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UNIVERSITA' DI MACERATA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi
cinque posti di professore di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI MACERATA
Località:Macerata  (MC)
Codice atto:099E6556
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:5
Scadenza:19/9/1999
Tags:Professori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n.
368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge
30 novembre 1973, n. 766;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 9 dicembre 1985, n. 705;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 239;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178;
Vista la delibera del consiglio della facolta' di giurisprudenza
del 7 luglio 1999;
Viste le delibere del consiglio della facolta' di scienze politiche
del 17 febbraio 1999 e del 23 giugno 1999;
Vista la delibera del comitato organizzatore della facolta'
interuniversitaria di scienze della formazione del 25 giugno 1999;
Viste le delibere del consiglio del corso di laurea inferfacolta'
di scienze della comunicazione del 12 maggio 1999 e del 14 luglio
1999;
Vista la delibera del senato accademico del 8 luglio 1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 luglio
1999;
Accertata la disponibilita' dei posti messi a concorso;
Accertata l'esistenza della copertura finanziaria e che la spesa
prevista rientra nei limiti di cui all'art. 51, comma 4 della legge
n. 449, del 27 dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi cinque posti di professore universitario di
prima fascia presso le sottoindicate facolta' e corsi di laurea
interfacolta' e per i settori scientifico-disciplinari come sotto
specificati:
facolta' di giurisprudenza:
settore scientifico-disciplinare F22B - Medicina legale - 1 posto;
facolta' di scienze politiche:
settore scientifico-disciplinare N09X - Istituzioni di diritto
pubblico - 1 posto;
settore scientifico-disciplinare P02A - Economia aziendale 1 posto;
facolta' interuniversitaria di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare M10A - Psicologia generale 1
posto;
corso di laurea interfacolta' di scienze della comunicazione:
settore scientifico-disciplinare P01B - Politica economica 1 posto.
La tipologia di impegno scientifico-didattico richiesto per la
partecipazione alle procedure di cui sopra e' la seguente:
settore scientifico-disciplinare F22B (Medicina legale): l'impegno
didattico e scientifico del candidato dovra' essere orientato
essenzialmente alla tossicologia forense con particolare riguardo
agli aspetti della disciplina collegati a problematiche giuridiche;
settore scientifico-disciplinare N09X (Istituzioni di diritto
pubblico): l'impegno didattico e scientifico del candidato si dovra'
connotare per la trattazione, accanto agli argomenti relativi alla
materia istituzionale di base, di temi scientifici rivolti
all'analisi dell'assetto istituzionale e delle tendenze evolutive
alla luce dei recenti contributi legislativi, dottrinari e
giurisprudenziali;
settore scientifico-disciplinare P02A (Economia aziendale):
l'impegno didattico e scientifico del candidato si dovra' connotare
per la trattazione, accanto agli argomenti relativi alla materia
istituzionale di base, di temi che implichino la conoscenza delle
condizioni di equilibrio aziendale, della comunicazione
economico-finanziaria della strategia e del controllo strategico
delle aziende;
settore scientifico-disciplinare M10A (Psicologia generale):
l'impegno didattico e scientifico del candidato dovra' essere
orientato alla materia istituzionale di base nonche' alle materie
affini, con particolare riferimento alla psicologia dei processi
cognitivi, del linguaggio e della comunicazione;
settore scientifico-disciplinare P01B (Politica economica):
l'impegno didattico e scientifico del candidato dovra' essere
orientato agli aspetti quantitativi dell'economia applicata; verranno
considerate titolo preferenziale le attivita' di ricerca svolte in
collaborazione con universita' ed altre istituzioni scientifiche
estere ed esperienze didattiche in facolta' umanistiche.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione al concorso
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle suddette valutazioni:
a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili
e politici;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura o nei settori affini indicati
all'art. 1;
e) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Coloro che intendano partecipare alle predette procedure sono
tenuti a farne domanda entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine
