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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorso, per esami, per l'ammissione di duecentonovantaquattro
allievi al primo anno del 182o corso dell'accademia militare di
Modena - anno accademico 2000-2001 - ulteriori disposizioni
integrative del decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio
2000, gia' integrato con decreto dirigenziale 28 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 18 del 3
marzo 2000, con decreto dirigenziale 29 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 27 del 4 aprile 2000 e
con decreto dirigenziale 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del 28 aprile 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.48 del 20/6/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:000E5658
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 1 del 4 gennaio 2000, con
cui e' stato indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
duecentonovantaquattro allievi ufficiali al primo anno del 182o corso
dell'Accademia militare di Modena - anno accademico 2000/2001, e
successive integrazioni, in particolare il decreto dirigenziale
26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 33 del 28 aprile 2000;
Tenuto conto che nel precitato decreto dirigenziale 26 aprile
2000 risulta omessa l'indicazione del numero massimo delle
concorrenti che, a mente dell'articolo 11, comma 1, del bando
potrannoconseguire l'ammissione alla prova orale secondo l'ordine
delle graduatorie distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione
esaminatrice al termine della prova scritta e che all'articolo 5 e'
stato erroneamente indicato il numero massimo delle concorrenti che,
a mente dell'articolo 15, comma 4, ultimo periodo, del bando del
concorso medesimo, potra' conseguire l'ammissione al tirocinio
secondo l'ordine delle graduatorie parimenti distinte per Arma/Corpo
formate dalla commissione esaminatrice al termine delle prove orali;
Ritenuta pertanto l'esigenza di precisare il numero massimo delle
concorrenti che, a mente dei succitati articoli del bando di
concorso, potra' conseguire l'ammissione, rispettivamente, alle prove
orali ed al tirocinio secondo l'ordine delle relative graduatorie;
Preso atto delle istanze indirizzate al Presidente della
Repubblica e al Ministro della difesa da talune concorrenti, nelle
quali viene rappresentato, tra l'altro, che il mancato superamento
delle prove di efficienza fisica dalle medesime sostenute sarebbe
stato determinato dalla tardiva conoscenza della tipologia delle
prove stesse e dei relativi parametri di valutazione per il
conseguimento dell'idoneita', mentre i concorrenti di sesso maschile
ne avrebbero avuto piena conoscenza fin dall'inizio;
Considerato che la pubblicazione delle disposizioni integrative
del bando di concorso contenenti, tra l'altro, l'indicazione di dette
prove e dei relativi parametri di valutazione, e' avvenuta con
puntuale tempestivita', non appena sono stati approvati i
provvedimenti normativi attuativi della legge delega per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile, per cui non
puo' imputarsi all'Amministrazione della difesa alcuna
responsabilita';
Considerato, peraltro, l'interesse dell'amministrazione a che, in
attuazione di principi di economicita' e di buona amministrazione, la
procedura concorsuale sia portata comunque a compimento nei tempi
previsti;
Accertato che la soddisfazione di detto interesse non e'
compromessa dalla tempestiva adozione, in via di autotutela, di un
provvedimento che, in applicazione del principio della parita' e
delle pari opportunita', consenta alle concorrenti di sesso femminile
che ne abbiano titolo, di sostenere, previa adeguata preparazione, le
prove di efficienza fisica previste dall'articolo 2 del gia' citato
decreto dirigenziale 26 aprile 2000;
Vista la direttiva in data 5 giugno 2000 del Ministro della
difesa e su concorde avviso dello Stato maggiore della difesa, del
Segretariato generale della difesa e dello Stato maggiore
dell'Esercito;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I giudizi di non idoneita' alle prove di efficienza fisica
previste dall'articolo 2 del decreto dirigenziale 26 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del
28 aprile 2000, citato nelle premesse, espressi dalla commissione
preposta nei confronti delle concorrenti risultate in posizione utile
nelle graduatorie distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione
esaminatrice al termine della prova di preselezione del concorso
indetto con decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, parimenti citato
nelle premesse, sempreche' le concorrenti medesime non siano
risultate non idonee agli accertamenti sanitari, all'accertamento
psico-attitudinale ed alla prova scritta di cultura generale, di cui
agli articoli 8, 9 e 10 del bando, sono annullati.
2. Pertanto, le concorrenti di cui al precedente comma 1, sono
riammesse a sostenere le prove di efficienza fisica previste dal gia'
citato art. 2 del decreto dirigenziale 26 aprile 2000 e dall'allegato
A al medesimo e, qualora idonee, a sostenere, con le modalita'
indicate nel bando di concorso e nei limiti numerici indicati nei
successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, le rimanenti prove
concorsuali. Sono inoltre ammesse a sostenere le prove di efficienza
fisica le concorrenti che, risultate in posizione utile nelle
graduatorie di cui al precedente comma 1, non si siano presentate a
sostenere le prove medesime per le quali avevano ricevuto la relativa
convocazione.
3. Sono riammesse, infine, a sostenere le prove di efficienza
fisica, qualora lo desiderino, le concorrenti che abbiano gia'
sostenuto con esito favorevole le prove stesse, conseguendo giudizio
di idoneita', che resta in ogni caso confermato. Dette concorrenti,
qualora si avvalgano della facolta' di sostenere nuovamente le prove
di efficienza fisica, dovranno superare tutti gli esercizi previsti
nell'art. 2 del succitato decreto dirigenziale 26 aprile 2000, con le
modalita' indicate nel gia' richiamato allegato A al medesimo. In
caso di risultati migliori di quelli gia' in precedenza conseguiti,
per gli esercizi per i quali e' prevista l'attribuzione di un
punteggio incrementale, verra' attribuito il corrispondente maggior
punteggio. In caso di mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi previsti, restera' confermato il gia' acquisito giudizio di
idoneita', con il relativo punteggio incrementale.
4. Per le concorrenti, invece, che dichiarino di non volersi
avvalere della facolta' di ripetere le prove di efficienza fisica,
ovvero che non si presenteranno nel giorno indicato nella relativa
lettera di convocazione, restera' confermato il gia' acquisito
giudizio di idoneita', con il relativo punteggio.
5. Le concorrenti che risulteranno idonee alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed all'accertamento
psico-attitudinale, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma
3 che l'hanno gia' sostenuta, saranno ammesse a sostenere la prova
scritta di cultura generale, che avra' luogo presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodice", Viale Mezzetti 2, Foligno, in sessione straordinaria, il
giorno 28 luglio 2000, alle ore 8,30, con le modalita' indicate
nell'art. 10 del bando di concorso. Le concorrenti assenti all'inizio
della prova saranno escluse dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

