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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.68 del 26/8/2011 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 1E004884 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, riguardante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono
causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il libro IV,
concernente le norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, del
Segretariato generale della difesa, dello Stato maggiore della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro IV, concernente
le norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010 -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,
foglio n. 281 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in
particolare, l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di
sostituzione in caso - tra gli altri - di temporanea assenza del
Direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare,
Decreta:
Art. 1
Posti disponibili
1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 10.800
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti nei
seguenti quattro blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012,
3.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al 21
ottobre 1993, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di giugno
2012, 2.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal 20
gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi;
c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2012, 2.700 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal 6 aprile
1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi;
d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2012, 2.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere
presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal 27 luglio
1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun blocco e' riservato
alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza, anche parziale,
di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di
riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco.
3. Le domande, con indicata la preferenza all'arruolamento per
uno specifico blocco, inviate a mezzo posta, secondo le modalita'
specificate nel successivo art. 3, entro i termini previsti ma
pervenute dieci giorni oltre il termine di scadenza stabilito per
ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco
successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande
inviate a mezzo posta entro i termini previsti ma pervenute venti
giorni oltre il prescritto termine di presentazione saranno
considerate irricevibili.
4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi e nel rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione
della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante
annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) avere compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
polizia, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneita' psico-fisica;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che dovra' essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo);
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) statura non inferiore a m 1,65, se candidati di sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61, se candidate di sesso
femminile;
m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello
dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena
l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Per ciascun blocco la domanda di partecipazione al
reclutamento deve essere, a pena di irricevibilita', redatta
utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua
parte osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale per
esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma
autografa, non deve essere autenticata. Ai soli fini della
compilazione della domanda, puo' essere utilizzata anche la procedura
on-line disponibile sui siti web www.esercito.difesa.it. e
www.difesa.it.
2. La domanda deve essere consegnata direttamente ad uno dei
Centri documentali indicati nell'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente bando, il quale provvede a rilasciare
ricevuta dell'avvenuta presentazione, ovvero inviata ad uno degli
stessi Centri, a mezzo raccomandata, entro i termini di scadenza di
presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data
apposta dall'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche presso eventuali
Nuclei di ricezione predisposti in occasione di attivita'
promozionali della Forza armata. In tal caso deve essere rilasciata
all'interessato la ricevuta dell'avvenuta consegna della domanda,
fatta riserva di acquisizione e accoglimento della stessa da parte
del Centro documentale competente. Nella ricevuta deve essere
specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire presso il
predetto Centro entro la data di scadenza fissata per la
presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l'esclusione dal
reclutamento o la mancata valutazione degli eventuali titoli di
merito non dichiarati e/o documentati. Le domande acquisite (con
annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato dai
candidati sul modello di domanda.
3. Coloro che risiedono o si trovano per motivi diversi
all'estero possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro al
Centro documentale di Roma con la massima sollecitudine. In tali casi
per la data di presentazione fa fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o
consolare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il sesso;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al termine di
detto ciclo di studi, valido ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 7, unitamente all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso;
h) l'eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 8 del presente bando di
reclutamento;
i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
j) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi;
k) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una
selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno ovvero da
altro concorso per l'accesso ad una delle carriere iniziali
dell'Esercito;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, deve indicare:
a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
b) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza;
c) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio presso
i reparti/comandi ubicati nelle regioni elencate nel citato allegato
A;
d) il gradimento a prestare servizio presso reparti di
paracadutisti dell'Esercito. In tal caso gli arruolandi potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalla
regione prescelta, ad unita' di paracadutisti sulla base delle
esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco;
e) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale ed all'estero;
f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
g) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato da amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia;
b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale;
c) originale o copia autenticata del certificato medico
attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso di
validita'.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
6. Sottoscrivendo la domanda il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
della procedura di reclutamento (il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni, se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico fisso e/o mobile,
nonche' l'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e
tempestivamente al Centro documentale presso il quale e' stata
presentata/inviata la domanda di partecipazione.
8. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna
responsabilita' circa i possibili disguidi derivanti da errate,
mancate o tardive segnalazioni di variazioni del recapito, da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute a
disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore
9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei ma
non risultati utilmente collocati in graduatoria per il blocco
richiesto saranno trasportate al blocco non immediatamente
successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta
esclusione dalla procedura di reclutamento o per avvenuta
incorporazione dei candidati a seguito dell'attuazione delle
procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando.
10. I candidati che, convocati per l'incorporamento, non si
presenteranno presso gli enti addestrativi o che daranno le
dimissioni entro i termini previsti, potranno presentare nuova
domanda di partecipazione per un blocco non immediatamente
successivo.
