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UNIVERSITA' DI PALERMO
Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - a.a.
2008/2009. (Decreto n. 5296 - 2008).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.90 del 18/11/2008 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PALERMO |
Località: | Palermo (PA) |
Codice atto: | 8E010916 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 18/12/2008 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di borse di
studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di
studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 recante norme
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo, che demanda alle Universita' la potesta' regolamentare in
materia di dottorato di ricerca;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998 in materia di interventi
finanziari per l'universita' e la ricerca;
Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1998, n. 570 e 14
dicembre 1998, n. 826, relativi alla determinazione dell'importo e
dei criteri per l'incremento delle borse di studio concesse per la
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e il decreto ministeriale
18 giugno 2008 che dispone l'aumento dell'importo annuale lordo delle
borse di dottorato di ricerca;
Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, contenente disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999 con cui e'
stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita' degli studi di Palermo, come modificato con ultimo
decreto rettorale n. 6291 del 14 dicembre 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con d.r. n. 1445
del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57, che sancisce la
conservazione del trattamento economico e previdenziale per i
pubblici dipendenti;
Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle
scuole di dottorato emanato con decreto rettorale n. 3592 del 17
luglio 2007;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 4 del 20 ottobre
2008 con la quale, acquisito il parere del Nucleo di valutazione
dell'Ateneo reso con verbali del 17 e 18 settembre e 2 ottobre 2008,
si approvano le richieste di rinnovo dei corsi di dottorato di
ricerca per l'a.a. 2008/2009, con sede amministrativa presso l'Ateneo
di Palermo;
Accertata la disponibilita' finanziaria e il relativo impegno sul
capitolo 3.1.0002.0001.0000 - borse di dottorato di ricerca per il
triennio 2008/2010;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 ottobre
2008;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
Sono istituiti per l'a.a. 2008/2009 i Corsi di dottorato di
ricerca di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Palermo e sono banditi i relativi
concorsi, per titoli e colloquio.
I corsi di dottorato di ricerca ed i relativi posti messi a
concorso sono elencati alla fine del presente bando e per ciascun
dottorato viene indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il
numero dei posti e il numero di borse di studio da conferire con
l'indicazione dei soggetti finanziatori.
Il numero delle borse di studio puo' essere aumentato sulla base
di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca, il numero minimo di ammessi a
ciascun corso di dottorato non puo' essere inferiore a tre.
Pertanto:
nel caso in cui pervengano meno di tre domande di partecipazione
al concorso, le procedure concorsuali non verranno attivate;
se, al momento del colloquio, saranno presenti meno di tre
candidati la commissione giudicatrice prendera' atto della
preclusione all'ulteriore svolgimento della procedura concorsuale e
ne dara' comunicazione ai candidati presenti;
verranno considerati nulli gli esiti concorsuali che non vedano
almeno tre candidati collocati utilmente in graduatoria.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso del titolo di laurea
specialistica (d.m. n. 509/1999), di laurea magistrale (d.m.
270/2004) o laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma universitaria, ovvero di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita'
accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e mobilita'.
Possono altresi' presentare domanda coloro che conseguiranno il
titolo richiesto di cui al primo comma, entro il 31 dicembre 2008.
Nel caso in cui il candidato conseguira' il titolo oltre la data di
scadenza del presente bando, ma comunque entro il 31 dicembre 2008,
l'ammissione al concorso sara' disposta con riserva ed i candidati
dovranno, in sede di prova concorsuale, presentare un certificato di
laurea o una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I cittadini italiani e stranieri in possesso di titolo accademico
conseguito all'estero, qualora lo stesso non sia gia' stato
dichiarato equipollente, dovranno chiederne l'equipollenza ai soli
fini dell'ammissione al concorso, allegando alla domanda di
partecipazione il titolo di studio, con l'elenco degli esami
sostenuti, e la traduzione, legalizzazione e «dichiarazione di valore
in loco» a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana
competente per territorio, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
Universita' italiane.
Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per
l'accesso ai corsi di dottorato, sara' espresso dal collegio docenti
del dottorato per il quale il candidato ha prodotto domanda.
Puo' presentare domanda di partecipazione al concorso per
l'ammissione al dottorato di ricerca anche chi e' gia' in possesso di
un titolo di dottore di ricerca. In tal caso il candidato potra'
essere ammesso a frequentare il corso di dottorato, sempreche'
utilmente collocato in graduatoria finale, su un posto non coperto da
borsa.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a
versare un contributo di € 41,00, quali spese organizzative
concorsuali, entro la data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda, pena l'esclusione dalla procedura, presso l'Istituto
Cassiere - Banco di Sicilia Gruppo Unicredit - utilizzando il modulo
scaricabile dal sito www.unipa.it/-didatti/ - Allegato B. Il modulo
va compilato e presentato in banca in duplice copia, di cui una
dovra' essere allegata alla domanda. (Nel modulo indicare il titolo
esatto del dottorato e il numero di codice concorso attribuito nel
bando al corso di dottorato).
Solo in caso di effettiva impossibilita', per i residenti fuori
dalla Sicilia, ad effettuare i versamenti tramite una filiale del
Banco di Sicilia, in quanto assente nella propria citta', i
versamenti potranno essere effettuati tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. IT44Q0102004663000000000671 - Banco di Sicilia -
Agenzia A - via Roma, 185 - 90133 Palermo, intestato all'Universita'
degli studi di Palermo, riportando comunque tutti i dati indicati nel
modulo, nonche' il titolo esatto del dottorato. Una copia del
bonifico dovra' essere allegata alla domanda di concorso.
Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta
libera a firma autografa del candidato, redatta (pena l'esclusione
dal concorso) secondo lo schema allegato al presente bando
(scaricabile sul sito www.unipa.it/-didatti/ - Allegato A), deve
essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi
di Palermo. Sulla busta contenente la domanda di partecipazione
dovra', altresi', essere riportata la dicitura: «Concorso per
l'ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca - a.a. 2008/2009».
La domanda di partecipazione, cosi' compilata, dovra' essere
inviata tramite raccomandata A/R all'Universita' degli studi di
Palermo, Piazza Marina, n. 61 - 90133 Palermo, o consegnata
all'Ufficio Protocollo di questo Ateneo, entro il trentesimo giorno a
decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine e' perentorio. Per le domande di ammissione al concorso,
spedite a mezzo raccomandata A/R, fara' fede la data del timbro
dell'Ufficio postale accettante la raccomandata.
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca vale come autocertificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Nel caso in cui il candidato sia portatore di handicap, lo stesso
dovra' specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi della
vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
Il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla domanda:
1) copia del modulo di versamento del contributo di cui all'art.
2 del presente bando, pena esclusione dal concorso, (Allegato B);
2) curriculum vitae et studiorum compilato secondo lo schema
accluso al presente bando (Allegato C). Le informazioni rese nel
curriculum vitae et studiorum costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
3) eventuali titoli e pubblicazioni posseduti, ritenuti utili ai
fini della procedura concorsuale. Tali documenti possono essere
allegati nelle seguenti modalita':
in copia cartacea, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, se ciascun
titolo e/o pubblicazione non supera tre pagine.
su supporto informatico (CD-ROM o DVD), se ciascun titolo e/o
pubblicazione supera tre pagine;
Laddove il candidato alleghi delle pubblicazioni scientifiche alla
domanda, deve contestualmente dichiarare che le stesse sono
pubblicate secondo la vigente normativa di legge sul deposito legale
dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico
(legge n. 106/2004 e decreto del Presidente della Repubblica n.
252/2006).
Non saranno accettati allegati cartacei di volumi di tesi di
laurea, e in ogni caso non verranno trasmessi alla Commissione
Giudicatrice per la valutazione dei titoli;
4) progetto di ricerca, sottoscritto dal candidato, contenente
una esposizione sintetica delle linee di ricerca, degli obiettivi,
delle metodologie e dei risultati attesi (max cinque pagine).
