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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro, presso le direzioni regionali
del lavoro di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso,
Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonche' presso la regione
Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province
autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro e Trento -
Servizio lavoro.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 20/1/2004
Ente:MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Località:Nazionale
Codice atto:04E00212
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/7/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, contenente «Nuove norme sulla imposta di bollo», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella Conferenza
dei servizi indetta con nota n. 5/28002/CONS del 2 dicembre 2003 per
il giorno 18 dicembre 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14
della legge n. 241/1990, ai fini dell'approvazione del presente
decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge
n. 12/1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro, nonche' l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola
secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi;
Letto il verbale della predetta Conferenza dei servizi tenutasi
nel giorno indicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 16 in
relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il proprio decreto 5 dicembre 2001, con il quale si
conferma la delega ai direttori delle direzioni regionali del lavoro
in ordine alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici
dei predetti esami di Stato;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta per l'anno 2004 la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro presso le direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila,
Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
Trieste, Venezia, nonche' presso la regione Sicilia - Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano -
Ispettorato provinciale del lavoro e Trento - Servizio lavoro.

                               Art. 2.
L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione e i dizionari.

                               Art. 3.
Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30
antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di
cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
diritto del lavoro e legislazione sociale: mercoledi
10 novembre 2004;
prova teorico-pratica di diritto tributario: giovedi
11 novembre 2004.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 4.
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1) e
debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 31 luglio 2004 alle direzioni regionali del lavoro
territorialmente competenti, nonche' presso la regione Sicilia -
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di
Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro e Trento - Servizio
lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilita', dovra' dichiarare:
1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
1) b) residenza anagrafica;
1) c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le
comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il
candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata;
1) d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di
cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge n.12/1979.
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in:
giurisprudenza;
economia e commercio;
scienze politiche;
sociologia;
scienze economico-marittime;
economia marittima e dei trasporti;
commercio internazionale e mercati valutari;
scienza dell'amministrazione;
diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del
lavoro;
diploma di maturita' e diploma di esame di Stato conclusivo dei
corsi di istruzione secondaria superiore di:
liceo classico;
liceo scientifico;
liceo linguistico;
istituto magistrale;
istituto d'arte;
istituto tecnico per le attivita' sociali (gia' istituto
tecnico femminile);
istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale, perito
per il commercio con l'estero, perito commerciale programmatore
e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
istituto tecnico per geometra;
istituto tecnico nautico;
istituto tecnico aeronautico;
istituto tecnico per perito agrario;
istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in
lingue estere;
istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
istituto tecnico per perito per il turismo;
istituto professionale per tecnico della gestione aziendale;
istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
istituto professionale per tecnico dei servizi della
ristorazione;
istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
istituto professionale per tecnico delle attivita'
alberghiere;
istituto professionale per agrotecnico;
istituto professionale per analista contabile;
istituto professionale per operatore commerciale;
istituto professionale per operatore commerciale dei prodotti
alimentari;
istituto professionale per operatore turistico;
istituto professionale per segretario di amministrazione.
Possono essere, altresi', ritenuti validi i diplomi di istruzione
secondaria, ancorche' non inseriti nell'elenco di cui sopra, purche'
l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola
secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
didattico prevedeva l'insegnamento di materie giuridiche ed
economiche (parere C.d.S., Sez. II n. 1359 del 21 ottobre 1998).
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia,
dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza con
uno dei titoli sopra indicati. Nell'eventuale dichiarazione
sostituiva il candidato dovra' indicare tutti gli elementi utili a
consentire la verifica di quanto autocertificato tramite i controlli
previsti dalla normativa sopraindicata;
3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra'
essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
inizio delle prove scritte.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all'esame:
a) certificato di compimento del biennio di praticantato
rilasciato dal competente consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modificazioni,
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58,
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 codice penale).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla
ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 5.
I candidati portatori di handicap possono sostenere le prove con
gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale
condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con
indicazione del tipo di supporto richiesto.

                               Art. 6.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi») e successive modificazioni e integrazioni.

                               Art. 7.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
quanti punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero
dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

                               Art. 8.
Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali
del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

                               Art. 9.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2004
Il direttore generale: Onelli

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