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BANCA D'ITALIA

Concorso, per titoli, a borse di studio «Bonaldo Stringher»

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.70 del 3/9/2004
Ente:BANCA D'ITALIA
Località:Nazionale
Codice atto:04E11206
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/10/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                               Art. 1.
 
Campo tematico delle borse di studio
 
La Banca d'Italia mette a concorso tre borse di studio intitolate
a «Bonaldo Stringher» per il perfezionamento all'estero degli studi
nel campo dell'economia politica e della politica economica.

                               Art. 2.
 
Caratteristiche delle borse
 
Le borse comportano l'obbligo della frequenza all'estero per
l'anno accademico 2005/2006, presso universita' degli Stati Uniti
d'America, del Canada o di un paese dell'Europa, di un corso di
perfezionamento in linea con gli studi svolti, di durata prevista non
inferiore a 9 mesi.
Le borse sono dotate ciascuna (al lordo della imposizione
fiscale) di:
- dollari USA 30.000 se per gli Stati Uniti;
- dollari Canadesi 39.000 se per il Canada;
- euro 22.500 se per un Paese dell'Europa. Qualora il Paese
prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti,
non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente
dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base
al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del
pagamento.
I citati importi sono comprensivi delle spese di viaggio e di
assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
Possono partecipare al concorso coloro che desiderano
perfezionare gli studi svolti nel campo tematico indicato al
precedente art. 1 e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) laurea quadriennale o di durata superiore o specialistica
con tesi conseguita posteriormente al 31 luglio 2002 - con un
punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'universita' o un
istituto superiore italiani;
3) buona conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.
La partecipazione al presente concorso e' incompatibile con la
partecipazione ai concorsi a borse di studio «Giorgio Mortara» e
«Donato Menichella», indetti in pari data. Se un candidato avanza
regolare domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi citati
viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
Le borse di studio vengono conferite dal Governatore della Banca
d'Italia ai candidati dichiarati vincitori dalla Commissione nominata
dal Governatore stesso. La Commissione e' composta di sette membri
scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico indicato all'art. 1 e l'argomento della tesi di laurea e
degli eventuali altri lavori presentati, escludendo dalle valutazioni
di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza.
Successivamente la Commissione valuta il merito delle tesi e degli
eventuali altri lavori e tiene altresi' conto del curriculum degli
studi e delle eventuali attivita' professionali nonche' del programma
degli studi che il candidato si prefigge di compiere e delle
universita' presso le quali intende fruire della borsa di studio.

                               Art. 5.
 
Rinnovo del finanziamento
 
I vincitori delle borse di studio al termine del primo anno di
corso possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo
anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo
valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

                               Art. 6.
 
Incompatibilita'
 
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse o assegni
di studio per il perfezionamento a livello universitario in Italia o
all'estero. Pertanto, per poter usufruire delle borse di studio, i
vincitori in possesso di altra borsa o assegno di studio devono
espressamente rinunciarvi per il periodo coperto dalle stesse.

                               Art. 7.
 
Domanda di partecipazione - Termine di presentazione della domanda
Documentazione da allegare alla domanda
 
