Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Sessione degli esami di Stato per ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 10/4/2001
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:001E2888
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
per gli ordinamenti scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli adempimenti propri
dei collegi (art. 6, comma 2);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi soltanto i candidati in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale,
paritario o legalmente riconosciuto che completano (art. 10, comma 2,
legge n. 54/1991), entro il giorno che precede l'inizio delle prove
d'esame:
A) un periodo biennale di pratica presso un perito agrario o un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi
professionali da almeno un quinquennio;
B) un periodo triennale di attivita' tecnico agricola
subordinata, anche al di fiori di uno studio professionale.

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali
elencati nell'allegato A alla presente ordinanza. Gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale; per Valle d'Aosta e
Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede
d'esame e' quella del Piemonte.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - presentare domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'istituto, indicato nel
predetto allegato A, ubicato nella regione sede del collegio
competente alla verifica del possesso del requisito di ammissione
(art. 10, comma 2, legge n. 54/1991).
2. Le domande, indirizzate all'istituto tecnico sede d'esame ed
inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile
purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato. In via alternativa, le domande
possono essere presentate a mano, entro il medesimo termine,
direttamente al collegio competente.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene
rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze e la
data di presentazione.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto
le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito,
quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni mendaci (art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto
sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto
riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da
quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della
data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul
retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato
ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare
tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo);
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale, nonche' di essere in possesso, alla data
del giorno che precede l'inizio delle prove d'esame, di uno dei due
requisiti (da indicare in modo specifico come da precedente art. 2)
prescritti dal comma 2, art. 10, legge 21 febbraio 1991, n. 54;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione, in qualsiasi momento, dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito
agrario;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di L. 96.000
(art. 2, capoverso 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di L. 3.000 dovuto
all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, predispongono, con le modalita' di cui ai successivi
commi 3 e 4, gli elenchi nominativi dei candidati ai fini degli
adempimenti previsti dall'art. 6 del regolamento. In particolare, i
collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale
controllo di conformita' alle risultanze d'ufficio delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con
riferimento sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia
all'avvenuto assolvimento, asseverato con certificazione
contributiva, di una delle condizioni stabilite dalla legge
n. 54/1991 (art. 10, comma 2).
2. Entro il 15 maggio 2001, i collegi comunicano,
telegraficaniente o via telefax, al Ministero il numero dei
candidati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto
regolare domanda di ammissione agli esami ai fini della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al collegio nazionale.
3. Alla suddetta comunicazione i collegi fanno seguito, entro il
29 maggio 2001, con l'inoltro dell'elenco nominativo dei candidati in
possesso dei requisiti di legge per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Nel predetto
elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione
posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera
corrispondente (A o B). Accanto al nominativo dei candidati con
requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione deve essere
apposta la dicitura "Praticantato non ancora concluso" con la data
prevista di assolvimento che non puo' essere posteriore al giorno che
precede quello di inizio delle prove.
4. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito positivo del controllo sulle dichiarazioni sostitutive
rese dai candidati nelle domande medesime, con espresso riferimento
ai requisiti menzionati al precedente paragrafo 1.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 25 settembre 2001, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il quinto giorno dall'inizio degli esami,
direttamente alla commissione esaminatrice e, per conoscenza, al
Ministero la comunicazione del compiuto o mancato assolvimento delle
condizioni di ammissione per i candidati con la dicitura di cui
sopra.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
16 ottobre 2001, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
17 ottobre 2001, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
18 ottobre 2001, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
19 ottobre 2001, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
d'esame ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali
spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B.
3. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami.

                              Art. 10.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2001
Il direttore generale: Cosentino
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero della pubblica istruzione - Roma (viale
Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!