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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali - tecnico del restauro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 19/9/2014
Ente:MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Località:Nazionale
Codice atto:14E04255
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/10/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di seguito «Codice»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233 e successive modificazioni, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante
«Regolamento concernente individuazione dei requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici», come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420;
Visti gli articoli 197-205, nonche' 253, commi 29 e 30, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - e successive modificazioni;
Visto l'art. 182 del sopra citato Codice dei beni culturali e del
paesaggio, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati
all'art. 29, comma 9-bis dello stesso Codice, l'"acquisizione della
qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore
restauratore di beni culturali»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 -
«Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - «Regolamento
concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si
adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita'
della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e
dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del
Codice»;
Visto l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012,
volto alla definizione dello standard professionale e formativo del
Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2,
del sopra richiamato decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86;
Visto l'art. 45 - «Valore giuridico della trasmissione» - del
Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di individuare con certezza l'ambito
delle figure professionali che intervengono nelle attivita'
conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale
esecuzione dei relativi interventi;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa sopra
indicata relativa alla qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali, anche agli effetti dell'art. 29, comma 9-bis, del
Codice;
Viste le Linee guida applicative richiamate dall'art. 182 del
Codice, emanate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014;

Decreta:


Art. 1


Oggetto del bando


1. E' indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento
della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali -
tecnico del restauro, ai sensi dell'art. 182, commi 1-sexies,
1-septies e 1-octies del Codice.

                               Art. 2 


Requisiti per la partecipazione alla selezione


1. Ai sensi dell'art. 182, commi 1-sexies, 1-septies, alla
procedura selettiva di cui al presente bando puo' partecipare chi
alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso di uno
dei requisiti sotto indicati:
a) abbia conseguito un diploma di laurea nelle sottoelencate
classi di laurea di cui all'art. 182 del Codice, comma.1-sexies:
1) laurea specialistica in Conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico (12/S);
2) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni
culturali (LM11);
3) diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se
equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
4) laurea in Beni culturali (L1);
5) laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali (L43);
b) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di
belle arti con insegnamento almeno triennale;
c) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una
scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
d) risulti inquadrata o inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di assistente tecnico restauratore;
e) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili
e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro
anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura
di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessata o dell'interessato ai sensi del Testo Unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva e' dichiarato dal candidato
con autocertificazione ai sensi deldecreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema
informatico che sara' reso disponibile nel sito istituzionale del
Ministero, www.beniculturali.it, a partire dal 24 settembre 2014.
Alla dichiarazione il candidato deve allegare copia di un documento
di identita' o di riconoscimento equipollente, in corso di validita',
ai sensi della normativa vigente. Il candidato, al fine di agevolare
la verifica prevista dall'art. 3, comma 3, del presente decreto e
rendere piu' celere la procedura, allega alla predetta dichiarazione,
resa tramite la piattaforma informatica, la documentazione necessaria
a comprovare il possesso dei titoli di studio e/o professionali
richiesti dal presente articolo, comma 1, lettere a), b), c), d).
Puo' altresi' allegare la documentazione comprovante lo svolgimento
dell'attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici
decorate di beni architettonici per non meno di quattro anni, di cui
al presente articolo, comma 1, lettera e).
3. Il Ministero valutera' la sussistenza dei requisiti previsti
ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nelle Linee
guida applicative dell'art. 182 del Codice, emanate con decreto
ministeriale 13 maggio 2014.

                               Art. 3 


Modalita' di inoltro della candidatura e allegati alla domanda


1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro il 24
ottobre 2014 alle ore 12, utilizzando la specifica applicazione
informatica resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito
istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema
informatico.
2. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e
trasmissione del modulo, e' a disposizione dei richiedenti la
seguente casella di posta elettronica:
collaboratorirestauratori@beniculturali.it
3 L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase
della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli
interessati in merito al possesso dei requisiti e di procedere, con
atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso
dei requisiti di partecipazione, fatte salve le conseguenze di natura
civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

                               Art. 4 


Iscrizione nell'elenco


1. Il conseguimento della qualifica e' disposto con provvedimenti
del Ministero e da' luogo all'inserimento in apposito elenco, reso
accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso
della qualifica a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell'elenco
provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 5 


Trattamento dei dati personali


1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per
le finalita' connesse e strumentali alla procedura selettiva.
2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo puo' avvalersi anche di societa' esterne per il trattamento
automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della
selezione.
3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al
reperimento e alla verifica della documentazione presentata.

                               Art. 6 


Disposizioni finali


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
selettiva e' possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti
dalla legge.
2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti
relativi alla presente procedura nel sito internet istituzionale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei
candidati interessati a partecipare alla presente procedura. Nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana verra' data
comunicazione della pubblicazione del presente Bando nel sito
internet del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i
termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive,
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro centoventi giorni.
Roma, 11 settembre 2014

Il segretario generale: Pasqua Recchia

 

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