di presentazione della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza
verra' posticipata al primo giorno feriale utile.
La domanda, in carta semplice, e redatta secondo lo schema di cui
all'allegato A deve essere indirizzata al rettore dell'Universita'
degli studi di Macerata - Piaggia dell'Universita', 2 - 62100
Macerata.
Il candidato dovra' presentare una domanda per ognuno dei settori
scientifico-disciplinari per i quali intende concorrere, indicando
con chiarezza la facolta' o il corso di laurea interfacolta' ed il
settore scientifico-disciplinare per il quale intende partecipare.
A tal fine si ricorda che ogni candidato, a pena di esclusione,
puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni
comparative non superiore a 5 presso le varie sedi universitarie,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla prima
valutazione comparativa prescelta. Il candidato dovra' dichiarare in
ogni domanda presentata di aver rispettato il predetto obbligo. Il
candidato e' automaticamente escluso dalla procedura successiva alla
quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro
l'anno solare di riferimento.
Il candidato potra' far pervenire la domanda, entro e non oltre il
termine di cui sopra, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite consegna a mano. Al fine di verificare il
rispetto dei termini della domanda fara' fede, nel primo caso, il
timbro a data dell'ufficio postale accettante, mentre in caso di
consegna a mano fara' fede la data e l'ora di ricezione della domanda
da parte dell'ufficio pensioni e personale docente di questa
Universita', il quale rilascera' apposita ricevuta. Ai fini della
consegna a mano della domanda sono indicati i seguenti giorni e
relativi orari: dal lunedi' al sabato dalle ore 9 alle ore 13.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, assumendosene la
piena responsabilita' civile, penale e amministrativa:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale. Le
coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome
ed il cognome acquisito con il matrimonio;
2) la cittadinanza posseduta;
3) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime. I candidati di cittadinanza non italiana
dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche
negli stati di appartenenza o provenienza, nonche' la struttura
amministrativa nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero
i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi
compresi i rapporti di impiego presso le universita' (la
dichiarazione va resa anche se negativa).
Il candidato dovra' altresi' dichiarare, sempre sotto la propria
personale responsabilita':
1) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in
corso pendenti a proprio carico;
2) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
3) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti per
qualunque causa prevista dalla normativa del paese di appartenenza o
provenienza;
4) di non ricoprire la qualifica di professore di prima fascia per
il settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre ovvero
in uno dei settori affini indicati dal presente bando;
5) di possedere l'idoneita' fisica all'impiego;
6) di non versare, all'atto della presentazione della domanda,
nella situazione prevista dall'art. 2, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 (di non aver
partecipato complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
superiore a 5 presso le varie sedi universitarie nell'arco di un anno
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta);
7) di rivestire o di non rivestire la qualifica di professore
associato. In quest'ultimo caso il candidato dovra' anche indicare la
disciplina del settore scientifico-disciplinare per il quale concorre
nella quale intende svolgere la prova didattica di cui al successivo
art. 7 (per l'elenco delle discipline del settore si veda il decreto
ministeriale 26 febbraio 1999 pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1999).
Nella domanda dovra' essere indicato il domicilio che il candidato
elegge ai fini del presente bando. Ogni eventuale variazione dello
stesso dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio pensioni
e personale docente. L'amministrazione non assumera' alcuna
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o comunque imputabili
a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
I candidati che si trovino nella situazione di handicap prevista
dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita
richiesta, nella stessa domanda ed in relazione al proprio handicap,