Gli atti e i documenti allegati alle domande di partecipazione
potranno essere ritirati dai candidati entro e non oltre i sei mesi
dalla data di scadenza del bando. Oltre tale termine non saranno piu'
disponibili per il ritiro.
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
Se nella stessa domanda fossero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
Non e' possibile fare riferimento a titoli o documenti allegati
alla domanda di partecipazione ad altro corso di dottorato.
L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume nessuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4.
Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al Corso
sara' nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei
docenti.
Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno due
professori italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e fra
questi almeno uno di altro Ateneo, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio. La commissione
puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni o intese per la gestione del corso con piccole e medie
imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del
codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
Art. 5.
Prove di ammissione
La selezione e' intesa ad accertare la preparazione e l'attitudine
del candidato a svolgere ricerca scientifica relativamente alle
tematiche del corso di dottorato.
Il concorso e' per titoli e colloquio.
Ogni commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone
di 100 punti, cosi' ripartiti:
titoli: massimo 60/100 cosi' suddivisi:
voto di laurea - massimo 20 punti (2 punti per ogni voto
superiore a 101/110 ed 2 punti per la lode);
altri titoli - massimo 40 punti (formazione all'estero,
esperienze lavorative, partecipazione a progetti di ricerca,
competenze e certificazioni linguistiche, pubblicazioni scientifiche,
altra laurea, attestati di corsi di perfezionamento post-laurea,
dottorato di ricerca, frequenza di scuole, e quanto altro utile ad
attestare attivita' di studio e di ricerca);
colloquio: massimo 40/100. Il colloquio e' inteso ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e comprende la
discussione del progetto di ricerca presentato dal candidato e la
verifica della lingua straniera indicata nella domanda di
partecipazione. La prova si intende superata con la votazione minima
di 28/40.
Le prove di esame si svolgeranno nel periodo compreso fra il 2 e
il 10 febbraio 2009.
Le commissioni giudicatrici e il calendario delle prove, con
l'indicazione delle sedi d'esame relative a ciascun corso di
dottorato, saranno pubblicati in data 20 gennaio 2009, sul sito
internet dell'Universita' di Palermo - www.unipa.it/-didatti/ -
unitamente all'affissione all'albo dell'Ateneo (Piazza Marina, 61) e
varra' a tutti gli effetti come convocazione ufficiale ai candidati.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce esplicitamente i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli, dello svolgimento
della prova, tenendo presente che:
la valutazione dei titoli precede il colloquio; al termine della
stessa e prima del colloquio, la commissione rende noto il punteggio
attribuito a ciascun candidato tramite affissione all'albo della
struttura sede del concorso;
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli non preclude
la partecipazione al colloquio.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
I candidati stranieri potranno sostenere la prova d'esame in
lingua inglese.
La commissione, al termine di ogni seduta (o dell'unica seduta)
dedicata alla prova orale, forma e sottoscrive una graduatoria di
merito dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio
riportato da ciascuno nella valutazione dei titoli e nella prova
orale.
Detto elenco viene affisso all'albo dell'Istituto o Dipartimento
sede di esame.
La commissione, formulata la graduatoria di merito e ultimati i
propri lavori, trasmette tutti gli atti al Rettore dell'Universita'
degli studi di Palermo per gli ulteriori adempimenti.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
La graduatoria generale di merito sara' approvata con decreto del
Rettore, accertata la regolarita' degli atti.
I vincitori saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parita' di
merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'.
Le graduatorie generali di merito saranno rese pubbliche
esclusivamente mediante:
affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
pubblicazione sul sito internet dell'Universita'
www.unipa.it/-didatti/.
> Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica
ufficiale ai candidati vincitori. Non saranno inviate comunicazioni a
domicilio.
