delitti non colposi.
2. I requisiti di cui al precedente punto 1, lettere a), b) e c)
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al
successivo art. 3, e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino
alla nomina a maresciallo capo o maresciallo ordinario nella Banda
musicale dell'Esercito.

                               Art. 3.
 
Compilazione ed inoltro della domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
esclusivamente su copia del modello conforme al fac-simile in
allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto,
disponibile anche sul sito internet www.esercito.difesa.it> Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, dovra' essere
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 2ª
Sezione «Concorso a sei posti di orchestrale presso la Banda musicale
dell'Esercito italiano, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma. A tal
fine fa fede il timbro postale a calendario dell'ufficio postale
accettante.
I militari in servizio nelle Forze armate potranno presentarla
entro lo stesso termine al Comando del reparto di appartenenza che la
fara' pervenire direttamente al suindicato indirizzo, entro cinque
giorni dalla data di scadenza del bando, a mezzo corriere.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere
autenticata.
I candidati residenti all'estero potranno trasmettere la domanda
entro i termini sopraindicati, tramite l'Autorita' diplomatica o
consolare.
2. I militari in servizio nell'Esercito dovranno presentare la
domanda di partecipazione al concorso di cui al punto 1 tramite il
Comando o Ente di appartenenza il quale la trasmettera' unitamente ad
una dichiarazione di effettivo servizio del militare, alla Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione 2ª
Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro cinque giorni
dalla data di scadenza del bando. Solo per i militari dell'Esercito
in servizio permanente dovra' altresi' essere allegata una
dichiarazione medica di cui al successivo art. 10.
3. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione
al concorso spedite oltre i termini suindicati.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande, spedite nei termini,
che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello allegato al presente decreto.
5. I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 2ª Divisione - Reclutamento sottufficiali, 2ª Sezione,
via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, ogni variazione dell'indirizzo
in cui intendono ricevere comunicazioni. Pertanto l'Amministrazione
non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti
da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito,
da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali, da altre cause non imputabili
a propria inadempienza o da eventi di forza maggiore.
6. Alla domanda di partecipazione potra' essere allegata una
dichiarazione (allegato 7) che autorizzi lo Stato maggiore
dell'Esercito dei dati personali dei candidati per le rilevazioni
statistiche e attivita' promozionali.

                               Art. 4.
 
Esclusione dal concorso
 
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti,
tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 del presente bando.
I candidati che risultino, ad una verifica anche successiva, non
in possesso di uno o piu' dei requisiti prescritti, saranno, con
provvedimento motivato del Direttore generale o di Autorita' da lui
delegata, esclusi dal concorso, ovvero se vincitori, esclusi dalla
relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina.
Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza (art. 7,
punto 1) e tale stato persista entro i venti giorni antecedenti
all'approvazione della graduatoria finale di merito saranno escluse
dal concorso qualora non abbiano potuto completare le prove
concorsuali.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata,
sara' composta da;
un generale dell'Esercito, presidente;
il maestro direttore della Banda dell'Esercito, membro;
un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale
o maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
un funzionario civile del Ministero della difesa appartenente
all'Area «C1» o «C2», segretario.

                               Art. 6.
 
Prova preliminare
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione fosse
rilevante, la commissione di cui al precedente art. 5 potra'
sottoporre gli aspiranti ad una prova preliminare, il cui superamento
e' condizione indispensabile per la prosecuzione del concorso.
Dell'eventuale effettuazione di tale prova sara' data
comunicazione a ciascun concorrente mediante lettera raccomandata a
cura della Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 7.
 