                               Art. 2.
 
Ammissione delle concorrenti alla prova orale di matematica
 
1. L'art. 5 del gia' citato decreto dirigenziale 26 aprile 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del
28 aprile 2000, e' sostituito dal seguente:
"Tenuto conto del numero massimo di concorrenti idonei iscritti
nelle graduatorie di ammissione alle prove orali di cui all'articolo
11, comma 3, del bando di concorso, le concorrenti saranno ammesse,
secondo l'ordine delle graduatorie medesime, entro i seguenti limiti
massimi:
cinquantaquattro per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti
e dei materiali;
sedici per il corso dell'Arma dei carabinieri;
cinque per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
undici per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
sette per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.".

                               Art. 3.
 
Ammissione delle concorrenti al tirocinio
 
Tenuto conto del numero massimo di concorrenti idonei iscritti
nelle graduatorie di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 15,
comma 4, del bando di concorso, le concorrenti saranno ammesse,
secondo l'ordine delle graduatorie medesime, entro i seguenti limiti
massimi:
trentasette per i corsi delle Armi e dell'Arma dei trasporti e
dei materiali;
undici per il corso dell'Arma dei carabinieri;
quattro per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
otto per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
cinque per il corso del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
Roma, 13 giugno 2000
Il direttore generale: Zoldan

 

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