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UNIVERSITA' DI BARI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, a quattro posti dei quali
due con borsa di studio, per l'ammissione al corso di dottorato
europeo di biotecnologie applicate ai trapianti di organi e tessuti
di durata triennale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.17 del 28/2/2003
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:03E01098
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:31/3/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato
con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1999, n. 313, ed in
particolare l'art. 7;
Vista la nota di indirizzo del 21 dicembre 1999 con la quale e'
stato varato il piano di internazionalizzazione del sistema
universitario;
Vista la nota ministeriale protocollo n. 241/AC del 26 gennaio
2000;
Visto il decreto rettorale n. 593 del 7 febbraio 2000 con cui e'
stata costituita la commissione per il coordinamento dei progetti
finalizzati alla cooperazione universitaria internazionale;
Visto il decreto rettorale n. 4766 del 30 maggio 2000 ratificato
dal S.A. nella seduta del 13 giugno 2000 con cui, fra l'altro, e'
stato valutato positivamente il progetto di cooperazione
universitaria coordinato dal prof. Schena Francesco Paolo dal titolo:
"Dottorato europeo di biotecnologie applicate ai trapianti di organi
e tessuti";
Vista la nota del MURST protocollo n. 2423/lnt del 13 luglio
2000;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 3 luglio
2000;
Vista la nota protocollo n. 6965 del 31 luglio 2000 con cui si
trasmette al MURST la certificazione del cofinanziamento di ateneo e
la relativa scheda a conferma della proposta di fattibilita', fra
l'altro, del progetto di cui sopra;
Vista la convenzione stipulata in data 20 ottobre 2000, fra
questa Universita' e le universita' di Birmingham, Regno Unito;
Helsinki, Finlandia; Leiden, Olanda e Stockholm, Svezia per la
realizzazione del dottorato europeo di ricerca in "Biotecnologie
applicate ai trapianti di organi e tessuti";
Vista la nota protocollo n. 11410 del 28 dicembre 2000 con cui si
trasmettono al MURST la predetta convenzione e la relazione
contenente lo stato di attuazione dell'azione intrapresa e della
programmazione delle risorse finanziarie;
Vista la delibera del S.A. del 25 gennaio 2001;
Vista la delibera del dipartimento dell'emergenza e dei trapianti
di organi del 25 gennaio 2001 di ulteriore finanziamento finalizzato
a borse di studio per il succitato dottorato;
Visto il bando di concorso istitutivo del dottorato europeo di
biotecnologie applicate ai trapianti di organi e tessuti avente sede
amministrativa presso questa Universita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 37 dell'11 maggio 2001 - 4a serie speciale "Concorsi";
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico, della
riunione del 16 luglio 2002, con la quale viene autorizzata, a
seguito di rinuncia da parte di due dottorandi ed al fine di
utilizzare i fondi rivenienti dal progetto di internazionalizzazione
finanziato dal MURST, l'emanazione di un bando di concorso per il
dottorato di ricerca suddetto a quattro posti dei quali due con borsa
di studio, subordinatamente all'integrazione dell'importo della borsa
pari euro 3,256,59 da parte del dipartimento dell'emergenza e dei
trapianti di organi;
Vista la delibera del dipartimento dell'emergenza e dei trapianti
di organi del 16 settembre 2002 relativa a detta integrazione;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, a quattro
posti dei quali due con borsa di studio, per l'ammissione al corso di
dottorato europeo di biotecnologie applicate ai trapianti di organi e
tessuti di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Bari in convenzione con le universita'
di Birmingham, Regno Unito; Helsinki, Finlandia; Leiden, Olanda e
Stockholm, Svezia, da attivare presso il dipartimento dell'emergenza
e dei trapianti di organi di questa Universita' - Coordinato dal
prof. Francesco Paolo Schena.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Le borse potranno essere aumentate a seguito di successivi
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, i dottori di ricerca e coloro i quali siano in possesso
di diploma di laurea con adeguato curriculum scientifico
professionale ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso di
titolo accademico straniero che non sia gia' stato dichiarato
equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato - farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
d'equipollenza in parola. Detti titoli dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, intestata al rettore dell'Universita'
degli studi di Bari, dipartimento per gli studenti e la formazione
post-laurea - Area formazione post-laurea settore 1, piazza Umberto
n. 1 - 70121 Bari, dovra' pervenire, pena esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi".
L'amministrazione declina ogni responsabilita' per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilita' di terzi o da
cause tecniche. Non si terra' conto delle domande pervenute dopo la
data di scadenza, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere la prova di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento del colloquio.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
d) la propria cittadinanza;
e) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dei documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza ai soli fini dell'ammissione al dottorato;
f) il titolo di dottore di ricerca posseduto, nonche' la data e
l'universita' presso cui e' stato conseguito;
g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
h) la conoscenza delle lingue richieste dal presente bando;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
j) i portatori di handicap, ai sensi della legge 5 dicembre
1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, in relazione al
proprio handicap, dell'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di essere/non essere dipendente di amministrazione pubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Gli aspiranti devono allegare alla domanda, anche in fotocopia, i
sottoelencati titoli:
a) certificato di laurea, con la indicazione delle votazioni
riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
b) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e professionale;
c) elenco in duplice copia dei titoli allegati;
d) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della
selezione.
I titolo dei quali il candidato richiede la valutazione devono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande.
E' in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo
dei titoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai
sensi dell'art. 1, comma 1, punto a), del regolamento di attuazione
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con riferimento alle pubblicazioni che si ritengono utili
presentare al fine delle procedura selettiva, il candidato, in luogo
di quelle originali, dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', in cui si attesti la conformita'
all'originale.
Non e' consentito il riferimento a documenti che non siano
allegati alla domanda.
I criteri di valutazione dei titoli dovranno essere determinati
dalla commissione giudicatrice entro i limiti sottoindicati:
50 punti complessivi cosi' ripartiti:
10 punti per il titolo di dottore di ricerca attinente al
dottorato europeo per cui si concorre;
fino a 5 punti per il voto di laurea cosi' determinati:
fino a 107/110 = 0 punti;
108/110 = 1 punto;
109/110 = 2 punti;
110/110 = 3 punti;
110/110 e lode = 5 punti;
fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le
seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento
post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al dottorato
europeo per cui si concorre;
fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio
o per attivita' di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici
o privati attinenti al dottorato europeo per cui si concorre, tenuto
conto delle annualita' della stessa. Le frazioni di anno saranno
valutate proporzionalmente;
fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni.
I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno
conseguito relativamente alla presentazione dei titoli posseduti,
almeno 10 punti dei 50 disponibili.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai
candidati mediante affissione nell'albo del dipartimento sede del
dottorato entro lo stesso giorno della valutazione.
I candidati potranno richiedere informazioni in ordine
all'ammissione al colloquio al seguente numero telefonico
080-5478869.