Accertamento sanitario
 
I/le candidati/e saranno convocati presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno (Perugia), a mezzo
lettera raccomandata o telegramma, per essere sottoposti
all'accertamento sanitario da parte di una commissione medica, che
verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore generale
della Direzione generale per il personale militare o da autorita' da
lui delegata, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' fisica
al servizio permanente nel ruolo musicisti dell'Esercito.
Detta commissione potra' avvalersi di personale medico e
paramedico specializzato.
In caso di effettuazione della prova di cui al precedente art. 6,
verranno ammessi all'accertamento sanitario i soli candidati/e che
avranno superato detta prova.
La commissione medica dovra' altresi' accertare il possesso dei
seguenti requisiti fisici:
statura non inferiore a m 1,65 per i concorrenti di sesso
maschile e m 1,61 per le concorrenti di sesso femminile;
perimetro toracico rispettivamente a m 0,85 per i concorrenti
di sesso maschile e m 0,70 per le concorrenti di sesso femminile;
visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 3 diottrie, anche in un solo occhio con lenti frontali ben
tollerate (da portare al seguito);
senso cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. Prima di eseguire la
visita medica generale la commissione medica deve disporre per tutti
i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
RX del torace in due proiezioni, (nel caso in cui tale
accertamento non sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti la
data della visita medica presso organi sanitari militari o strutture
sanitarie pubbliche, sempreche' i candidati consegnino all'atto della
visita gli esami radiografici e il relativo referto);
cardiologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi completa delle urine.
1. Le concorrenti di sesso femminile che all'atto della
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito non esibiranno il referto da cui risulti l'esito
dell'esame radiologico del torace in due proiezioni effettuato entro
sei mesi precedenti agli accertamenti sanitari, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico,
dovranno produrre un test di gravidanza in data non anteriore a
cinque giorni da quello di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato; in assenza del predetto referto, le concorrenti
dovranno essere sottoposte, al fine sopraindicato, al test di
gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione medica non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti nei confronti delle concorrenti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare; persistendo il suddetto stato
entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria
finale di merito le candidate saranno escluse dal concorso.
Le concorrenti, solo nel caso in cui non siano state prodotte le
relative certificazioni, saranno sottoposte ad accertamento
ginecologico con eventuale esecuzione di ecografia pelvica.
La commissione medica seduta stante comunichera' l'esito della
visita medica che conterra' uno dei seguenti giudizi:
idoneo,
non idoneo con l'indicazione della causa di non idoneita' quale
musicista del ruolo marescialli dell'Esercito.
2. Ad ulteriori accertamenti sanitari a cura di una apposita
commissione medica di 2ª istanza nominata con successivo decreto
ministeriale potranno essere sottoposti i candidati giudicati non
idonei che faranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª
Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data della visita medica,
specifica istanza di riesame del giudizio sanitario corredata di
idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il
giudizio di non idoneita' gia' riportato al termine della visita
medica si intendera' confermato.
In caso di accoglimento delle citate istanze i candidati
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare per essere sottoposti ad un riesame del
giudizio sanitario precedentemente emesso il giudizio espresso in
sede di riesame sara' comunicato seduta stante ai candidati.
I concorrenti giudicati non idonei e quelli che non si sono
presentati non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-attitudinali.

                               Art. 8.
 
Accertamento psico-attitudinale
 
1. I concorrenti giudicati idonei a visita medica saranno
sottoposti ad accertamento psico-attitudinale al servizio quale
maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, da parte di una
commissione che verra' nominata con successivo provvedimento del
Direttore generale della Direzione generale per il personale militare
o da autorita' da lui delegata, al fine di accertare il possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio permanente nel ruolo
musicisti dell'Esercito.
2. L'accertamento attitudinale, finalizzato a valutare le
qualita' attitudinali e caratterologiche dei candidati, consistera'
in una serie di prove psico-attitudinali ed in un colloquio
individuale di selezione.
In particolare, attraverso l'accertamento attitudinale saranno
valutate le potenzialita' adattative, le aspettative professionali e
gli aspetti motivazionali del candidato.
L'accertamento sara' luogo ad un giudizio di idoneita/non
idoneita'.
3. Il giudizio di non idoneita' riveste carattere definitivo e
comporta l'irrevocabile esclusione dal concorso.

                               Art. 9.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti
a sostenere le prove concorsuali di cui ai precedenti articoli 7 e 8
ed al successivo art. 11, senza valido e documentato motivo
notificato unitamente a copia di documento di riconoscimento entro e
non oltre il giorno di convocazione al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª
Divisione reclutamento sottufficiali, 2ª Sezione, via XX Settembre
n. 123/A - 00187 Roma, sara' considerato rinunciatario al concorso
senza ulteriore avviso.

                              Art. 10.
 
Accertamento sanitario e psico-attitudinale per il personale in
servizio permanente dell'Esercito
 
Per il personale in servizio permanente nell'Esercito si
prescinde dagli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8
previo rilascio di apposita attestazione a cura del Servizio
sanitario del Comando/Ente di appartenenza, che certifichi il
possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con
l'immissione nel ruolo dei marescialli musicisti della Banda musicale
dell'Esercito.
La predetta attestazione dovra' essere compilata dal servizio
sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato 6.

                              Art. 11.
 