Art. 4
Fasi del reclutamento
Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) presentazione della domanda al Centro documentale competente
secondo le modalita' gia' specificate nell'art. 3;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica da parte
del medesimo ente dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, fatta
eccezione per quelli relativi:
al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri documentali,
dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e/o che
hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, di competenza della Direzione generale per il
personale militare (DGPM);
d) accertamento, da parte dei Centri documentali, ai sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai
candidati nella domanda;
e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle domande dei
candidati in possesso dei requisiti accertati, corredate della
annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª
Sezione reclutamento VFP 1 che provvedera', effettuati gli
accertamenti di competenza, al successivo inoltro alla commissione
valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente
bando;
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei giudizi riportati dai candidati nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e
formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera g) presso i Centri di selezione indicati
nell'allegato B per l'accertamento dei requisiti d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari reparti dell'Esercito italiano da parte
dello Stato maggiore dell'Esercito ed incorporamento dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera
j);
l) decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 5
Esclusioni
1. Non sono prese in considerazione e comportano, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) non redatte utilizzando il modello riportato nell'allegato A
ovvero disponibile on-line;
c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un
documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia;
d) non consegnate secondo le modalita' indicate nell'art. 3,
commi 2 e 3;
e) non spedite a mezzo raccomandata;
f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato;
g) redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro
cancellabile;
h) contenenti correzioni e/o abrasioni;
i) prive dell'originale o di copia autenticata del certificato
medico attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in
corso di validita';
j) contenenti dichiarazioni non veritiere in relazione al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza.
2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad effettuare le dovute esclusioni dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed i) e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera j) del
presente articolo;
b) ad accertare il possesso del certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di
reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non hanno
presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia
non autenticata;
c) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento.
Gli stessi Centri provvedono alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione/mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera
b), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
5. Se l'esclusione deriva da dichiarazioni non veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Procura
della Repubblica competente per territorio e non potra' presentare
domanda di partecipazione per i successivi blocchi.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per il
presente bando.
7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potra' avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 6
Commissioni
1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente, membri;
c) due ufficiali di grado non inferiore a tenente ovvero
funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero
assistente amministrativo appartenente all'Amministrazione della
difesa, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all'allegato B.
Esse saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente, membro;
c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione, appartenente all'Amministrazione della difesa o
convenzionato, ovvero un ufficiale perito selettore attitudinale,
membro;
d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 7
Selezione dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi:
a) ottimo: punti 4;
b) distinto: punti 3;
c) buono: punti 2;
d) sufficiente: 1 punto.
Nel caso di voto espresso in decimi: al giudizio di ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10.
2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro i seguenti numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco: 20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000.
3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere
alla valutazione dei titoli di merito sara' pubblicata sul sito
www.persomil.difesa.it.
Art. 8
Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito:
a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004:
1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
2) patente di guida civile B o superiore: punti 1;
3) porto d'armi: punti 1;
b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1) e 2), lettera b): punti 5;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4;
5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e
4), lettera b): punti 3;
6) attestato di formazione professionale rilasciato da enti
statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b):
punti 1;
7) maestro di sci: punti 4;
8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 7): punti 4;
9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5;
10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2;
11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di nuoto per salvamento, rilasciato da enti riconosciuti
dall'Amministrazione della difesa: punti 1,5;
12) patente nautica: punti 1;
13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla
Federazione italiana sport equestri: punti 1;
14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1;
15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life
support - defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di
cui al precedente punto 11): punti 0,5.
2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita', sara' data preferenza al
candidato piu' giovane d'eta'.
4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per un blocco,
per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle domande
ai sensi dell'art. 3, comma 9, saranno inseriti nella graduatoria di
merito del blocco in valutazione con il punteggio gia' conseguito in
quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con
l'integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5.
5. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al
precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in
possesso attraverso il modello contenuto nell'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non
oltre dieci giorni il termine di scadenza stabilito per ciascun
blocco allo stesso Centro documentale presso cui e' stata presentata
la domanda, con le modalita' indicate nell'art. 3. L'integrazione
delle domande consegnate presso i Nuclei di ricezione deve essere
presentata con le stesse modalita' al Centro documentale indicato dal
candidato.
6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da
ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.
Art. 9
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a convocare, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso i Centri di
selezione i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art.
8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 8.000; per il
2° blocco: 7.000; per il 3° blocco: 7.000; per il 4° blocco: 7.000. I
candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla lettera
di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei
giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 8,
presso i Centri di selezione per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, fino al raggiungimento dei posti
disponibili per ogni blocco.
3. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti
esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubina totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
c) certificato di stato di buona salute che attesti la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di fiducia
in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e redatto in
modo conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del
presente bando;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita,
dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento;
e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita,
dell'esame dei markers dell'epatite B e C. Copia del referto dei
markers dell'epatite B dovra' essere conservata dal candidato per la
successiva consegna, se arruolato, all'ente di incorporazione;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il servizio sanitario nazionale in data non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito del
test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
g) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
col servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata col servizio sanitario nazionale in data non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, presa visione della documentazione sanitaria elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato ad una visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione dei dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti
specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorino;
d) valutazione della personalita' previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale
visita psichiatrica;
e) analisi delle urine, completa di drug test;
f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e
dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico
legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture
sanitarie.
In sede di visita medico generale le commissioni per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
5. Al termine degli accertamenti sanitari potranno accedere a
quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermita' di cui decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed alle vigenti direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale VFP 1;
c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei
coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti del candidato
riscontrato affetto dalle citate imperfezioni/infermita'/patologie
durante la visita preliminare o a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 4 comunicando le motivazioni allo stesso e
sottoponendogli alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare o di temporanea inidoneita', le
commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento.
