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CORTE DEI CONTI
Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di referendario riservato
a candidati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti da destinare
alla sezione di controllo, alla sezione giurisdizionale e alla
procura regionale di Bolzano.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2002 |
Ente: | CORTE DEI CONTI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 02E00675 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 3 |
Scadenza: | 26/3/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto
12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente modifiche alla
normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della
Corte dei conti;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 305;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.
3;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di presidenza nelle
adunanze del 10 - 11 gennaio 2000 e 13 febbraio 2001, nonche'
l'intesa raggiunta con la provincia autonoma di Bolzano ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1988, n. 305, e successive integrazioni e modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di
referendario nel ruolo di magistratura della Corte dei conti, da
destinare alla sezione giurisdizionale, alla procura regionale e alla
sezione di controllo della provincia autonoma di Bolzano, riservati
agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
Un posto e' riservato ai candidati indicati nella lettera e) del
successivo art. 2 dotati di laurea in scienze economiche o in scienze
statistiche e attuariali, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Il posto riservato ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzato, sara' conferito al candidato idoneo.
Art. 2.
Possono prendere parte al concorso, sempreche' in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello stato con la seconda classe di
stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello stato, nonche'
quelli dei due rami del parlamento e del segretariato generale della
Presidenza della Repubblica, nonche' il personale della provincia e
delle amministrazioni locali di cui all'art. 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 212/1999, muniti di laurea in giurisprudenza o
in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche
e attuariali, appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno
cinque anni di anzianita' nella posizione medesima.
I candidati dovranno risultare appartenenti al gruppo linguistico
tedesco e la dichiarazione di appartenenza a tale gruppo dovra'
essere documentata nei modi di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Al concorso sono ammessi coloro che abbiano superato l'esame di
accertamento di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da
certificare mediante attestato di bilinguismo rilasciato con le
modalita' previste dall'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 752/1976.
Art. 3.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 4.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e
corredate dei documenti indicati al decimo, comma del presente
articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti
- segretariato generale - ufficio accessi e mobilita' del personale-
via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, e presentate al segretariato generale
della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad
una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio
presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio,
nonche' il relativo numero telefonico.
I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale
della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la
presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio pubblico
di prestazione del servizio e il proprio domicilio.
I canditati indicati alla lettera d) dell'art. 2 devono
dichiarare, inoltre, nella domanda:
1) la data e il luogo di nascita;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi
militari.
I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa
in una o piu' delle lingue straniere, indicate nell'annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
I candidati hanno facolta' di sostenere le previste prove di
esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo
l'indicazione da effettuarsi nella domanda di concorso.
Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso
di nomina, a raggiungere la sede assegnata e a prestarvi' servizio
per un periodo non inferiore a dieci anni.
La firma in calce alla domanda e' esente dall'autentica, ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 127/1997.
Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum,
corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 10, nel quale il candidato indichera' gli studi
compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente
esercitata, i seguenti documenti:
a) certificato, rilasciato dalla competente universita',
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
b) copia dello stato matricolare civile a data recente o
certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli
avvocati;
c) attestato di bilinguismo di cui all'art, 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
d) dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco
rilasciata nei modi indicati nell'art. 18 del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Nel caso di impossibilita' dimostrata da parte dei candidati a
presentare copia dello stato matricolare, gli stessi possono
temporaneamente supplire presentando una dichiarazione che ne tenga
luogo rilasciata dal superiore abilitato.
Non saranno prese in considerazione le domande risultate carenti
dei documenti elencati nei punti a), b), c) e d), salvo comunque
impossibilita' dimostrata non imputabile al candidato.
I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme sulle
autentiche.
Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari,
corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o
segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
I candidati indicati alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti
l'autenticita'.
Le pubblicazioni che i candidati intendano esibire debbono essere
in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' ammessa la
presentazione di lavori che non rientrino nell'ambito dei due
precedenti commi.
Art. 5.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono
far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti - segretariato
generale - ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti,
25 - 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei
titoli stessi.