Per esigenze di carattere organizzativo la domanda di
partecipazione dovra' essere compilata utilizzando il modulo
prestampato contenuto nel bando, di cui e' parte integrante, in
distribuzione presso tutte le Filiali della Banca d'Italia nonche'
presso gli uffici dell'Amministrazione Centrale in Via Nazionale
n. 91 - Roma e del Centro «Donato Menichella» in Largo Guido Carli
n. 1 - Frascati. L'eventuale redazione della domanda in carta libera
dovra' essere effettuata riportando - con scrittura dattilografica o
a stampatello - l'intero contenuto del predetto modulo.
Il bando e' acquisibile anche dal sito Internet della Banca
d'Italia «www.bancaditalia.it».
La domanda deve recare la firma autografa del candidato.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
- il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita;
- il «curriculum degli studi e delle eventuali attivita'
professionali» dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi
e delle attivita' professionali svolte;
- il corso che intende frequentare, il programma degli studi e
delle ricerche che si prefigge di compiere e le finalita' che si
ripromette di conseguire nel campo degli studi stessi;
- in quale o in quali paesi intende perfezionare gli studi,
nonche' la/e universita' prescelta/e;
- di possedere una buona conoscenza della lingua straniera
utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della
borsa;
- l'indirizzo al quale si richiede l'invio di tutte le
comunicazioni nonche' il recapito telefonico.
Contestualmente alla domanda devono essere prodotti, pena
l'esclusione dal concorso:
a) la documentazione relativa al conseguimento del diploma di
laurea con l'indicazione della data del suo conseguimento e del voto
di laurea nonche' degli esami sostenuti e della relativa votazione;
b) la tesi di laurea in triplice copia, su base cartacea, resa
conforme all'originale con le modalita' di legge;
c) una sintesi della tesi di laurea in triplice copia,
possibilmente di non piu' di mille parole, che enuclei i contributi
originali del candidato sull'argomento discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante la buona conoscenza della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione della borsa, risultante dal superamento di esami di lingua
ovvero da un soggiorno all'estero per almeno un anno per motivi di
studio o di lavoro (in tal caso andranno specificati: la durata del
soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze di lavoro effettuate).
Eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni in
triplice copia, titoli professionali e culturali, attestati
accademici nonche' ogni altra documentazione riguardante attivita'
scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti alle materie di cui
all'art. 1 del bando) vanno allegati alla domanda. In caso contrario
non costituiscono oggetto di valutazione.
La documentazione di cui alle lettere a) e d) del presente
articolo nonche' quella relativa al possesso di attestati devono
essere prodotte avvalendosi di dichiarazioni sostitutive rese nei
modi e nei termini previsti dalla legge - secondo lo schema del
«Quadro A» dell'accluso modulo di domanda - ovvero allegando i
relativi certificati in originale o in copia autenticata. La
conformita' all'originale delle copie della tesi di laurea, degli
eventuali altri lavori presentati o dei certificati puo' essere
attestata dal candidato avvalendosi della dichiarazione sostitutiva
contenuta nel «Quadro A», nel rispetto degli adempimenti formali
indicati nel comma successivo.
Se il candidato si avvale delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di cui al
citato «Quadro A» deve allegare alla domanda la fotocopia di un
documento d'identita'. La fotocopia del documento d'identita' deve
evidenziare in particolare che lo stesso e' in corso di validita'
ovvero recare la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio. In alternativa a
tale modalita' di presentazione delle suddette dichiarazioni, i
candidati possono sottoscrivere il «Quadro A» alla presenza di un
dipendente della Banca d'Italia addetto al Servizio Personale
Gestione Risorse - Divisione Concorsi e Assunzioni, via Otricoli
n. 41 - Roma. L'invio o la consegna a mani della domanda andranno
comunque effettuate con le modalita' di cui ai successivi commi 9 e
10.
La domanda deve essere spedita per posta a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 4 ottobre
2004 all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia - Servizio
Personale Gestione Risorse, Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. La data
di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale
accettante. La domanda deve comunque pervenire entro il quindicesimo
giorno successivo a quello del predetto termine perentorio. A tal
fine, per ragioni di certezza documentale, fa fede il timbro di
protocollo d'arrivo apposto dalla Banca.
La domanda puo' anche essere presentata, entro il termine
perentorio del 4 ottobre 2004, direttamente allo sportello di Via
Nazionale n. 91 - Roma. Dell'avvenuta consegna a mani della domanda
viene rilasciata ricevuta. Non e' consentita la spedizione o la
presentazione della domanda presso le Filiali della Banca d'Italia.
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi
l'esclusione dal concorso - le domande:
prive della firma autografa;
spedite o presentate allo sportello oltre il termine perentorio
del 4 ottobre 2004; nonche' quelle che, anche se inoltrate in tempo
utile, pervengono oltre il quindicesimo giorno successivo al predetto
termine perentorio, non assumendo la Banca alcuna responsabilita' per
eventuali ritardi o disguidi postali;
incomplete di una o piu' delle dichiarazioni di cui al comma 4
del presente articolo o della documentazione di cui al successivo
comma 5;
dalle quali risulti il mancato possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il
provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca non promuove regolarizzazioni documentali ne' consente
regolarizzazioni documentali tardive.
La Banca d'Italia non procede alla restituzione ai candidati
della tesi di laurea e degli altri documenti prodotti in allegato
alle domande.

                               Art. 8.
 
Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse
 
La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari delle borse di
studio la documentazione da presentare, indicandone modalita' e
termini di invio.
Nell'ambito della documentazione che dovra' essere fornita sono
comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di
condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi
pendenti.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente
bando, cosi' come dichiarati e documentati dagli interessati.
L'accertamento del mancato possesso di uno o piu' requisiti di
partecipazione comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di
studio e preclude la possibilita' di essere chiamato a sostenere la
prova d'esame di cui al successivo art. 14.