                               Art. 6.
L'esame di ammissione al corso consiste in valutazione dei titoli
e colloquio.
Il colloquio, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca, vertera' sul seguente programma:
biotecnologie applicate alle cellule;
biotecnologie applicate ai tessuti;
biotecnologie applicate ai trapianti di organi;
biotecnologie applicate alle molecole farmacologiche.
Il colloquio di cui al presente bando si svolgera' entro trenta
giorni dalla data di valutazione dei titoli.
La data del colloquio verra' comunicata direttamente agli
interessati.
E' compreso nel colloquio una verifica della conoscenza della
lingua inglese.
I candidati stranieri dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 7.
La commissione giudicatrice del concorso per titoli e colloquio
per l'ammissione al corso di dottorato europeo sara' composta su
proposta del collegio dei docenti e nominata dal rettore in
conformita' alla normativa vigente.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di cinquanta punti.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 30/50.
Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletata la prova di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato.
In caso di parita' di merito prevale la valutazione della
condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
I cittadini extracomunitari che abbiano superato la prova d'esame
sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei
posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza
fruizione della borsa di studio.
Sono, altresi', ammessi, senza diritto alle borse di studio di
cui al presente bando, a partecipare alle attivita' formative di
ricerca del dottorato i dottorandi delle universita' partner che
frequentino un dottorato equivalente o affine presso la propria sede,
configurandosi gli stessi come "studenti di scambio".
Le spese di viaggio e soggiorno e la copertura assicurativa per
il dottorando sono a carico della sede che invia il dottorando nella
sede ospitante.

