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UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di funzionario di biblioteca (ottava qualifica
funzionale - area delle biblioteche).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.83 del 24/10/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
Località: | Varese (VA) |
Codice atto: | 000E9798 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Rettifica |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 23/11/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Visto il decreto direttoriale n. 1637 del 28 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 64 del
18 agosto 2000 con cui e' stato indetto un bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami ad un posto di Funzionario di
biblioteca - ottava qualifica funzionale, area delle biblioteche) per
le esigenze della biblioteca della facolta' di giurisprudenza
dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Como;
Ritenuto di dover provvedere ad estendere la partecipazione al
concorso suddetto a coloro i quali siano in possesso della laurea in
Materie letterarie e conseguentemente alla rettifica ed alla
riapertura dei termini per la presentazione delle domande;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di funzionario di biblioteca (ottava qualifica funzionale - area
delle biblioteche) per le esigenze della biblioteca della facolta' di
giurisprudenza dell'Univerisita' degli studi dell'Insubria - sede di
Como.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
L'art. 2 del bando di concorso D.D. n. 1637 del 28 giugno 2000 e'
cosi' sostituito:
Per l'ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza o in
lettere e filosofia o in materie letterarie o in lingue e letterature
straniere o in storia o in scienze dell'educazione o in economia e
commercio o in scienze politiche o in informatica o in fisica o in
matematica, ingegneria.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti dei
candidati appartenenti al ruolo del personale universitario (area
delle biblioteche) in servizio senza demerito nella settima qualifica
(profilo di collaboratore di biblioteca) con almeno tre anni di
anzianita' e nella sesta qualifica (profilo di assistente
bibliotecario, con almeno sei anni di anzianita'. L'anzianita' e'
considerata acquisita anche nel caso in cui sia di almeno sei anni
cumulativi nelle due qualifiche immediatamente inferiori.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni;
2) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani
non appartenenti alla Repubblica o i cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
3) eta' non inferiore agli anni 18;
4) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
5) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
6) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Le domande di ammissione al suddetto concorso, redatte in carta
semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando ed
indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
dell'Insubria - via Ravasi, 2 - Varese - dovranno essere presentate
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' stessa entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del
concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
Il candidato dovra' inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai
cittadini dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle
liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali;
d) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente
bando;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
n) i candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle prove d'esame, da documentare a messo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20, legge n. 104/1992;
o) le lingue straniere, tra quelle previste nel successivo
art. 5, di cui intende dar prova di conoscenza durante lo svolgimento
della prova orale.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato dal direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e nel regolamento dei
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro negli impieghi
amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali comprese tra la
terza e la seconda del ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria.
Art. 5.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: vertente su bibliografia e/o
biblioteconomia;
seconda prova scritta: vertente su organizzazione della
documentazione giuridica in Italia anche dal punto di vista
informatico;
prova orale: consistente in un colloquio vertente sulle materie
delle prove scritte, sulla contabilita' di Stato e sull'ordinamento
dell'Universita'. Durante il colloquio il candidato dovra' inoltre
dar prova di saper tradurre all'impronta in italiano brani di media
difficolta', indicati dalla Commissione, da due lingue straniere, a
scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo, nonche' della
capacita' di utilizzo dei sistemi informatici.
Questa Universita' dara' comunicazione mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno della sede e della data dello svolgimento delle
prove scritte non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove scritte ed orali dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.
I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.
Art. 6.
Ammissione al colloquio
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova
stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a
trenta. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
b) anzianita' di servizio prestata presso Universita' e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5;
per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1;
c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
Universita' e/o pubbliche amministrazioni, punteggio massimo
complessivo attribuibile: punti 5;
d) pubblicazioni scientifiche, punteggio massimo complessivo
attribuibile: punti 5;
per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo punti 1;
per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo: punti 0,50.
Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato o pubblicazione alla prefettura della Provincia nella quale
ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla Procura della
Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto
che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente
certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale
della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato
sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4, legge
4 gennaio 1968, n. 15.
Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno
valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se
effettivamente evidenziate;
e) attestati di qualificazione; punteggio massimo complessivo
attribuibile: punti 3;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
Amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale per ciascun corso massimo: punti 0,50;
attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche
Amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso,
senza esame finale, per ciascun corso massimo: punti 0,25;
f) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati da organismi privati, punteggio massimo complessivo
attribuibile: punti 3;
g) professionali (diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma
dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere), punteggio massimo complessivo
attribuibile: punti 2;
h) esiti consequiti in concorsi banditi da pubbliche
amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso,
punteggio massimo complessivo attribuibile: punti 2.
Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la
valutazione:
a) in originale
oppure
b) in copia conforme
oppure
c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale,
oppure
rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo
di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata
degli stessi.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Art. 7.
Documenti di riconoscimento
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identita';
f) tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
Art. 8.
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di
merito, saranno tenuti a presentare o far pervenire, al Direttore
Amministrativo dell'Universita' degli studi dell'Insubria entro e non
oltre il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo
a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale,
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di
precedenza e preferenze, dai quali risulti, altresi' il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine il candidato
dovra' espressamente indicare entro il termine di quindici giorni
sopracitato la documentazione di cui intende avvalersi.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia ai valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.
Art. 9.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove
d'esame e nella valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte di cui al precedente art. 5, della votazione ottenuta
nella prova orale.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata dal direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. Detta
graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 10.
Il vincitore sara' invitato, a meno raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro dieci giorni dal ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio
1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso pubblico dovra' produrre la seguente
documentazione:
1) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) titolo di studio;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del
possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i
certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
A termine dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la dichiarazione di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di
studio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito. In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i vincitori potranno presentare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitqre nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 11.
Il vincitore sara' assunto in prova con contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nella ottava qualifica
funzionale, area delle biblioteche, profilo di funzionario di
biblioteca - con diritto al trattamento economico iniziale di cui al
contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti, in caso di recesso la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta
altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento
d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso l'Universita' degli studi dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi dell'Insubria e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alta
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Art. 13.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' la dott.ssa Monica Gussoni c/o Ripartizione personale non
docente - Universita' degli studi di Pavia (Tel. 0382/504234 - Fax
0382/504243).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili - le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 1994, n. 487, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693,
nella legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e nel
regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche funzionali
comprese tra la terza e la seconda del ruolo speciale,
dell'Universita' degli studi dell'Insubria.
Varese, 4 ottobre 2000
Il direttore amministrativo: Balzani
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