In corrispondenza di eventuali rinunzie degli aventi diritto prima
dell'inizio del Corso, subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo Corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame, potranno essere ammessi a frequentare i corsi di dottorato
di ricerca in soprannumero, in misura non superiore a uno, previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
Possono altresi' essere ammessi, in soprannumero, nella misura del
50% dei posti messi a concorso, i candidati extracomunitari,
risultati idonei in graduatoria, che siano assegnatari di borse di
studio finanziate dal Ministero degli affari esteri della Repubblica
Italiana, o dal Governo del loro Paese di origine, nonche' i
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo
intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo. In tal caso si rende
necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del
dottorato.
Ai dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei vincitori, e' applicata la norma di cui alla legge n.
476/84 come modificata dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre
2001 n. 448. Il dipendente pubblico, vincitore su un posto con borsa
di studio, che si avvarra' del disposto di cui alla legge n.
448/2001, sara' ammesso al corso di dottorato previo pagamento dei
contributi per l'accesso e la frequenza.
Art. 7.
Iscrizione ai corsi
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno far pervenire
all'Amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni dieci, a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione delle graduatorie, nelle modalita' descritte all'art. 6
del presente bando, la domanda di iscrizione al corso in carta legale
(come da fac-simile, scaricabile dal sito www.unipa.it/-didatti/) e
la documentazione richiesta.
Coloro che non provvederanno a regolarizzare la propria iscrizione
entro il termine sopra indicato saranno considerati rinunciatari.
Decorso tale termine, i posti vacanti saranno assegnati ai
candidati idonei che seguono nella graduatoria generale di merito.
Art. 8.
Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Ai primi posizionatisi in graduatoria, verra' conferita la borsa
di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I
rimanenti vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza dei posti messi a concorso, possono iscriversi al corso
di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza.
In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i
partecipanti a pagamento.
L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47
lordi ed e' assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale
posticipata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza, viene definito in € 309,87, come da delibera
del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 7 novembre 2000, e
in € 85,00 per tassa regionale per il diritto allo studio, come
da delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 10
settembre 2002.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita' sono preventivamente esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
Sono, altresi', esonerati dal pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno ottenere l'autorizzazione del Collegio dei Docenti a
svolgere entrambe le attivita'. Nel caso in cui il contratto di
lavoro sia di durata superiore a un anno non potra' essere percepita
la borsa di studio.
Ai dottorandi, per tutta la durata del Corso e pena la decadenza
dallo stesso, non e' consentito cumulare o sostituire la propria
borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 Novembre
1989).
Art. 9.
Frequenza e obblighi dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di dottorato di
ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal Collegio dei
docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare
al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca.
Alla fine di ciascun anno il Collegio docenti con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si
procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.
In ottemperanza all'art. 13, comma m) del Regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo ai
dottorandi e' consentita, previo consenso espresso con apposita
delibera del Collegio dei Docenti interessato, una limitata attivita'
didattica, comunque non retribuita e non valutabile in CFU per i
discenti. Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle
tipologie previste dal disciplinare dei professori a contratto
dell'Ateneo di Palermo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita'
assistenziale.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione
interuniversitaria internazionale, le modalita' di svolgimento del
corso, di conseguimento del titolo e la Commissione finale sono
definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
Art. 10.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
Commissione costituita in conformita' all'art. 8 del "Regolamento in
materia di dottorato di ricerca" dell'Ateneo di Palermo.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 citato nelle premesse,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed
alla eventuale gestione della carriera del dottorando, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al
presente bando e' la dott.ssa Rossella Mancino.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al
Dipartimento Accademico - Area della didattica e della ricerca -
Settore didattica, P.zza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
Art. 13.
Norme finali
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/98, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento
dell'Universita' di Palermo, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente bando di concorso ed i relativi allegati sono
disponibili sul sito Internet dell'Universita' degli studi di Palermo
all'indirizzo www.unipa.it/-didatti/.
> Costituiscono allegati al presente bando:
fac-simile della domanda di partecipazione al concorso (Allegato
A);
modulo per il pagamento del contributo concorsuale, da presentare
in duplice copia, presso l'Istituto cassiere (Banco di Sicilia)
(Allegato B);
modello curriculum vitae et studiorum (Allegato C).
Palermo, 31 ottobre 2008
Il rettore: Silvestri
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