riguardo all'ausilio necessario e le eventuali necessita' di tempi
aggiuntivi per l'espletamento della prova didattica.
Ai sensi della normativa vigente la sottoscrizione in calce alla
domanda non necessita di autentica.
I candidati inoltre dovranno allegare alla domanda:
1) curriculum, in duplice copia, della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' in campo
clinico per i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesta tale competenza;
2) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
3) elenco, firmato e in duplice copia delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 4;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli allegati
alla domanda.
I documenti e titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
Gli stessi possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato B.
I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra indicati mediante le forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C).
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa o altra amministrazione, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Tutta la documentazione e' esente da imposta di bollo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i candidati di cittadinanza non italiana, i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato, di cui lo
straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi' essere legalizzati
dalle competenti autorita' consolari italiane con le modalita' di cui
sopra.
L'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, si riserva di procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni di cui all'elenco allegato alla domanda di
partecipazione alla valutazione comparativa dovranno essere spedite
mediante plico raccomandato o consegnate a mano all'ufficio pensioni
e personale docente nei giorni e negli orari indicati nel precedente
articolo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente
bando. Qualora il termine di presentazione delle pubblicazioni cada
in un giorno festivo, la scadenza verra' posticipata al primo giorno
feriale utile.
Alle pubblicazioni dovranno essere allegati due elenchi,
debitamente sottoscritti, delle pubblicazioni stesse e identici a
quelli gia' inviati in allegato alla domanda di partecipazione alla
valutazione comparativa per la quale si concorre.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con
annessi elenchi, quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni, da presentare separatamente
alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa e
debitamente chiusi, dovra' essere riportata la dicitura
"Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia - facolta'/corso di
laurea interfacolta' di settore scientifico-disciplinare cognome nome
indirizzo " indicando chiaramente la facolta' o il corso di laurea
interfacolta' presso il quale e' stato bandito il posto, la sigla e
il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale
l'interessato concorre, nonche' il cognome, nome e indirizzo.
Le pubblicazioni che non risultino inviate o consegnate nel termine
previsto dal primo comma del presente articolo, non potranno essere
prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' dei candidati inviare copia delle medesime
pubblicazioni e degli allegati elenchi a ciascun componente la
commissione giudicatrice nominata con le modalita' di cui al
successivo art. 6 nelle sedi specificate a fianco del nominativo di
ciascun commissario dal decreto rettorale di costituzione della
commissione stessa che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione, sostitutiva dell'atto
di notorieta' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi agli originali utilizzando
l'allegato modello B.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha
l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia
nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale
procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve
essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso
che attesti l'avvenuto deposito, oppure idonea autocertificazione ai
sensi della normativa vigente sotto piena responsabilita' del
candidato (allegato C).
La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori e' tenuta
a restituire agli uffici dell'amministrazione le pubblicazioni
trasmesse dai candidati. I candidati medesimi dovranno provvedere, a
loro spese, al ritiro delle suddette pubblicazioni entro un mese
dalla comunicazione dell'Universita' circa la restituzione delle
stesse. L'Universita', trascorso il termine di cui sopra, non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni.