                               Art. 9.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni dieci che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti, in carta libera:
a) domanda di iscrizione al corso di dottorato da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti;:
b) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
c) una fotocopia del codice fiscale;
d) due fotografie debitamente firmate a tergo;
e) autocertificazione di cittadinanza;
f) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore (allegando possibilmente fotocopia del
diploma stesso);
g) autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
h) autocertificazione attestante il titolo di dottore di
ricerca posseduto;
i) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
j) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
k) i cittadini italiani e comunitari che intendono fruire della
borsa di studio di cui al successivo art. 12 del presente bando
dovranno inoltre produrre previa richiesta da parte
dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito
personale complessivo annuo;
l) dichiarazione di opzione per il corso di dottorato di
ricerca in caso di fruizione di un assegno di ricerca.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati risultati vincitori devono comunque iniziare la
frequenza al corso entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
notifica.

                              Art. 10.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
La frequenza al corso di dottorato non e' compatibile con
l'attivita' di assegnista di ricerca.

                              Art. 12.
Le borse di studio sono assegnate nel numero previsto dell'art. 2
del presente bando e secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1., comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a euro 10,561,54
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di
studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a euro 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo e' aumentato per eventuali periodi di permanenza
all'estero nella misura del 50%.. Le borse di studio non sono
cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca
del dottorato.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 13.
Non e' dovuto alcun contributo per l'accesso e la frequenza al
corso di dottorato.
In ogni caso e' dovuto l'importo di euro 51,65 quale costo del
diploma.

                              Art. 14.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
secondo il programma precedentemente concordato con il collegio dei
docenti e trascorrendo obbligatoriamente un periodo di soggiorno in
una delle universita' partner compreso tra 6 e 18 mesi.
Ogni anno il dottorando maturera' 60 crediti. Un credito
corrisponde a 25 ore. Il totale dei crediti maturati nel corso dei 3
anni e 180.
Il corso del dottorato si compone dei seguenti moduli:
n. 1. Biotecnologie applicate ai trapianti di organi umani e di
organi animali (crediti 10);
n. 2. Biotecnologie applicate agli organi artificiali e alle
protesi (crediti 10);
n. 3. Biotecnologie applicate alle cellule ed ai tessuti
(crediti 10);
n. 4. Biotecnologie applicate alle farmacomolecole e
biomolecole (crediti 10).
I moduli n. 1 e n. 2 saranno svolti nel corso del primo anno.
I moduli n. 3 e n. 4 saranno svolti nel corso del secondo anno.
Nel corso del primo anno il dottorando sara' impegnato a seguire
i corsi monografici, conferenze e dibattiti dedicati ai moduli n. 1 e
n. 2 acquisendo in totale n. 20 crediti. I restanti 40 crediti
saranno utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca con
verifica semestrale. Ogni verifica semestrale positiva permettera'
l'acquisizione di 20 crediti.
Nel corso del secondo anno il dottorando potra' acquisire
20 crediti per i moduli n. 3 e n. 4. I restanti 40 crediti saranno
utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca con verifica
semestrale. Ogni verifica semestrale permettera' l'acquisizione di
20 crediti.
Nel corso del terzo anno il dottorando dedichera' il suo tempo
alla preparazione della tesi che sara' sottoposta come lavoro
scientifico a peer review system per la pubblicazione su una rivista
internazionale. Prima della presentazione della tesi saranno
effettuate due verifiche semestrali; ognuna permettera'
l'acquisizione di 30 crediti.

                              Art. 15.
Il titolo si consegue mediante la discussione di una tesi, a
conclusione del corso, all'atto del superamento dell'esame finale,
che puo' essere ripetuto una sola volta.
La preparazione della tesi si effettuera' secondo le indicazioni
fornite dal collegio dei docenti. La tesi sara' redatta in lingua
inglese.
La commissione giudicatrice dell'esame finale, proposta dal
collegio dei docenti e nominata del rettore dell'Universita' degli
studi di Bari sara' formata da 5 docenti di cui almeno uno
appartenente ad una delle universita' partner, che svolgera' la
funzione di correlatore.
Il titolo conferito dal rettore dell'Universita' degli studi di
Bari e' equipollente a quello di dottore di ricerca rilasciato dalle
universita' partner ed e' spendibile nei paesi delle stesse
universita'.

                              Art. 16.
Ai fini della legge 675/1996 l'universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi. Per i
vincitori del concorso, il trattamento dei dati personali prosegue
anche successivamente all'espletamento del concorso.
I dati forniti saranno comunicati alle amministrazioni ed enti
direttamente interessati allo svolgimento del concorso, conferimento
borsa di studio e frequenza ai dottorato.
Il conferimento di tali dati da parte dei candidati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

                              Art. 17.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia, in quanto
compatibile.
Bari, 4 febbraio 2003
Il rettore: Girone

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