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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorsi «interni», per titoli, per l'ammissione alla ferma
volontaria di anni due non rinnovabile nel Corpo di appartenenza di
42 sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.102 del 24/12/2004
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:04E08826
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e
successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento
delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571,
concernente modalita' e criteri applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale e sue successive modificazioni, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi «interni», per titoli
ed esami, per l'ammissione di 42 sottotenenti di complemento di prima
nomina dell'Esercito alla ferma biennale non rinnovabile, con riserva
di rideterminarne eventualmente il numero in funzione delle
disposizioni che saranno contenute nella legge relativa al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 di imminente
emanazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2005 i sottoindicati concorsi
«interni», per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di anni
due non rinnovabile nel Corpo di appartenenza di 42 sottotenenti di
complemento di prima nomina dell'Esercito:
a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di 11 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal
118° corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 145° corso A.U.C.
del Corpo sanitario (medici, odontoiatri, chimici - farmacisti e
veterinari), cosi' ripartiti:
7 del Corpo degli ingegneri;
1 del Corpo sanitario (medici);
1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
1 del Corpo sanitario (veterinari).
b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di 14 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal 119
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 146 corso A.U.C. del
Corpo sanitario (medici, odontoiatri e veterinari), cosi' ripartiti:
7 del Corpo degli ingegneri;
4 del Corpo sanitario (medici);
1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
1 del Corpo sanitario (veterinari).
c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di 7 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal dal
120° corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri.
d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due
di 10 sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti dal
121° corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri e dal 147° corso A.U.C.
del Corpo sanitario (medici, odontoiatri, chimici - farmacisti e
veterinari), cosi' ripartiti:
3 del Corpo degli ingegneri;
4 del Corpo sanitario (medici);
1 del Corpo sanitario (odontoiatri);
1 del Corpo sanitario (chimici - farmacisti);
1 del Corpo sanitario (veterinari).
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, per soddisfare
sopravvenute esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito connesse
alla consistenza delle categorie dei rispettivi ufficiali ausiliari.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare, in tutto o in parte, il
bando nella parte relativa ad uno o piu' dei concorsi di cui al
precedente comma 1, di modificare, fino alla data di approvazione
della graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi medesimi, il
numero dei posti in relazione a quanto sara' determinato dalla legge
di bilancio per l'anno 2005, nonche' di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla ferma biennale non rinnovabile, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di
prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun
concorso che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, indicati al successivo art. 3, abbiano compiuto almeno
tre mesi di detto servizio.
2. Possono, inoltre, essere ammessi a concorrere, per il Corpo di
appartenenza, i sottotenenti di complemento in servizio di prima
nomina i quali, per qualsiasi causa, abbiano dovuto interrompere la
prestazione del servizio e siano stati successivamente riammessi a
completare il servizio medesimo, purche' abbiano prestato, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno tre
mesi di servizio. Essi potranno chiedere di essere ammessi al primo
concorso utile, sempreche' la data del loro collocamento in congedo
sia pari o immediatamente successiva a quella del congedamento dei
provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato ciascuno dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1. Per detti ufficiali
l'ammissione alla ferma biennale non rinnovabile decorrera' dal
giorno successivo a quello di completamento del servizio di prima
nomina.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione alla ferma
volontaria di anni due, non rinnovabile, dei vincitori e' subordinata
all'accertamento, anche postumo, dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.

                               Art. 3.
Domande di partecipazione e termini di scadenza
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta
semplice ed in conformita' all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, dovranno essere presentate ai
Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, casella
postale n. 353 - 00187 Roma, entro i seguenti termini:
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) entro il
25 gennaio 2005;
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dal
15 marzo 2005 al 14 aprile 2005;
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dal
10 giugno 2005 all'11 luglio 2005;
per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) dal
15 settembre 2005 al 14 ottobre 2005.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC002 in
originale, di cui all'allegato B al presente decreto, reperibile, tra
l'altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto, che
verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico, dei
dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della
banca dati automatizzata di cui al successivo art. 12 del presente
decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello,
tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del gia'
citato Allegato «B» al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello. Il modello non dovra' essere
piegato o sgualcito.
2. Il candidato dovra' dichiarare nella domanda:
il Corpo di appartenenza;
la data ed il luogo di nascita;
il corso AUC di provenienza;
il Reparto od Ente presso cui presta servizio;
di non aver riportato condanne penali o applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro,
qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che
intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla
documentazione caratteristica, ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 6.
Il candidato che abbia dichiarato il possesso di titoli di merito
deve fornire tutte le indicazioni per consentire all'Amministrazione
di esperire i previsti controlli;
di aver preso visione del bando di concorso e di consentire,
senza riserve, in tutto cio' che in esso e' stabilito;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede;
di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 37, comma
4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, secondo cui gli ufficiali
trattenuti in servizio - in quanto ammessi alla ferma volontaria di
anni due - possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma stessa
soltanto dopo un anno di trattenimento.
3. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva di
chiedere la regolarizzazione delle domande, che sottoscritte e
prodotte nei termini indicati al precedente comma 1, dovessero
risultare irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.
Doveri dei Reparti/Enti di appartenenza
1. I Comandi dei Reparti/Enti che riceveranno le domande di
partecipazione ed i modelli GC 002 in originale dovranno indicare
sugli uni e sulle altre la data di presentazione a l'avvenuta
assunzione a protocollo ed inviarli entro il terzo giorno:
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali 3ª Sezione
- via XX settembre 123/A, 00187 Roma, a mezzo corriere se relativi al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto;
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª
Sezione - casella postale n. 353, 00187 Roma centro, se, relativi ai
concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b., c. e d..
Le suddette domande (non i modelli GC002) dovranno, in ogni caso,
essere anticipate, via fax, al numero n. 06/4827347.
I Comandi medesimi dovranno altresi' trasmettere alla Direzione
generale per il personale militare, unitamente alle domande, o al
piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del
termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti
documenti:
copia conforme, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del libretto personale
comprensivo del Modello n. 8 (quadro punizioni) o di dichiarazione
sostitutiva, in caso di assenza di provvedimenti disciplinari,
aggiornato alla data del termine di scadenza per la presentazione
delle domande;
copia dello stato di servizio (Mod. DE/0182 ex 127 E),
aggiornato alla predetta data;
attestazione e dichiarazione di completezza della
documentazione matricolare e caratteristica.
3. La documentazione relativa agli ufficiali partecipanti al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a., dovra' pervenire
alla predetta Direzione generale per il personale militare a mezzo
corriere improrogabilmente entro il 31 gennaio 2005.
4. Il mancato inoltro della domanda e della documentazione nei
termini sopraindicati potra' determinare la non ammissione
dell'ufficiale al concorso.
5. I Comandi, ricevuta dalla Direzione generale per il personale
militare la comunicazione dell'esito del concorso, provvederanno ad
informare immediatamente gli interessati.