Esami ed esperimenti pratici
 
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 7 e 8 e il personale in servizio permanente
nell'Esercito di cui al precedente art. 10 saranno convocati con
lettera raccomandata o telegramma per sostenere gli esami di concorso
e gli esperimenti pratici di seguito indicati:
a) per i concorrenti a tutte le parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del
concorrente, tra quelli indicati all'allegato 4 al presente decreto;
2) lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica,
scelti dalla commissione;
3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;
b) per i concorrenti alle seconde parti:
1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che
compongono la banda;
c) per i concorrenti agli strumenti a percussione:
1) un esperimento di lettura musicale;
2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli
strumenti per cui si concorre, sia da solo sia in una esecuzione
d'insieme della Banda;
3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli
altri strumenti a percussione.
I candidati dovranno eseguire le prove concorsuali utilizzando
esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando,
dei quali dovranno essere personalmente forniti, ad eccezione degli
strumenti a percussione di ordinario impiego che saranno forniti
dalla Banda dell'Esercito.
2. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punto di
merito da uno a venti per ciascuna prova e suddividera' la somma
algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute.
E' giudicato idoneo il concorrente che raggiunga un punto non
inferiore a 14, se partecipa per uno strumento delle seconde parti, e
non inferiore a 12, se partecipa per uno strumento delle terze parti.
3. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non
raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.

                              Art. 12.
 
Titoli di merito
 
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono indicati
nell'allegato 5 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvede ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame i criteri per l'assegnazione dei
punteggi ai titoli di merito di cui al comma precedente.
3. Saranno considerati validi esclusivamente i titoli che,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, siano dichiarati nella domanda e
qualora non allegati vengano presentati o fatti pervenire al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 2ª Divisione, 2ª Sezione, via XX Settembre n. 123/A -
00187 Roma, in copia, entro il termine di quindici giorni dal
completamento delle prove di cui al precedente art. 11.

                              Art. 13.
 
Graduatoria
 
1. La commissione di cui all'art. 5 formera' distinte graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente
art. 1 dei candidati idonei, sulla base della somma algebrica del
punteggio finale riportato negli esami ed esperimenti pratici di cui
al precedente art. 11 e di quello dei titoli di cui al precedente
art. 12.
2. A parita' di punteggio complessivo, e' data preferenza
assoluta al candidato appartenente all'Esercito, al candidato piu'
elevato in grado, al candidato piu' anziano nello stesso grado, al
candidato che ha riportato il punteggio piu' elevato nella
valutazione dei titoli, al candidato che ha prestato servizio
militare e, in caso di ulteriore parita' al candidato piu' giovane in
eta'.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale o autorita' da lui
delegata e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero
della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato e' vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra'
attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza
superiore.

                              Art. 14.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni prova d'esame o accertamento i candidati dovranno esibire
la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento
rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purche' in corso di
validita' e munito di fotografia recente, come previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                              Art. 15.
 
Documentazione da produrre
 
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale del
concorso, riceveranno apposita comunicazione a seguito della quale
dovranno far pervenire, entro il termine fissato nella comunicazione,
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 2ª Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187
Roma, la seguente documentazione, pena l'esclusione dal concorso:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) diploma dello strumento per il quale concorrono, o strumento
affine.
2. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore
agli studi (art. 16, legge 4 gennaio 1968, n. 15).
3. In luogo dei documenti indicati ai punti a), b), c), d),
potra' essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

                              Art. 16.
 
Nomina ad orchestrale
 
1. Al termine del concorso gli aspiranti dichiarati vincitori del
concorso ad orchestrale sono nominati maresciallo capo o maresciallo
ordinario dell'Esercito, a seconda che debbano essere inseriti nella
organizzazione strumentale delle seconde, delle terze parti della
banda. Eventuali vincitori in servizio nell'Esercito italiano con il
grado di maresciallo capo mantengono grado ed anzianita'.
2. Nei rispettivi gradi i vincitori del concorso frequentano un
corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale
presso un Ente formativo della F.A. Si prescinde dal corso per gli
appartenenti al ruolo marescialli dell'Esercito.

                              Art. 17.
 
Disposizioni amministrative e varie
 
1. Per i viaggi effettuati in funzione dello svolgimento delle
prove e degli accertamenti concorsuali, i candidati in servizio nelle
Forze armate saranno posti nella posizione amministrativa prevista
dalla normativa vigente.
2. Per gli altri candidati le spese da e per le sedi delle prove
e degli accertamenti previsti dal presente decreto saranno a loro
carico e non verranno rimborsate dall'amministrazione.
3. Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la
fase relativa agli accertamenti psico-fisicologici ed attitudinali, i
concorrenti potranno usufruire del vitto e dell'alloggio a carico del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di
Foligno.
4. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione
non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove
stesse e quindi esclusi dal concorso. In tal caso, non verra' inviata
alcuna comunicazione agli interessati.
5. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
6. Per informazioni inerenti all'esito delle prove stabilite nel
presente bando di concorso potra' essere contattato l'ufficio
relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale
militare, ai numeri 0647353444 e 0647353445.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del concorrente, nonche' in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termine non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2005
Amm. Sq.: Mario Lucidi

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