Nel concorso hanno la precedenza i candidati idonei residenti da
almeno due anni nella provincia di Bolzano.
I vincitori del concorso saranno tenuti alla regolarizzazione in
bollo dei suddetti documenti.
Art. 6.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Corte dei conti - segretariato generale -
ufficio accessi e mobilita' del personale - via Baiamonti, 25 - 00195
Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione sotto pena di decadenza, il relativo diploma di laurea
in originale o in copia autenticata, nonche' il certificato
rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o
da un medico militare attestante che il candidato e' fisicamente
idoneo a svolgere le funzioni dell'impiego cui aspira ed e' esente da
difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del
servizio. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceve l'invito a
produrlo.
Art. 7.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che
appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2,
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti - segretariato generale - ufficio accessi e mobilita' del
personale - via Baiamonti, 25 - 00195 Roma, entro il termine
stabilito dal precedente art. 6, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell'albo
professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonche'
l'inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e' in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare
militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di congedo
illimitato;
8) certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e' fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed
e' esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul
rendimento del servizio.
Art. 8.
Non si terra' conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 5 presentati o spediti a mezzo raccomandata al
segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra
indicati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
La data di presentazione delle domande e dei documenti e'
stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) del precedente
art. 7 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella in cui il concorrente riceve l'invito a produrli.
I documenti di cui agli articoli 6 e 7 tranne quello indicato al
n. 3) dell'art. 7, debbono essere conformi alle prescrizioni delle
norme sul bollo.
Art. 9.
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.
Per la prova sulle lingue straniere il giudizio e' dato dalla
commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di
ciascuna delle lingue che sono materie di esame.
Art. 10.
Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati giudicati
meritevoli per le doti di capacita' e rendimento dimostrati, per
incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti,
per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle funzioni
svolte o concernenti i compiti istituzionali della Corte dei conti.
A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun
candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva
ogni commissario dispone di dieci punti.
Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che in
detta valutazione non abbia ottenuto almeno trenta punti nella
valutazione del complesso dei titoli.
Art. 11.
L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto,
di quattro prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte si svolgeranno a Bolzano.
I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso riceveranno comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede
in cui avranno luogo le prove scritte.
A tal fine i candidati sono pregati di specificare l'esatto
recapito per tali comunicazioni.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove
scritte, per non aver raggiunto almeno trenta punti nella valutazione
dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a
presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo, comma del,
presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove
scritte.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione dei codici delle leggi, dei decreti, il tutto in
edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali che
siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e
che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la
verifica.
Coloro che intendano avvalersi di tale facolta' dovranno
consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui
si svolgeranno le prove scritte, alle ore 17 del giorno precedente
l'inizio di dette prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei
testi venga applicato in maniera da lasciare visibile il titolo, un
foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del
proprio nome e cognome.
I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice
copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le
generalita' del candidato.
I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Art. 12.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quarantotto sessantesimi nel complesso
delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di quarantadue sessantesimi.
Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci
punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di
quarantadue punti.
Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene
tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla
prova orale.
La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei
titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti
ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il
risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.
A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito tenuto conto della riserva di
posti prevista dall'art. 1, comma secondo.
Art. 13.
Le prove d'esame sia scritte che orali, ai sensi dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305,
terranno conto del particolare ordinamento giuridico - amministrativo
della provincia di Bolzano.
Art. 14.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della
Corte dei conti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.
Nel termine di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione e'
ammesso, per questioni di preferenza, ricorso al Presidente della
Corte stessa, il quale decide, previa deliberazione del consiglio di
presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 15.
I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del consiglio di presidenza
Art. 16.
I vincitori saranno assegnati alla sezione di controllo o alla
sezione giurisdizionale o alla procura regionale della Corte dei
conti avente sede in Bolzano.
Il presente decreto sara' comunicato al servizio del bilancio di
questa Corte.
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