                               Art. 9.
 
Adempimenti per la fruizione
 
Gli assegnatari devono comunicare alla Banca d'Italia
l'universita' (e il Paese) che ha accettato la domanda di
partecipazione al corso di perfezionamento tra quelle indicate nella
domanda di partecipazione al concorso. Gli stessi sono tenuti a
seguire il corso di studi nell'universita' indicata. Eventuali
cambiamenti di universita' possono essere eccezionalmente richiesti
soltanto in presenza di validi e documentati motivi tra i quali, in
particolare, la non ammissione da parte dell'universita' prescelta e
devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia.

                              Art. 10.
 
Ulteriori adempimenti
 
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare la data di
inizio e la durata del corso di perfezionamento; in tale data devono
iniziare la frequenza del corso e darne notizia alla Banca d'Italia;
devono altresi' comunicare il nome dei tutor loro assegnati
dall'universita' e sono tenuti a far conoscere le valutazioni di
profitto riportate presso le universita' frequentate.
La Banca d'Italia assegna inoltre a ciascun borsista un secondo
tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a
riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due
relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per
illustrare esaurientemente gli studi svolti, gli esami sostenuti e
gli eventuali lavori avviati.

                              Art. 11.
 
Modalita' di erogazione
 
L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate; la prima
alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione
presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine -
successivamente alla ricezione della documentazione relativa
all'andamento degli studi (relazioni di cui all'art. 10, valutazioni
di profitto conseguite dal borsista nonche' giudizi espressi dal
tutor assegnato dall'universita).
La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non
ancora maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della
frequenza del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della
prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario
non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della rata
corrisposta anticipatamente nel caso in cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.

                              Art. 12.
 
Rinvio della fruizione
 
La Banca d'Italia puo' consentire, a suo insindacabile giudizio,
l'utilizzo delle borse nell'anno accademico successivo, ove ricorrano
validi e documentati motivi.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
n. 196/2003, concernente la tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e, in
particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali
forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia -
Servizio Personale Gestione Risorse - Divisione Concorsi e
Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati
anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse di
studio il trattamento di tali dati prosegue per le finalita' di
gestione delle stesse; per i vincitori della prova d'esame di cui al
successivo art. 14, esso prosegue anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti
alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione dal
concorso.
I dati di cui all'art. 8, comma 2, del presente bando sono
trattati - per le finalita' previste dall'art. 112 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 - allo scopo di accertare, per i vincitori
della prova d'esame di cui al successivo art. 14, il possesso del
requisito della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli
interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del
citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91 - Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse.

                              Art. 14.
 
Prova d'esame per l'ammissione al corso di qualificazione
propedeutico all'assunzione nel grado di Coadiutore
 
La Banca d'Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle
borse e, fino a un massimo di cinque, gli eventuali altri candidati
non vincitori ma distintisi come «particolarmente meritevoli» nelle
valutazioni della Commissione - di cui al precedente art. 4 e purche'
in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del
bando - a sostenere una specifica prova d'esame.
In caso di formale rinuncia alla partecipazione alla prova
d'esame da parte di uno o piu' dei convocati, la Banca d'Italia si
riserva la facolta' di chiamare, in loro sostituzione, altrettanti
elementi eventualmente presenti nell'elenco dei «particolarmente
meritevoli», seguendo l'ordine di merito con cui la Commissione ha
redatto tale elenco.
La prova d'esame consiste in una prova scritta e una orale, alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Il programma dettagliato della prova verra' inviato in tempo
utile agli assegnatari delle borse e agli altri eventuali candidati
«particolarmente meritevoli», come precedentemente individuati,
convocati alla prova.
Coloro che si classificano utilmente nella graduatoria redatta a
seguito della prova d'esame vengono ammessi a partecipare a un corso
di qualificazione propedeutico all'assunzione, che si terra' alla
prima favorevole occasione.
La frequenza con accertato profitto del corso di qualificazione
da' titolo all'assunzione e quindi alla nomina in esperimento nel
grado di Coadiutore, con la relativa decorrenza degli effetti
giuridici.
In presenza di richieste motivate da esigenze di prosecuzione
degli studi, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di autorizzare
il rinvio della frequenza del corso di qualificazione propedeutico
alla nomina, anche alla luce dei fabbisogni di organico esistenti.
La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti
requisiti regolamentari.
Roma, 25 agosto 2004
Il Governatore: Fazio

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