                               Art. 5.
Commissione valutatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata una
Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1,
distinte per Corpi dell'Esercito;
2. La Commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da:
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente
dell'Esercito Presidente;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente
dell'Esercito membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le
funzioni di segretario.

                               Art. 6.
Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali
1. La Commissione attribuira' a ciascuno dei candidati da essa
giudicati idonei un punto di merito da 1 a 30 con l'osservanza delle
norme che seguono.
Ogni componente della Commissione assegnera' all'ufficiale un
punto da 1 a 30 per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere
seguenti e con i criteri di seguito indicati:
a) per le qualita' fisiche, morali e di carattere risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo
di 30 punti;
b) per le qualita' intellettuali e culturali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella
domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati alla medesima (conseguimento titoli di studio
aggiuntivi/abilitazioni professionali, conoscenza di lingue
straniere, etc.) fino ad un massimo di punti 3.
c) per le qualita' professionali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;
per quelle desumibili dalle dichiarazioni rese dagli ufficiali nella
domanda di partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati dagli interessati alla stessa (ricompense, risultati di
corsi, etc.), fino ad un massimo di punti 3.
2. La somma dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dai componenti
della Commissione, saranno divise per il numero dei votanti e i
relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di
loro. Il totale cosi' ottenuto sara' quindi diviso per 3, calcolando
il quoziente al centesimo.
Detto quoziente costituira' il punto di merito attribuito
all'ufficiale dalla Commissione.

                               Art. 7.
Graduatorie di merito
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
la Commissione valutatrice procedera' alla formazione di distinte
graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei punteggi
attribuiti ai complessi di elementi e con le modalita' di cui al
precedente art. 6.
2. A parita' di merito, sara' preferito l'ufficiale piu' giovane
di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7,
della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2, comma 9, della legge
n. 191/1998.
3. Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno
approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa.
Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

                               Art. 8.
Ammissioni - rinunce - posti non ricoperti
1. I candidati idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
2. In ciascun concorso, in caso di rinuncia di vincitori
all'ammissione alla ferma volontaria di anni due, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere a ricoprire i
posti resisi disponibili secondo l'ordine delle rispettive
graduatorie di merito di ciascun Corpo.
3. Secondo le indicazioni fornite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, in ciascun concorso i posti che non dovessero essere
comunque ricoperti potranno essere portati in aumento, in tutto o in
parte, a quelli del concorso successivo ovvero a quelli disponibili
per altro Corpo o specialita' nel medesimo concorso.

                               Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazione pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

                              Art. 10.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo' in ogni
momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi
candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per
essere ammesso alla ferma volontaria di anni due.

                              Art. 11.
Proscioglimento - profilo di carriera
1. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta, a
domanda, non prima che sia trascorso almeno un anno di servizio nella
ferma stessa. L'Amministrazione della difesa ha facolta' di ritardare
l'accoglimento dalla domanda per motivi di servizio.
2. Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni due
saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni
complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei,
promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da
ufficiale, compreso quello di prima nomina.
3. Gli ufficiali di complemento del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito ammessi alla ferma volontaria di anni due, qualora in
possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso, possono
partecipare ai concorsi per il reclutamento di sottotenenti in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma trasporti
e materiali dell'Esercito di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito ammessi alla ferma
volontaria di anni due, qualora in possesso dei requisiti indicati
nei bandi di concorso, possono partecipare ai concorsi per il
reclutamento di tenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'Esercito di cui all'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni ed
integrazioni, usufruendo di riserve di posti fino allo 80% dei posti
disponibili.
5. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito congedati senza
demerito al termine della ferma volontaria di anni due usufruiranno,
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 236, delle riserve di posti di cui all'art. 18 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione e nei modelli GC 002 saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' -
fino alla conclusione della procedura concorsuale - il direttore
della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale
medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2004
Amm. Sq.: Mario Lucidi

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