6. I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari
saranno sottoposti alla verifica del possesso delle capacita'
attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per
assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per il VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta verifica e'
definitivo.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le
commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva della
Direzione generale della sanita' militare, precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal
reclutamento. Il giudizio sara' comunicato, con determinazione dei
presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette
incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito foglio
di notifica.
8. Il candidato escluso potra' avanzare ricorso giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di avanzare,
entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza di riesame, debitamente
firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica o privata accreditata col servizio sanitario
nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in
questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione reclutamento VFP 1 - Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico. Le istanze non firmate o carenti della predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto delle certificazioni presentate, se sussistono le condizioni,
interessa le commissioni mediche di appello competenti che
provvederanno a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in
quest'ultima indagine e' definitivo. Nel caso di confermata
inidoneita' il ricorrente sara' escluso dal reclutamento. In caso di
idoneita' l'interessato verra' inviato dalla stessa commissione
medica presso il Centro di selezione che lo aveva dichiarato
inidoneo, per il completamento degli accertamenti dei requisiti
psico-fisici e attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e
collocati utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza,
saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno ad
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso di una
procedura di reclutamento quale VFP 1 alla data di convocazione per
gli accertamenti sanitari devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'abuso di alcool e dell'uso di sostanze
stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test);
b) test di valutazione psichiatrica con eventuale visita
richiesta dallo psicologo;
c) visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i
candidati, fatta eccezione per coloro gia' sottoposti all'iter
selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita.
Art. 10
Approvazione e validita' delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a
compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti,
che verra' inviata alla DGPM per l'approvazione con decreto
dirigenziale.
2. Le graduatorie sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, ferme restando le previsioni degli
articoli 11 e 12.
3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito del presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it.
Art. 11
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento, al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad ogni blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria
di cui al precedente art. 10, su richiesta dello Stato maggiore
dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporamento dei
candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del
blocco immediatamente precedente.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito la DGPM potra'
incrementare le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art.
1.
Art. 12
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti
le incorporazioni di ciascun blocco
Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM
potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie, in corso di validita', sono riferite a blocchi
precedenti.
Art. 13
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco i Centri documentali sono autorizzati dalla
DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno presso gli enti indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito,
sulla base della graduatoria di cui all'art. 10 fino alla copertura
dei posti previsti.
2. La convocazione e' inviata all'interessato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora di
presentazione ai reparti della Forza armata nonche' le modalita' di
produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni
gia' effettuate in ambito civile e militare, della copia del referto
dell'esame dei markers dell'epatite B di cui al precedente art. 9.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate nella lettera di convocazione, pena la
decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione attestante il
mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione, utilizzando il modello in allegato E, che costituisce
parte integrante del presente bando. Tale documento sara' acquisito
ed inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura del
reparto di appartenenza.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6 -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
4. I candidati convocati per l'incorporamento, nei numeri e con
le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a
visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneita' previsti.
5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino e
nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, saranno
destinati, a domanda e se utilmente collocati in graduatoria, ai
reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto per
ciascun blocco.
6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per
gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per ogni
blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva
presentazione presso i reparti di addestramento. I candidati, tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 10, che non si presenteranno presso
i reparti della Forza armata nel termine fissato nella comunicazione
di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In caso di piu'
date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici
decorreranno dalla prima fra quelle previste.
7. Entro 16 giorni dall'avvenuto incorporamento, i reparti di
addestramento dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con
l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa
dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª
Sezione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza.
8. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale, l'ammissione
degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell'Esercito, con
riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporamento.
Art. 14
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al
proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, ad un
periodo di rafferma della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 15, comma
3, potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il termine del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 15
Possibilita' e sviluppo di carriera
1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio di
idoneita', il grado di caporale non prima del compimento del terzo
mese dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del grado
di caporale saranno sottoposti a nuova ed unica valutazione al
compimento del nono mese dall'incorporazione.
3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo per fine ferma potranno partecipare alle procedure di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi.
Art. 16
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della croce
rossa
1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato prolungato il periodo di ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della
difesa.
Art. 17
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il
servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Esercito, costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati
utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle
amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della croce rossa.
Art. 18
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di cui
all'allegato B i candidati potranno fruire di vitto ed alloggio a
carico dell'Amministrazione della difesa, se disponibili.
3. Ai VFP 1 che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di cinquanta euro.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale arruolamento, per le finalita' di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle inerenti alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato e, in caso di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti dall'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto
d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri documentali di cui al citato
allegato B;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM.
Art. 20
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente bando sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella
gazzetta ufficiale.
Roma, 16 agosto 2011
Il direttore generale t.a.
Generale di corpo d'armata
Mario Roggio
Il vice direttore generale
Generale di divisione aerea
Roberto Zappa
---------
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni con il pubblico della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
1) in visita o telefonicamente:
a) dal lunedi' al giovedi':
dalle 08.30 alle 12.30;
dalle 13.30 alle 16.00;
b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00;
2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.
Clicca qui per leggere gli ALLEGATI
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