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UNIVERSITA' DI CAMERINO

Concorso per l'ammissione al XXIII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.41 del 25/5/2007
Ente:UNIVERSITA' DI CAMERINO
Località:Camerino  (MC)
Codice atto:07E03418
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/7/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di
ricerca;
Vista la delibera della Scuola internazionale di dottorato del
15 febbraio 2007;
Vista la delibera del senato accademico n. 349 del 20 febbraio
2007;
Art. 1.
E' indetto presso la School of Advanced Studies - Scuola
internazionale di dottorato dell'Universita' di Camerino (da qui
denominata SAS) il concorso per l'ammissione al XXIII ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca attivati all'interno delle seguenti aree:
1. architettura e design;
2. scienze chimiche e farmaceutiche e biotecnologie;
3. scienze della terra;
4. scienze dell'informazione e sistemi complessi;
5. scienze giuridiche;
6. scienze della vita;
7. fisica;
8. scienze veterinarie.
I corsi sono di durata triennale con una tesi finale da redigere
in inglese. In aggiunta alle attivita' di ricerca, sono previste
attivita' didattiche che riguardano principalmente seminari e brevi
corsi su argomenti specifici o interdisciplinari; e' fortemente
incoraggiata l'esperienza di ricerca svolta in laboratori pubblici o
privati esterni all'Ateneo. Per l'accesso all'esame finale e'
richiesto un periodo di frequenza presso una istituzione straniera di
almeno sei mesi da concordare con il docente tutore.
E' garantita la presenza di almeno 18 borse di studio complessive
e altre saranno aggiunte prima della conclusione delle procedure di
selezione. Tutte le borse di studio saranno attribuite secondo le
procedure di selezione previste dal presente bando. Sulla base delle
graduatorie di merito finali saranno resi disponibili ulteriori posti
senza fruizione di borsa di studio; i candidati in questa posizione
dovranno indicare se possono ottenere supporto finanziario da
istituzioni pubbliche e/o private diverse dall'Universita' di
Camerino.

                               Art. 2.
Puo' accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di
cittadinanza, chi sia in possesso di diploma di laurea conseguito ai
sensi di ordinamenti antecedenti il decreto ministeriale 509/1999, di
laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico
conseguito presso Universita' non italiane, riconosciuto dalle
autorita' accademiche. Qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, sara' il Consiglio della SAS a dichiarare
l'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, al solo
fine dell'ammissione al dottorato.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il titolo di cui al precedente paragrafo entro il
31 ottobre 2007 In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva»
ed il candidato sara' tenuto a presentare il certificato di laurea o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, entro il
10 novembre 2007.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico rettore -
Universita' degli studi - via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino,
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere
inviata entro il termine del 13 luglio 2007 tramite uno dei seguenti
mezzi:
e.mail al seguente indirizzo: giuseppa.casini@unicam.it
telefax al numero +39 0737402099
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fara' fede il
timbro postale di spedizione).
I candidati dovranno completare la domanda con:
l'indicazione di nominativo e l'indirizzo di un
docente/ricercatore (presenter) che conosca la persona candidata e
l'indicazione di nominativo e l'indirizzo di almeno tre revisori
(reviewers) non appartenenti all'istituzione del presenter, che si
ritiene siano in grado di fornire un giudizio sulla candidatura
presentata;
ogni altra informazione che il candidato ritenga utile ai fini
della propria valutazione.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione consiste in una selezione sulla base del
dossier e dei titoli presentati, svolta da una commissione di Ateneo
comprendente docenti delle macro-aree disciplinari rappresentate nei
corsi di dottorato. Per tale selezione la commissione si avvale anche
delle informazioni rese dal presenter e del parere di un reviewer
anonimo scelto tra i tre nominativi indicati dal candidato al momento
della presentazione della domanda.
Al termine della selezione la commissione redige un elenco dei
candidati ritenuti idonei suddivisi per area di ricerca e li invia
alle commissioni di area.
Ogni singola commissione di area provvede ad intervistare i
candidati, secondo un modello stabilito dalla commissione stessa,
preferibilmente in via telematica e comunque avendo cura di non
discriminare e/o scoraggiare i candidati residenti all'estero.
La commissione di area redige una graduatoria finale di merito
che tiene anche
conto del dossier presentato, della valutazione del reviewer e
della valutazione espressa dalla commissione di Ateneo sulla base
della quale vengono assegnate le borse di studio disponibili ed i
posti non coperti da borsa di studio.
Le graduatorie finali di merito verranno rese pubbliche entro il
termine massimo di 24 ore dalla fine delle selezioni, tramite
pubblicazione nella pagina web della SAS
(http://www.unicam.it/unicam-poi/dottorato).

                               Art. 5.
Tutti gli avvisi e le notizie inerenti la presente selezione
verranno resi noti agli interessati tramite pubblicazione sulla
pagina web: http://web.unicam.it tra gli «Avvisi/Notices».

