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UNIVERSITA' DI PISA

Procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori ordinari

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.14 del 18/2/2000
Ente:UNIVERSITA' DI PISA
Località:Pisa  (PI)
Codice atto:000E1343
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/3/2000
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche;
Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980
n. 382;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158 di conversione del decreto
legge 2 marzo 1987 n. 57;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio. 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio
1999 di individuazione e rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;
Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori;
Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
Vista la delibera n. 24 del 21 dicembre 1999 con la quale la
facolta' di lettere e filosofia ha chiesto il reclutamento di
professori ordinari;
Vista la delibera in data 16 marzo 1999 con la quale il Senato
accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico-disciplinari;
Vista legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la delibera in data 18 febbraio 2000 con la quale il Senato
accademico di questo ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori
scientifico-disciplinari deliberata dalla competente facolta' e
autorizzato le valutazioni comparative;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto della valutazione comparativa
 
L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice,
ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica
19 ottobre 1998, n. 390, procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori ordinari presso la facolta' e nei settori
scientifico-disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente:
 

BANDO O.00.01
n. Ordine SSD Facoltà n. posti
01 MO3Y Lettere e Filosofia 1
Storia del Cristianesimo
e delle Chiese
 
Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore
scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale
26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
15 marzo 1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio
1999.
Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.00.01.
Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' al
massimo tre idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,
della legge n. 210/1998.
La tipologia di impiego scientifico e didattico richiesta ai
professori reclutati e' la seguente:
 
N. 1-SSD M03Y:
 
impegno scientifico e didattico: l'insegnamento messo a concorso,
presenta di fatto molteplici connessioni con diverse altre aree
tematiche ed impone quindi che ad occupare la cattedra sia chiamato
uno studioso, le cui ricerche si sviluppino su un ampio arco
cronologico e tematico, cosi' da coniugare l'interesse per il
medioevo latino, cui tradizionalmente l'insegnamento e' stato legato
nell'ateneo pisano, con l'attenzione all'Oriente Cristiano,
considerato non soltanto nelle sue radici patristiche, ma pure nelle
sue vicende in eta' post-bizantina.
 
Art. 2.
 

Requisiti per l'ammissione
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui
all'articolo 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
Non possono partecipare:
a) i professori ordinari e straordinari, in servizio presso
universita' italiane, inquadrati nel medesimo settore
scientifico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa,
ovvero in settori scientifico disciplinari facenti parte della stessa
area, come individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla
del settore;
b) coloro che hanno presentato domanda di partecipazione a
cinque o piu' procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori o ricercatori universitari nell'anno
solare antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al presente bando.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Coloro che intendono partecipare ad una delle valutazioni
comparative di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta
libera entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere indirizzata a: Magnifico
rettore - Universita' di Pisa - bando O.00.01 - Lungarno Pacinotti,
44 - 56126 Pisa.
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa possono
essere presentate direttamente all'U.O.R3 Protocollo Lungarno
Pacinotti 44 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Coloro che intendono partecipare a piu' valutazioni comparative
devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.
Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di
domanda, disponibile anche sul sito web dell'Universita'
http://www.unipi.it/concorsi/docenti> Nella domanda il candidato deve indicare le proprie generalita',
la sigla O.00.01 del presente bando, il numero d'ordine, il SSD e la
facolta' relativi alla valutazione comparativa cui intende
partecipare. Deve inoltre dichiarare, sotto la sua personale
responsabilita':
1) il luogo e la data di nascita;
2) la residenza anagrafica;
3) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione
relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento
postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica;
4) il codice fiscale;
5) di essere a conoscenza delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regolano
l'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni;
6) di non essere in servizio presso un'universita' italiana
come professore ordinario o straordinario inquadrato nel medesimo
settore scientifico-disciplinare della valutazione comparativa cui
chiede di partecipare, ovvero in un settore scientifico-disciplinare
facente parte della stessa area, come individuata dalla lettera
iniziale della sigla del settore;
7) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
8) di non aver presentato domanda di partecipazione a cinque o
piu' procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori o ricercatori universitari presso le varie universita'
nell'anno solare antecedente la data di presentazione della domanda.
9) per l'eventuale prova didattica, la disciplina prescelta.
La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla
valutazione comparativa, fatta esclusione, solo per i cittadini
stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.
Il codice fiscale costituira' il codice di identificazione
personale del candidato. Per i cittadini stranieri che non
indicassero il codice fiscale, esso sara' determinato a cura
dell'Universita'.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non e'
soggetta ad autenticazione.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale
necessita' di tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova
didattica, se pre-vista.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda
dovra' essere tempestivamente comunicata all'Universita'.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di
irreperibilita' del candidato o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione,
oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Documenti da allegare
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
a) il curriculum, in duplice copia, dell'attivita' scientifica
e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la
posizione universitaria eventualmente ricoperta;
b) documenti e titoli in originale o in copia autentica o con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
previste dall'art. 1 e 2 del decreto Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998 n. 403, che il candidato ritiene utili ai fini della
valutazione comparativa;
c) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della
valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che dichiari la
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere
sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la
documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio
documento di identita';
d) l'elenco dettagliato, in duplice copia, di tutti i titoli,
documenti e pubblicazioni presentati che il candidato ritiene utili
ai fini della valutazione comparativa;
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'.
Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco
devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli
obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni
stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura".
Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
Entro lo stesso termine i candidati devono inviare
all'Universita' tutti i titoli e documenti contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 4 lettera B e, tra le pubblicazioni presenti nel
relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e
utili ai fini della valutazione comparativa.
I titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti
in tempo utile anche se spediti a meno raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Non verranno presi in
considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine
fissato.
I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi ma
non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non
compresi nei rispettivi elenchi non verranno presi in considerazione
dalle commissioni giudicatrici.
I candidati cittadini dell'Unione europea possono dimostrare il
possesso dei titoli sopraindicati mediante le forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia,
secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di Stati
stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
Il candidato che partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non e'
consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia'
prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.
Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte, se in lingua diversa, in una delle seguenti lingue:
italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi
tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme
con il testo stampato nella lingua originale.