                               Art. 5.
Esclusioni
I candidati vengono ammessi con riserva alla procedura.
L'esclusione dalla procedura per difetto di requisiti puo' essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.

                               Art. 6
Commissione giudicatrice e ricusazione
Per ciascun settore scientifico disciplinare del presente bando
verra' nominata una commissione giudicatrice composta con le
modalita' di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
La nomina avverra' con decreto rettorale che verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della
commissione giudicatrice decorrera' il termine di cui all'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione non saranno ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche di status
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, concernenti i componenti
elettivi, nelle commissioni subentrera' il docente non eletto che
abbia riportato il maggior numero di voti. Nei suddetti casi la
sostituzione dei componenti designati avverra' con le medesime
modalita' previste dall'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 390/1998.

                               Art. 7.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, nominate come sopra riportato, per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predetermineranno i criteri di massima e li consegneranno al
responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne
assicurera' la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle
facolta' e corsi di laurea interfacolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri saranno pubblicizzati almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori delle commissioni.
Le commissioni giudicatrici valuteranno in primo luogo il
curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da
ciascun candidato. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con
componenti della commissione giudicatrice o con terzi saranno
preliminarmente esaminate all'esclusivo fine di accertare la
possibilita' di enucleare l'apporto del candidato. Solo nell'ipotesi
positiva il contributo del candidato sara' sottoposto a valutazione.
Le commissioni, nel valutare il curriculum, i titoli e le
pubblicazioni scientifiche prenderanno in considerazione i seguenti
criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine si fara' ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
In ogni caso saranno valutati in maniera specifica:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato sosterranno una prova didattica, pubblica, nell'ambito di
una disciplina del settore scientifico disciplinare oggetto del bando
e dal candidato stesso indicata, su tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo.
A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra i cinque
temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che
formera' oggetto della lezione.
Il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora in cui la prova avra' luogo verra' notificato agli
interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno
di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
stessa.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
Non saranno prese in esame le rinunce pervenute dopo l'espletamento
della prova didattica.
Al termine dei lavori ciascuna commissione, previa valutazione
comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi
componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per ciascuno dei posti banditi.
La commissione, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed eventualmente pubblicata anche in via telematica.

                               Art. 8.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore, entro venti giorni dalla consegna degli atti
provvedera' ad accertare con proprio decreto la regolarita' formale
degli atti, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette ai
competenti organi accademici per gli adempimenti agli stessi
spettanti. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di forma, entro
il termine di cui sopra, rinviera', con suo provvedimento motivato,
gli atti alla commissione per la relativa regolarizzazione stabilendo
a tal fine un apposito termine.

                               Art. 9.
Chiamata delle facolta'
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando per i
relativi settori scientifico-disciplinari, entro sessanta giorni
dalla data del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla
base dei giudizi espressi dalle commissioni e con riferimento alle
proprie specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre,
con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati
idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al
voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di
difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico
scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione
giudicatrice. Alle delibere verra' data idonea pubblicita',
eventualmente anche in via telematica.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati dalle
universita' che hanno bandito il posto, entro il termine di cui
sopra, potranno essere nominati in ruolo, entro un triennio
decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita'
degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinuncino alla nomina presso l'Universita' degli studi di Macerata
perdono, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, il titolo alla nomina in
ruolo da parte di altri atenei.

                              Art. 10.
Presentazione documenti di rito
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Unione
europea, pena la decadenza del diritto alla nomina, dovranno far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica. Il certificato dovra' essere di data non anteriore a
sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quali risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero di codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato ovvero di
altre pubbliche amministrazione o di privati e, in caso affermativo,
l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) dovra' riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura
comparativa, dovra' presentare nel termine dei trenta giorni sopra
citato, pena la decadenza del diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale
o ufficiale sanitario dal comune di residenza da cui risulti che il
candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul
rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento
sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il
candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
2) certificato di nascita;
3) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino; ove il candidato sia residente
in Italia, oltre al certificato anzidetto dovra' autocertificare
anche la mancanza di condanne penali ed i carichi pendenti a suo
carico;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
6) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quali risulti la
composizione del nucleo familiare;
7) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quali risultino gli
impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato ovvero di altre
pubbliche amministrazione o di privati e, in caso affermativo,
l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311.
I documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) dovranno essere di
data non inferiore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
Il certificato di cui al punto 5) dovra' riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in
materia di bollo e legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino dovranno essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni o dal
presentare i certificati relativi alla cittadinanza, al godimento dei
diritti politici, alla posizione agli effetti dell'adempimento degli
obblighi militari e all'inesistenza di condanne penali che
impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e
dovra' invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con
l'indicazione della retribuzione goduta.

                              Art. 11.
Nomina in ruolo
La nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre dal 1
novembre successivo.
Ai vincitori nominati in ruolo spetta il trattamento economico
previsto dalle vigenti disposizioni.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad ordinario ai
sensi della normativa vigente.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio pensioni personale
docente dell'Universita' e trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del
candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente bando e' la
dott.ssa Rosalba Sacchettoni.

                              Art. 14.
Disposizioni finali
Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998 per quanto attiene ai termini
delle procedure di cui al presente bando.

                              Art. 15.
Rinvio di norme
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di pubblici concorsi e di
legislazione universitaria in quanto compatibili.
Macerata, 5 agosto 1999
Il rettore
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