                               Art. 6.
Le commissioni di Area saranno nominate dal rettore su proposta
dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato afferenti a ciascuna
area.
Esse sono composte da tre docenti di ruolo delle macro-aree
disciplinari rappresentate nei corsi di dottorato cui si riferiscono,
a cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
preferibilmente stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture
pubbliche o private di ricerca.
La commissione di Ateneo e' composta da otto membri, appartenenti
ad ognuna delle macro-aree scientifico disciplinari presenti nei
corsi di dottorato e designati dalla sas, due rappresentanti dei
dottorandi nel consiglio SAS, un presidente (indicato dal rettore),
un auditor esterno (in rappresentanza degli sponsor di borse di
studio finanziate dall'esterno), nominato dal senato accademico, su
proposta del rettore.
I curriculum vitae di tutti i commissari sono resi pubblici nel
sito web della SAS.
In caso di rinunce degli aventi diritto, purche' non siano
trascorsi piu' di trenta giorni dall'avvio effettivo dei corsi,
subentrano altri candidati secondo l'ordine della graduatoria
generale di Ateneo.

                               Art. 7.
I concorrenti risultati vincitori dovranno inviare la domanda di
iscrizione al corso di dottorato, in carta legale, compilata su
apposito modello predisposto dall'amministrazione universitaria,
corredata da fotocopia del documento di identita' e debitamente
firmata.
L'invio dovra' essere effettuato a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, indirizzata al magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Camerino, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che decorrono da quello del ricevimento della comunicazione
di ammissione al corso da parte dell'Ateneo (fanno fede i timbri
postali di ricevimento della comunicazione dell'Ateneo e di
spedizione della domanda di iscrizione del candidato).
I candidati vincitori di cittadinanza straniera dovranno inviare
negli stessi termini una dichiarazione di accettazione
dell'iscrizione e successivamente inviare i seguenti documenti:
1. la «dichiarazione di valore» rilasciata
dall'ambasciata/consolato italiano competente per territorio
2. un certificato riguardante il titolo posseduto in originale
con la lista degli esami e dei voti conseguiti tradotto in una delle
lingue seguenti: italiano, inglese, francese o spagnolo e
possibilmente autenticato da un'ambasciata/consolato competente nella
nazione dell'Universita' che ha rilasciato il titolo.
3. una fotocopia del passaporto autenticata dal candidato.
Si procedera' all'attivazione dei corsi di dottorato solo in
presenza di almeno tre dottorandi (art. 2, comma 2 del decreto
ministeriale 224 del 13 luglio 1999).

                               Art. 8.
L'importo netto delle borse di studio, stabilito nella seduta del
28 settembre 2006 dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, e' di
euro 950 mensili per il 2008 e di euro 1000 mensili dal 2009 e potra'
essere aggiornato negli anni successivi.
Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere
ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per periodi inferiori alla durata del corso stesso,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
I candidati, idonei nelle graduatorie di merito, che fruiscono di
assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori, sono
ammessi in soprannumero.
L'Universita' garantisce l'equiparazione nel trattamento
sanitario agli studenti non UE. La relativa spesa gravera', per i
dottorandi borsisti, sulla borsa di studio e per i non borsisti, sul
budget della SAS.

                               Art. 9.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di Euro 800,00 + Euro 90,00 di tassa regionale
per il diritto allo studio universitario suddiviso:
1ª rata Euro 490,00 (all'atto dell'iscrizione);
2ª rata Euro 400,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno).
I dottorandi titolari delle borse di dottorato di cui al
precedente art. 10, nonche' i borsisti e gli idonei a borse di studio
ERSU sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.

                              Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Nell'ambito dell'attivita' formativa, prevista dal collegio dei
docenti, i dottorandi potranno concordare con i loro docenti tutori
di essere impegnati in attivita' di stage presso soggetti pubblici o
privati.
I dottorandi possono svolgere una limitata attivita' didattica
(per un massimo di 40 ore) assumendone la piena responsabilita' ed
essendo sottoposti a valutazione da parte degli studenti e degli
organi di governo dell'Ateneo, al pari di tutti i docenti
dell'Universita' di Camerino.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera
l'esclusione del dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' di Camerino, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Per l'esame finale verranno nominate dal rettore, su proposta del
collegio dei docenti, apposite commissioni, composte da docenti di
ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifico
disciplinari presenti nei dottorati, anche non appartenenti
all'Universita' di Camerino e esperti stranieri.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore ne autorizza la proroga ed
ammette i candidati agli esami previsti per il ciclo successivo,
anche in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto
ministeriale 224 del 30 aprile 1999 e al vigente regolamento di
Ateneo in materia di dottorato di ricerca.
Camerino, 27 aprile 2007
Il rettore: Esposito

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