                               Art. 5.
 
Esclusione dalla partecipazione
 
L'esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa per
difetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e' disposta con
motivato provvedimento dirigenziale e notificata al candidato.

                               Art. 6.
 
Lavori delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'art. 2 della legge n. 210/1998 e dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 e sono nominate con decreto
rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web
dell'Universita'.
La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
medesima data.
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei
candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla
pubblicazione del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale. Decorso tale temine non sono ammesse istanze di
ricusazione.
La prima convocazione della commissione giudicatrice e'
effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.
La prima riunione della Commissione deve comunque tenersi decorso
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di
nomina.
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per
una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori
della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro
il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
Nella prima seduta la commissione provvede a:
1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei
candidati.
Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al
responsabile del procedimento affinche' ne curi la pubblicita'
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
Nelle sedute successive la commissione procedera' alla
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le
discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico disciplinare;
e) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione.
La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) l'attivita' in campo clinico, relativamente ai settori
scientifico disciplinari in cui sia stata richiesta tale specifica
competenza;
e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
f) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche
attinenti al settore scientifico disciplinare.
A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio
collegiale.
Si procedera' quindi, limitatamente ai candidati che non
rivestono la qualifica di professore associato, allo svolgimento di
una prova didattica, nell'ambito di una disciplina del settore
scientifico-disciplinare e indicata dal candidato, consistente in una
lezione su un tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, il
candidato sceglie uno fra i tre temi proposti dalla commissione.
La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati
al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e'
considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
Ogni commissario verbalizza il proprio giudizio analitico sulla
prova didattica.
Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e
didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica.
La commissione procedera' quindi alla valutazione comparativa dei
candidati mediante discussione e successiva deliberazione assunta
dalla maggioranza dei componenti. Ogni commissario ha a disposizione
tre voti e non potra' darne piu' di uno al medesimo candidato. I voti
saranno espressi in forma palese, ma con modalita' tali da
assicurarne la contestualita'.
Se il numero dei candidati che hanno riportato almeno tre voti e'
uguale o inferiore a tre, essi sono dichiarati idonei e la procedura
e' conclusa; in caso contrario, la deliberazione e' priva di effetti
e deve essere ripetuta, anche piu' volte, finche' si verifichi che
non piu' di tre candidati riportino tre o piu' voti. Resta fermo il
termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della
commissione.

                               Art. 7.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali e collegiali e i voti espressi su ciascun candidato, e
dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono
consegnati dal presidente della commissione al responsabile del
procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della
commissione.
Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con
proprio decreto la regolarita' formale degli atti e l'esito della
procedura.
Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo ufficiale e la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale e sul sito web dell'universita'. Dell'esito della procedura
e' data comunicazione ai candidati e alla facolta' interessata.
Nel caso in cui si riscontrino vizi di forma il rettore rinvia,
con provvedimento motivato, gli atti alla commissione affinche'
questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti
giorni.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli
stessi.

                               Art. 8.
 
C h i a m a t a
 
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando provvede
alla chiamata del professore ordinario da reclutare, nei termini e
con le modalita' fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998 e dallo Statuto dell'Universita'.

                               Art. 9.
 
N o m i n a
 
Entro trenta giorni dalla delibera della facolta' la chiamata e'
notificata all'interessato, il quale e' tenuto ad accettare la nomina
a professore straordinario nei successivi trenta giorni. Entro il
medesimo termine l'interessato deve presentare o far pervenire
all'Universita' i documenti richiesti per la nomina in ruolo.
Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il
titolo alla nomina in ruolo presso l'Universita' di Pisa e presso
ogni altra universita'.
La nomina a professore straordinario e' disposta con decreto
rettorale. Al professore nominato spetta il trattamento economico
previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della
nomina e' fissata di norma il 1o novembre successivo al decreto di
nomina, ovvero in una data anteriore, in caso di attivita' didattiche
da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del
comma 1 dell'art. 6 della legge n. 370/1999.

                              Art. 10.
 
Restituzione della documentazione
 
I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara' effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Trattamento dei dati personali
 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, ai sensi
degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente
bando.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il dott. Vincenzo Tedesco, Dipartimento amministrativo per
le attivita' istituzionali, U.O.7 - Reclutamento personale docente,
Lungarno Pacinotti 44 - 56126 Pisa - Tel. 050-920146/147 - Fax 050
-920145, e-mail v.tedescoadm.unipi.it.

                              Art. 13.
 
Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le
leggi vigenti in materia.

                              Art. 14.
 
Pubblicazione
 
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
Pisa, 25 gennaio 2000
Il rettore: Modica

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